Nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 sulla formazione per la sicurezza sul lavoro: ecco cosa prevede
Il nuovo Accordo sostituisce gli atti del 2011, 2012 e 2016, introducendo corsi obbligatori, aggiornamenti più frequenti, nuove abilitazioni, requisiti per i formatori e strumenti di verifica dell’efficacia formativa, con validità nazionale degli attestati e tracciabilità documentale.
Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 rappresenta un punto di svolta nella disciplina della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in attuazione dell’art. 37, comma 2 del D.Lgs. 81/2008. Il testo sostituisce integralmente gli accordi del 2011, 2012 e 2016 e mira a unificare, aggiornare e rendere più efficace la formazione, con un occhio particolare alla verifica dell’efficacia e alla tracciabilità degli interventi formativi.
Attenzione: l’Accordo entrerà in vigore solo dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Fino ad allora, si applicano le normative vigenti.
Le principali novità introdotte
Corso obbligatorio per tutti i datori di lavoro
- Durata: 16 ore, suddivise in due moduli.
- Obbligatorio anche per chi non è RSPP.
- Modulo aggiuntivo da 6 ore per i cantieri.
- Aggiornamento quinquennale: minimo 6 ore.
- Completamento entro 24 mesi dall’entrata in vigore.
Formazione per i preposti
- Accesso solo se già formati come lavoratori.
- Durata minima: 12 ore (quattro moduli).
- Aggiornamento biennale: minimo 6 ore.
- La formazione pregressa (2011) è riconosciuta, ma l’aggiornamento è obbligatorio entro 12 mesi se il corso è stato erogato da oltre 2 anni.
Formazione lavoratori
- Formazione Generale: 4 ore (credito permanente).
- Formazione Specifica: 4, 8 o 12 ore in base al rischio.
- Aggiornamento quinquennale: minimo 6 ore.
- La formazione pregressa (2011) è riconosciuta.
Formazione dirigenti
- Durata: 12 ore (quattro moduli) + 6 ore aggiuntive per attività in cantiere.
- Aggiornamento quinquennale: minimo 6 ore.
- Riconosciuta la formazione pregressa (2011).
Corso per datori di lavoro che svolgono i compiti di RSPP
- Modulo comune: 8 ore, dopo il corso base.
- Integrazioni tecnico-specifiche.
- Aggiornamento quinquennale: minimo 8 ore.
Corso per ambienti confinati
- Obbligatorio per lavoratori, datori di lavoro e autonomi.
- Durata: 12 ore (4 teoriche + 8 pratiche).
- Aggiornamento ogni 5 anni: minimo 4 ore pratiche.
- Va completato entro 12 mesi dall’entrata in vigore.
Nuovi corsi per attrezzature
- Sono dettagliati corsi per attrezzature mai normate prima e aggiornamenti per quelle già coperte (PLE, gru, carrelli, escavatori, trattori ecc.).
- Tutti i corsi devono essere completati entro 12 mesi.
- Aggiornamento quinquennale obbligatorio: minimo 4 ore pratiche.
- Riconosciuta la formazione pregressa del 2012 se conforme.
Verifica dell’efficacia della formazione
L’accordo introduce l’obbligo di valutare l’efficacia della formazione durante lo svolgimento del lavoro, tramite strumenti quali:
- Analisi degli infortuni.
- Questionari valutativi.
- Checklist operative.
Documentazione e tracciabilità
L’Accordo 2025 sottolinea l’importanza della conservazione della documentazione, istituendo:
Registro dei formatori accreditati.
- Validità nazionale degli attestati.
- Formalizzazione e tracciabilità delle attività formative.
Entrata in vigore
L'accordo entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Disposizioni transitorie
In fase di prima applicazione e comunque non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore dell'accordo, possono essere avviati i corsi secondo quanto previsti degli accordi Stato-Regioni abrogati al successivo punto 3 nonché dell’allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008 vigente prima dell’entrata in vigore del presente accordo.
Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi formativi di cui all’art. 37 del d.lgs. n. 81/2008, i datori di lavoro sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui alla parte II, punto 3, del presente accordo in modo che lo stesso venga concluso entro e non oltre il termine di 24 mesi dall’entrata in vigore del presente accordo. I corsi di formazione per datore di lavoro, già erogati alla data di entrata in vigore del presente accordo, i cui contenuti siano conformi al presente accordo sono riconosciuti. L’aggiornamento dei suddetti corsi parte dalla data di fine corso riportata nell’attestato.
Quali testi saranno abrogati?
Alla data di entrata in vigore dell’accordo sono abrogati i seguenti accordi:
- Accordo del 21 dicembre 2011 (Rep. 221/CSR), ai sensi dell’art. 37, comma 2 del D.Lgs. 81/2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 8 dell’11/01/2012;
- Accordo del 21 dicembre 2011 (Rep. 223/CSR), sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell’art. 34, commi 2 e 3 del D.Lgs. 81/2008, pubblicato nella stessa Gazzetta;
- Accordo del 22 febbraio 2012 (Rep. 53/CSR), relativo all’individuazione delle attrezzature di lavoro per cui è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, ai sensi dell’art. 73, comma 5 del D.Lgs. 81/2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12/03/2012;
- Accordo del 25 luglio 2012 (Rep. 153/CSR), recante “Adeguamento e linee applicative degli accordi ex art. 34, comma 2 e art. 37, comma 2 del D.Lgs. 81/2008”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18/08/2012;
- Accordo del 7 luglio 2016 (Rep. 128/CSR), relativo a durata e contenuti minimi dei percorsi formativi per RSPP e ASPP, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 81/2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19/08/2016.
ASPETTI PRINCIPALI
In linea generale, possiamo ricordare gli aspetti principali del testo definitivo approvato il 17/4/25, che deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale per diventare operativo:
- Struttura unitaria: viene accorpata in un unico testo tutta la normativa sulla formazione (Accordi del 21 dicembre 2011, del 22 febbraio 2012 e del 7 luglio 2016), garantendo maggiore chiarezza e coerenza.
- Definizione della formazione obbligatoria per il datore di lavoro.
- Aggiornamento quinquennale obbligatorio per tutte le figure aziendali e biennale obbligatorio per i preposti, con una maggiore attenzione alla valutazione dell’efficacia formativa.
- Indicazioni puntuali su documentazione da conservare, verifiche, registri e standard minimi per l’e-learning.
COSA CAMBIA PER LE AZIENDE?
Le aziende dovranno aggiornare i propri piani formativi alla luce delle nuove disposizioni, tenendo conto delle scadenze, dei contenuti minimi e delle modalità previste dal nuovo Accordo. In particolare, sarà necessario:
- Verificare la conformità della formazione pregressa, nei casi in cui la stessa non fosse già normata da precedenti Accordi
- Pianificare i corsi di aggiornamento secondo i nuovi criteri
- Adattare le modalità erogative (videoconferenza, e-learning) ai nuovi requisiti normativi.
Conclusioni
Il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 punta a:
- Elevare la qualità della formazione.
- Rafforzare la formazione pratica.
- Uniformare le disposizioni normative.
- Migliorare la verifica dell’apprendimento.
- Favorire la valutazione dell’efficacia formativa sul campo.
- L’attuazione piena dipenderà dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ma già oggi è fondamentale prepararsi al cambiamento.