È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (Rep. Atti n. 59/CSR), che sostituisce integralmente l'accordo precedente del 7 luglio 2016 in materia di formazione per i Responsabili e Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP e ASPP), mantenendo tuttavia la struttura modulare già consolidata.

Conferme sul percorso formativo

Il modello formativo resta articolato su tre moduli:

  • Modulo A: corso base comune (28 ore)

  • Modulo B: modulo tecnico (48 ore + eventuali moduli settoriali di specializzazione)

  • Modulo C: riservato ai soli RSPP (24 ore)

La durata dei corsi non comprende le verifiche finali, che devono essere pertanto effettuate oltre la durata di ciascun modulo.

Rimane in vigore la validità permanente del Modulo A, così come l’obbligo di superare una verifica finale per ogni modulo prima di poter accedere al successivo.

Aggiornamento quinquennale: nuove precisazioni

Confermato l’obbligo di aggiornamento ogni 5 anni:

  • RSPP: minimo 40 ore

  • ASPP: minimo 20 ore

Il quinquennio si calcola a partire dal completamento del modulo B.

Il monte ore complessivo di aggiornamento potrà essere distribuito nell’arco temporale del quinquennio.

Interessante la precisazione secondo cui, anche in caso di mancata partecipazione a corsi di aggiornamento per un periodo fino a 10 anni, il credito formativo ottenuto con i corsi abilitanti resta valido, purché l’aggiornamento venga successivamente completato.

Modalità didattiche e verifiche

Vengono dettagliate le modalità ammesse per l’erogazione dei corsi:

  • Presenza in aula e videoconferenza sincrona: sempre consentite

  • E-learning: ammesso per Modulo A e corsi di aggiornamento, ma non per i Moduli B e C

Le prove finali possono consistere in test scritti, simulazioni o colloqui, a seconda del modulo.

Novità sul calcolo del quinquennio per laureati esonerati dal Modulo B

L’Accordo del 2025 non riporta più l’indicazione, presente nel testo del 2016, che per i laureati esonerati dal Modulo B il quinquennio decorresse dal 15 maggio 2008 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 81/08), o dalla data di laurea. In assenza di tale chiarimento, si ritiene ragionevole considerare la data di conseguimento del titolo di laurea come punto di partenza del conteggio quinquennale, con importanti implicazioni per chi ha beneficiato dell’esonero formativo.

Ad esempio, un RSPP laureato nel 2005 dovrà rivalutare il proprio piano di aggiornamento per evitare la perdita del titolo abilitativo, nel caso siano trascorsi più di 10 anni senza formazione.

Inoltre, oggi, un laureato nel 2005 che non ha mai effettuato corsi di aggiornamento non può utilizzare la laurea come esonero dal percorso abilitante (modulo A, B e C, oltre eventuali SP). Secondo l’Accordo 2025, essendo trascorsi più di 10 anni senza aggiornamenti, il soggetto non può essere considerato formato in quanto non è più valido il solo possesso del titolo di studio e dovrebbe frequentare tutti i moduli A, B e C.

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