Aggiornamento normativo FGAS: certificazioni e nuove regole per i gas fluorurati

Il 20 febbraio 2024 l’Unione Europea ha adottato il Regolamento (UE) n. 2024/573, con l’obiettivo di ridurre progressivamente l’uso dei gas fluorurati a effetto serra (F-gas) e favorire l’impiego di alternative a basso impatto climatico.

Questa nuova normativa, che abroga il Regolamento 517/2014 e modifica la Direttiva 2019/1937, mira a ridurre drasticamente le emissioni di F-gas, contribuendo agli obiettivi climatici UE per il 2030 e alla neutralità climatica entro il 2050, con un taglio stimato di 500 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente.

Gas interessati e ambito di applicazione

Il Regolamento riguarda diverse famiglie di gas, elencate negli allegati I, II e III:

  • HFC, PFC, nitrili e altri composti fluorurati (Allegato I);

  • Idro(cloro)fluorocarburi insaturi e sostanze correlate (Allegato II);

  • Eteri, chetoni e altre miscele fluorurate (Allegato III).

Le nuove regole si applicano non solo ai gas in sé, ma anche a prodotti, apparecchiature e componenti che li contengono o ne dipendono per il funzionamento.

Obblighi di certificazione

Uno degli aspetti più rilevanti introdotti dal Regolamento è l’obbligo di certificazione per le persone fisiche e giuridiche che manipolano F-gas. A supporto di questo obbligo, il 31 marzo 2025 sono stati pubblicati tre regolamenti attuativi che definiscono i criteri per ottenere le certificazioni:

  • Regolamento EU 627/2025: requisiti per la certificazione di operatori che intervengono su commutatori elettrici fissi contenenti F-gas e sul recupero dei gas da tali apparecchiature.

  • Regolamento EU 625/2025: modalità per il rilascio di certificazioni relative ad attività su apparecchiature fisse antincendio contenenti F-gas.

  • Regolamento EU 623/2025: criteri specifici per la certificazione di chi opera con il recupero di solventi a base di F-gas da attrezzature.

Criteri di formazione e valutazione

Per ottenere la certificazione, è necessario superare un esame teorico e pratico organizzato da un organismo di valutazione riconosciuto. I certificati vengono rilasciati solo da enti designati dalle autorità competenti.

Negli allegati dei regolamenti sono indicate:

  • le competenze minime richieste;

  • le modalità di prova;

  • i contenuti dei corsi di aggiornamento;

  • i ruoli dell’ente di certificazione e dell’ente valutatore.

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