Con la sentenza n. 15778 del 23 aprile 2025, la Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, ha confermato la condanna nei confronti di un datore di lavoro ritenuto responsabile per un infortunio occorso a un lavoratore durante un’operazione non prevista dal suo mansionario. L’incidente si è verificato a seguito della mancanza delle protezioni meccaniche e dell’assenza del manuale di uso e manutenzione in lingua italiana del macchinario.


Il caso: dinamica dell’infortunio

Il lavoratore, inquadrato come assemblatore, ha agito in autonomia per risolvere una perdita d’acqua all’interno della macchina per stampaggio plastico. Dopo aver arrestato l’impianto, ha riavviato il macchinario in modalità lenta per localizzare la perdita, introducendo un braccio nella zona pericolosa, rimasta priva di protezioni.

Conseguenze:

  • Trauma da schiacciamento

  • Frattura composta del V metacarpo

  • Lesioni multiple all’avambraccio

L’intervento è avvenuto senza adeguata formazione e senza consultazione preventiva di istruzioni tecniche, poiché il manuale era disponibile solo in lingua inglese.


Punti critici evidenziati dalla Corte

La responsabilità del datore di lavoro è stata confermata per i seguenti motivi:

  • Assenza del manuale d’uso in italiano: solo successivamente reso disponibile.

  • Modifica della macchina rispetto alla configurazione originale, con rimozione delle protezioni previste dal costruttore.

  • Mancanza di procedure operative basate sul manuale.

  • DVR carente, privo della valutazione del rischio specifico legato alla manutenzione.


La formazione e la mansione reale

Il lavoratore non era formalmente addestrato per svolgere operazioni di manutenzione. La Corte ha evidenziato come il suo coinvolgimento in attività extra-mansionarie, senza la dovuta informazione e formazione, rappresenti una grave violazione degli obblighi di sicurezza.


Delega della valutazione dei rischi: un falso alibi

Il datore di lavoro si era affidato a una società esterna per la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), ma ciò non lo esonera dagli obblighi previsti dall’art. 28 del Dlgs 81/2008. Egli resta il responsabile:

  • dell’adeguatezza e aggiornamento del DVR;

  • della formazione specifica dei lavoratori;

  • della disponibilità della documentazione tecnica;

  • dell’adozione delle misure di prevenzione e protezione adeguate.


Conclusioni operative per i datori di lavoro

La sentenza n. 15778/2025 fornisce un chiaro richiamo a tutti i datori di lavoro:

Obblighi non delegabili:

  • Redigere un DVR dettagliato e aggiornato alle condizioni reali;

  • Garantire la disponibilità e comprensibilità del manuale d’uso dei macchinari;

  • Verificare la presenza e l’integrità dei dispositivi di sicurezza originari;

  • Formare i lavoratori in modo completo e coerente rispetto alle mansioni svolte.

Ricordiamo: l’omissione anche di uno solo di questi elementi può determinare gravi responsabilità penali.

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