L’Inail ha pubblicato sul proprio sito istituzionale la circolare n. 24 del 9 settembre 2021, che fornisce un riepilogo della disciplina relativa all’obbligo di denuncia a fini assicurativi per gli infortuni prognosticati non guaribili entro tre giorni, ai sensi dell’articolo 53 del Dpr 1124/1965, chiarendo il regime sanzionatorio.
Il datore di lavoro deve effettuare la denuncia dell'infortunio esclusivamente tramite gli appositi servizi telematici dell’Inail ed entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia: il giorno iniziale da cui decorre tale termine è quello successivo alla data in cui il datore di lavoro ha ricevuto dal lavoratore il numero identificativo del certificato di infortunio trasmesso all’Inail dal medico o dalla struttura sanitaria che presta la prima assistenza (nel quale sono specificati la data di rilascio e i giorni di prognosi)
Per gli infortuni inizialmente prognosticati guaribili entro tre giorni da quello dell’infortunio, per i quali la prognosi si prolunga al quarto giorno, il termine per la denuncia decorre dal giorno successivo alla data di ricezione dei riferimenti dell'ulteriore certificazione medica di infortunio che accerta la mancata guarigione nei termini di franchigia.
In caso di infortunio sul lavoro inizialmente prognosticato guaribile entro tre giorni, che il datore di lavoro ha regolarmente provveduto a comunicare entro 48 ore al SINP tramite l’Inail, se la prognosi si prolunga oltre i tre giorni dall’evento, è stata prevista l’apposita funzione “converti in denuncia” che consente al datore di lavoro di adempiere all’obbligo della denuncia di infortunio all’Inail recuperando i dati già presenti nella comunicazione di infortunio, indicando solo quelli ulteriori necessari per la denuncia ai fini assicurativi.
La sanzione per la violazione dell’articolo 53 del Dpr 1124/1965 e` compresa tra 1.290,00 e 7.745,00 euro.