Abilitazione alla conduzione di generatori di vapore
Patentini e idoneità alla mansione ai sensi dell'art. 41 D.lgs 81/08
Abilitazione alla conduzione di generatori di vapore
Patentini e idoneità alla mansione ai sensi dell'art. 41 D.lgs 81/08
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 30 settembre 2020 il Decreto n. 94 del 7 agosto 2020 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali in materia di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore, in attuazione dell’articolo 73-bis, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Un primo aspetto di particolare rilevanza che occorre segnalare riguarda la nuova classifica dei patentini di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore e di acqua surriscaldata alimentati a fuoco diretto o a fuoco indiretto con rischio di surriscaldamento, non esonerati dalla conduzione abilitata e requisiti generali per l'abilitazione.
Si dispone, a questo riguardo, che i patentini di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore siano articolati in quattro gradi:
- il patentino di 1° grado abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo e di qualsiasi superficie;
- il patentino di 2° grado abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo, aventi una producibilità fino a 20 t/h di vapore;
- il patentino di 3° grado abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo,aventi una producibilità fino a 3 t/h di vapore;
- il patentino di 4° grado abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo, aventi una producibilità fino a 1 t/h di vapore.
Il titolare del patentino, al fine della conduzione del generatore di vapore, deve comunque essere idoneo alla mansione specifica ai sensi dell'art. 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Salvi i casi particolari, la periodicità della visita medica di controllo da parte del Medico Competente viene stabilita in una volta ogni cinque anni, ridotti a due anni per i soggetti che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età.
Viene poi previsto che, all'atto di affidamento dell'incarico di conduzione del generatore di vapore, l'utilizzatore acquisisce copia del patentino e copia del giudizio di idoneità specifica alla mansione in corso di validità.
Importante il richiamo disposto dal comma 5 dell’articolo i del decreto in esame, in base al quale i generatori di vapore di piccola potenzialità, per i quali il prodotto della pressione ammissibile (PS) in bar per la capacità totale (V) in litri è tale che PS x V ≤ 300 bar x litri e PS ≤ 10 bar, nonchè i generatori aventi V≤ 25 litri e PS ≤ 32 bar, sono esclusi dal campo di applicazione del provvedimento, fermo restando che la loro conduzione deve in ogni caso essere affidata a persona che abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia stata giudicata idonea alla mansione specifica ai sensi dell'art. 41 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
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