In data 24 ottobre 2025 l’Italia ha firmato l’Accordo multilaterale M368 che permette di adottare alcune deroghe all’ADR in materia di rifiuti. Tale accordo va a sostituire il precedente accordo M329, scaduto il 22/09/2025, apportando alcune importanti novità dal punto di vista tecnico.  

L’accordo è valido fino al 20 settembre 2030.

Tale accordo si applica al trasporto dei rifiuti, in linea con la normativa applicabile in materia di rifiuti, e di fatto introduce delle semplificazioni/deroghe nel trasporto di rifiuti in ADR : vengono esclusi i rifiuti delle classi ADR 1 (rifiuti esplosivi ), 7 (rifiuti radioattivi ), classi 4.1 e 5.2 se richiedono il controllo della temperatura, gli organismi e microrganismi geneticamente modificati con UN 3245 e le pile o batterie al litio o al sodio danneggiate o difettose con N. ONU 3090, 3091, 3480, 3481, 3551, 3552 secondo la disposizione speciale 376 ADR.  

Classificazione

  • È possibile sfruttare il riferimento al paragrafo al 2.1.3.5.5 ADR (semplificazione nella classificazione ADR dei rifiuti sulla base delle informazioni riportate nelle schede di sicurezza) per i rifiuti con numero UN 1950 (ad es. le bombolette spray esaurite);
  • I rifiuti di gas (classe 2 ADR) con pericolo di tossicità (modelli di etichetta 2.3 o 6.1) che non possono essere chiaramente classificati, possono essere assegnati all’ UN 1953 GAS COMPRESSO, TOSSICO, INFIAMMABILE, N.A.S se contenuti in recipienti a pressione destinati allo smaltimento o al riciclaggio, ma che non presentano difetti o danni evidenti.

Imballaggi

A condizione che non si metta a repentaglio la sicurezza del trasporto e nel rispetto delle disposizioni generali di protezione per gli imballaggi, è ammesso l’utilizzo di imballaggi danneggiati, con ammaccature o tracce di contaminazioni, per i rifiuti del gruppo di imballaggio II e III. A determinate condizioni e per determinate classi e codici di classificazione possono essere utilizzati imballaggi testati (omologati) scaduti o imballaggi che non sono stati omologati.

Esclusioni dall’ADR

Sono esclusi dall’ADR:

  • I rifiuti di macchine o apparecchiature che contengono merci pericolose assegnate ai numeri ONU 3537, 3538, 3540, 3541, 3544, 3546, 3547 o 3548 a condizione che siano state adottate misure per impedire qualsiasi fuoriuscita del contenuto in normali condizioni di trasporto.
  • I rifiuti di medicinali o prodotti farmaceutici anche se non sono più confezionati in imballaggi destinati alla vendita al dettaglio o alla distribuzione o non sono più destinati al consumo.
  • I rifiuti costituiti da estintori con numero ONU 1044 se gli estintori sono trasportati in un imballaggio esterno rigido e resistente (gabbie, box -pallet, ecc.) o sdraiati e fissati su un pallet e se sono muniti di una protezione contro la scarica accidentale.
  • I rifiuti costituiti da dispositivi o apparecchiature mediche assegnati al numero ONU 3291 trasportati per il riciclaggio in conformità ai requisiti di 2.2.62.1.5.9 ADR.

Marcatura dei colli

  • L’etichetta può essere sostituita da una targa (o da un altro mezzo appropriato) da attaccare al collo così come previsto dal paragrafo 5.2.2.1.6 dell’ADR per i colli di forma irregolare o di dimensioni inadeguate.
  • Non viene richiesto di applicare obbligatoriamente il marchio “pericoloso per l’ambiente”, riportato di seguito:


Nota: anche se l’Accordo Multilaterale M368 prevede la possibilità di non applicare il marchio di pericoloso per l’ambiente, dal momento che l’applicazione del suddetto marchio non costituisce un errore, si consiglia comunque di applicarlo.

  • Gli imballaggi possono riportare marchi ed etichette non conformi alla più recente versione dell’ADR qualora riportino quelle conformi alle versioni precedenti dell’ADR.
  • I rifiuti di batterie al litio (metallico, ionico o al sodio ionico) possono riportare la dicitura prevista dalla disposizione speciale DS 377”BATTERIE AL LITIO PER IL RECUPERO o PER LO SMALTIMENTO” solamente sul sovrimballaggio (non è quindi necessario riportare la dicitura su ogni collo).

Documento di trasporto

  • non è necessaria l’indicazione del nome tecnico, nel caso di rubriche collettive o di rubriche a cui sia applicabile la disposizione speciale 274 (ad esempio UN 3077 e UN3082).  
  • non è necessario integrare la descrizione delle merci pericolose con l’indicazione “PERICOLOSO PER L’AMBIENTE”.

Nota: si suggerisce in ogni caso di garantire una coerenza tra le informazioni riportate sui colli tramite le etichette e le informazioni riportate sul documento di trasporto.

  • Dovrà essere aggiunta nel documento di trasporto la dicitura “Trasporto in conformità alle disposizioni del 1.5.1 ADR (M368)” solo se si sfrutta una delle deroghe previste e se applicabili.

Nota: dal 22/09/2025 non è più possibile indicare nei FIR il riferimento al l’Accordo M329.

  • Quando si trasportano colli con n. ONU 3291, l'indicazione del nome e del numero di telefono di una persona responsabile può essere omessa.
  • È possibile utilizzare la dicitura semplificata “IMBALLAGGIO VUOTO” anche per gli IBC o i grandi imballaggi. Si ricorda che per tutti gli imballaggi vuoti non ripuliti che hanno contenuto sostanze pericolose ai fini dell’ADR, integri, dotati di chiusure (tappi e coperchi), etichette e marchi di segnalazione ADR devono essere gestiti con la dicitura RIFIUTI, IMBALLAGGI VUOTI seguiti dal numero delle etichette ADR relative alle merci pericolose precedentemente contenute.

Sfruttando tale modalità semplificata è possibile lasciare le etichette degli imballaggi originali senza dovere applicare ulteriori etichette ADR e non è necessario utilizzare un ulteriore imballaggio durante il trasporto.

I recipienti a pressione vuoti per gas con una capacità non superiore a 1000 litri devono essere contrassegnati come “RECIPIENTE VUOTO": ad esempio “RIFIUTO RECIPIENTE VUOTO” seguiti dalle etichette ADR relative alle merci pericolose precedentemente contenute.  

Si sottolinea come l’Accordo M368 non preveda più la possibilità di stimare il peso dei rifiuti. L’unica possibilità per poter stimare le quantità nelle spedizioni di rifiuti è costituita dal paragrafo 5.4.1.1.3.2 ADR, osservando le seguenti disposizioni:

  • nel caso di spedizioni di rifiuti in colli, si dovrà indicare un elenco della tipologia e del volume nominale di ciascun imballaggio (ad es. n. 2 fusti da 200 L ciascuno o n. 1 IBC da 1000 L);
  • nel caso di spedizioni di rifiuti alla rinfusa, si deve indicare il volume nominale del container;
  • per le cisterne per rifiuti operanti sottovuoto, la stima è legittimata ad esempio tramite una stima fornita dal mittente o ricavata dai dati del veicolo.
  • aggiungere nel FIR la dicitura “Quantità stimata in conformità al 5.4.1.1.3.2”.

Non è possibile stimare la quantità di rifiuti nei seguenti casi

  • esenzioni per le quali è indispensabile la quantità esatta (ad esempio l’esenzione per unità di trasporto cosiddetta “esenzione parziale”).
  • nel caso di trasporto di merci elencate al 2.1.3.5.3 (tra cui merci di classe 2 come le bombolette spray);
  • trasporto in cisterne diverse dalle cisterne per rifiuti operanti sottovuoto.

Si ricorda che il rispetto dell’esenzione parziale è uno dei requisiti previsti dal DM 07/08/2023 per l’esclusione della nomina del consulente ADR per le spedizioni/trasporti in colli.

Pertanto, le soluzioni sono:

  • pesare i rifiuti soggetti ad ADR al fine di usufruire dell’esenzione parziale per le spedizioni in colli (si suggerisce in questo caso di barrare la voce “Peso verificato in partenza” sui formulari). Per l’esclusione dalla nomina del consulente ADR occorrerà rispettare il limite massimo di 3 operazioni al mese, 24 operazioni all’anno e rispettare i quantitativi previsti per l’esenzione parziale per ciascuna spedizione. Nei FIR occorrerà inserire il riferimento all’Accordo M368 solo se si sfrutta una delle deroghe previste e se applicabili. Riportare in un registro interno i riferimenti delle spedizioni/trasporti.


  • pesare i rifiuti soggetti ad ADR spediti in cisterna. Per l’esclusione dalla nomina del consulente ADR occorrerà rispettare il limite massimo di 2 operazioni al mese, 12 operazioni all’anno e rispettare il limite di 50 tonnellate all’anno per le merci di gruppo di imballaggio III o alla categoria di trasporto 3 o 4. Riportare in un registro interno i riferimenti delle spedizioni/trasporti.


  • Stimare il peso dei rifiuti spediti alla rinfusa (nei FIR occorrerà riportare l’indicazione “Quantità stimata in conformità al 5.4.1.1.3.2” seguita dal volume nominale del container). Per l’esclusione dalla nomina del consulente ADR occorrerà rispettare il limite massimo di 2 operazioni al mese, 12 operazioni all’anno e rispettare i l limite di 50 tonnellate all’anno per le merci di gruppo di imballaggio III o alla categoria di trasporto 3 o 4. Riportare in un registro interno i riferimenti delle spedizioni/ trasporti.


  • nominare il consulente ADR in tutti i casi in cui si stimi la quantità dei rifiuti (nei FIR occorrerà riportare l’indicazione “Quantità stimata in conformità al 5.4.1.1.3.2” seguita da un elenco della tipologia e del volume nominale di ciascun imballaggio). La nomina del consulente ADR deve essere effettuata prima della spedizione/trasporto dei rifiuti.


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