In data 30 giugno si sono riunite le parti sociali per aggiornare il protocollo d’intesa per il contenimento della diffusione del virus SARS-SoV-2/Covid-19 negli ambienti di lavoro.
Di seguito le novità rispetto all’edizione del 6 aprile 2021:
Di seguito le novità rispetto all’edizione del 6 aprile 2021:
1. In premessa viene richiamata la Circolare 1/2022 del Ministero della Pubblica Amministrazione che recepisce la cessazione dell’obbligo di mascherine nei locali chiusi e rimanda ai datori di lavoro la decisione se mantenerne o meno l’obbligo in considerazione dei rischi specifici. Questo richiamo, insieme al punto specifico sulle mascherine, sembra richiamare un obbligo variabile a seconda delle condizioni di lavoro;
2. Il singolo datore di lavoro aggiorna il protocollo definendo eventuali misure più restrittive, rispetto al minimo indicato nel documento, previa consultazione delle rappresentanze sindacali;
3. Spariscono i divieti connessi ai contatti stretti con soggetti positivi;
4. La misura della temperatura all’ingresso rimane una possibilità a scelta del datore di lavoro. In caso di temperatura superiore a 37.5 °C, il lavoratore non potrà accedere ma dovranno immediatamente indossare le maschere FFP2 e chiamare il proprio medico;
5. Spariscono le procedure per gli esterni quali i servizi igienici dedicati, l’obbligo di rimanere sui mezzi per i corrieri, orari e percorsi specifici ecc. Rimane solo un generale obbligo di informazione agli appaltatori e verifica del rispetto delle disposizioni;
6. Obbligo di pulizia giornaliera e sanificazione periodica e, in caso di positività, straordinaria;
7. Garantire il costante ricambio d’aria negli ambienti di lavoro;
8. Mascherine: sparisce l’obbligo di indossare le mascherine nei luoghi chiusi ma diventa obbligatorio, per il datore di lavoro, assicurare la disponibilità di mascherine FFP2 per permetterne a tutti i lavoratori l’utilizzo. L’obbligo di indossarle può essere determinato dal datore di lavoro su specifica indicazione del medico competente o dell’RSPP per specifiche mansioni e contesti lavorativi (lavori in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro);
9. L’accesso a spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e/o snack) rimane contingentato e deve prevedere una ventilazione continua e un tempo di permanenza ridotto;
10. Continua a essere favorito l’ingresso a orari e accessi separati;
11. Lavoro agile: rimane uno strumento utile per contrastare la diffusione del virus;
12. Lavoratori fragili: il datore di lavoro, sentito il medico competente, definisce specifiche misure per i lavoratori fragili.