18 Gen - 2023

Il CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative prevede l’obbligo di aggiornamento della formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro con cadenza triennale, invece dei 5 anni previsti dalla disciplina antinfortunistica, ossia dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/11.

L’aggiornamento formativo triennale anziché quinquennale è sanzionabile?

Sì, in quanto comporta una violazione di una previsione presente in un Contratto Collettivo Nazionale come previsto dall’art. 509 del Codice Penale, che prevede quanto segue:

“Il datore di lavoro o il lavoratore, il quale non adempie gli obblighi che gli derivano da un contratto collettivo o dalle norme emanate dagli organi corporativi, è punito con la sanzione amministrativa da euro 103 a euro 516”.

La periodicità di tre anni prevista dal CCNL edilizia si applica dall’aggiornamento successivo a quello in scadenza alla data di entrata in vigore dello stesso CCNL, ossia marzo 2022.