Cos’è il registro di carico e scarico dei rifiuti?

Il registro di carico e scarico è un libro sul quale devono essere annotate tutte le quantità di rifiuti prodotti e smaltiti dall’azienda. Non è un obbligo che dipende dalle dimensioni dell’azienda, dal numero di dipendenti o dalle quantità di rifiuti prodotti, anche il piccolo artigiano deve tenere costantemente aggiornato il registro. Questo perché il registro di carico e scarico è una fotografia del deposito dei rifiuti, sul registro devono essere annotati tutti i rifiuti prodotti e non è sufficiente, come spesso si crede, registrare il formulario quando i rifiuti vengono smaltiti.

Per l’azienda si tratta quindi di un compito importante che non può essere svolto con leggerezza, nei ritagli di tempo. Come tutti gli adempimenti importanti, infatti, sono rilevanti anche le sanzioni in caso di mancata tenuta del registro, la sanzione amministrativa può arrivare fino a importi superiori di 90.000 €

Chi deve tenere il registro di carico e scarico dei rifiuti?

La gestione amministrativa dei rifiuti è un aspetto che deve essere affrontato regolarmente in tutte le aziende produttive e non solo, anzi, sono poche le aziende così fortunate da poter semplicemente archiviare i formulari. Tutte le altre devono far fronte anche all’impegno costante di compilazione del registro di carico e scarico.

Vediamo nel dettaglio chi è tenuto alla compilazione:

  • Le aziende che operano nel settore dei rifiuti: parliamo ad esempio dei trasportatori professionali, degli impianti di recupero o smaltimento e degli intermediari;
  • Tutti coloro che nel corso della propria attività producono rifiuti pericolosi;
  • Chi produce solo rifiuti non pericolosi, se questi derivano da lavorazioni industriali, artigianali o da trattamenti delle acque.

La tenuta del registro non è un obbligo che dipende dalle dimensioni dell’azienda, dal numero di dipendenti o dalle quantità di rifiuti prodotti. Ci sono però aziende che sono escluse da tale obbligo quali:

  • Società di commercio e servizi, a patto che non producano rifiuti pericolosi;
  • Aziende che si occupano di costruzioni e demolizioni, a patto che non producano rifiuti pericolosi;
  • Estetisti e parrucchieri, per ogni tipo di rifiuto prodotto.

Come si compila il registro di carico e scarico dei rifiuti?

Ecco qualche consiglio per compilare al meglio il registro di carico e scarico:

  1. Vidimare il registro in camera di commercio prima di iniziare ad utilizzarlo. Un registro non vidimato non ha valore, è come non averlo.
  2. Sul registro di carico e scarico, come dice il nome, devono essere inseriti due tipi di operazioni:
    • Il carico: indica la produzione del rifiuto cioè la quantità di materiale o prodotto che si decide di buttare e che è stato messo nel deposito. Il carico deve essere registrato entro 10 giorni lavorativi da quando è stato prodotto il rifiuto.
    • Lo scarico: corrisponde al momento in cui il trasportatore ritira il rifiuto e lo porta ad un impianto di recupero o smaltimento. Anche l’operazione di scarico, ovvero la registrazione del formulario, deve rispettare i 10 giorni lavorativi; in pratica lo scarico deve essere registrato entro 10 giorni dalla data di partenza del rifiuto presente sul formulario.

Gli errori comuni nel registro di carico e scarico rifiuti?

Ecco alcuni esempi degli errori più comuni sui registri dei produttori:

  • Il carico e lo scarico devono essere due registrazioni distinte, perché indicano due momenti diversi della vita del rifiuto, la produzione e l’avvio a smaltimento.
  • Attenzione alle tempistiche di registrazione! Spesso viene registrano un solo carico lo stesso giorno dello scarico. Se il rifiuto viene prodotto costantemente questa modalità è sbagliata.
  • Tutte le registrazioni devono essere in ordine cronologico e numerate, i numeri di registrazione devono essere progressivi e devono ripartire da uno ogni anno.
  • Spesso, a causa dell’insicurezza nello stimare la quantità di rifiuto prodotto o smaltito, il campo del peso viene lasciato in bianco o compilato a matita. Questo non è corretto perché ogni registrazione deve essere completa nel momento in cui viene effettuata.
  • Sul registro ogni dato ha un proprio spazio specifico e non è detto che tutti i campi debbano essere sempre compilati, perché il modello di registro è standard ed adattabile a tante realtà produttive. Ad esempio il campo luogo di produzione non serve per indicare l’unità locale oppure nel campo intermediario non devono essere indicati i dati del trasportatore o dell’impianto di destino ma solo quelli dell’intermediario, se presente.
  • Possono capitare errori di distrazione, ad esempio manca una data, il numero del formulario è incompleto, la descrizione del rifiuto non è esatta, purtroppo ogni errore in questo campo è sanzionabile.

Ecco altre risposte ai quesiti sulla tenuta del registro di carico e scarico rifiuti?

Quesito:Nel registro di carico e scarico rifiuti si può annullare una registrazione di scarico (l'ultima) per sostiutirla con una di carico e poi registrare di nuovo quella di scarico poiché non è stata effettuata l'ultima operazione di carico, per arrivare all'ammontare del quantitativo del fir?

Risposta: Sì, è possibile. Gli errori nella compilazione dei registri di C/S sono ammessi e le correzioni consentite purché leggibili. Si consiglia di barrare la registrazione lasciando leggibile quel che sta scritto sotto e scrivete a fianco. La registrazione va generalmente barrata trasversalmente e scritto "registrazione annullata". Si ribadisce che l'importante, se non fondamentale, è la possibilità di poter leggere ciò che sta sotto, pertanto, no bianchetto, gomma etc.


Quesito: Un'azienda manifatturiera produce rifiuti di imballaggio ed altri rifiuti in maniera continuativa, tutti i giorni, posti in deposito temporaneo, scaricato con frequenza mediamente mensile. Si chiede con quali modalità e frequenza vada effettuata la registrazione del carico sul registro stabilito dall'art. 190 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152.

Risposta: I rifiuti prodotti dovranno essere annotati sul registro di carico e scarico entro 10 giorni (lavorativi) dal giorno di produzione, intendendo in tal senso quello nel quale in modo indefettibile è stata espressa la volontà di "disfarsi" degli stessi, dunque certamente entro dieci giorni da quando sono stati posti in "deposito temporaneo" (combinato disposto degli articoli 190,c. 1, e art. 183, c. 1, lettere A e M, D.lgs. medesimo).


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