Ordinanza Regione Toscana n. 48 del 3 maggio 2020
Misure di contenimento sulla diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro. Revoca della ordinanza n.38/2020 e nuove disposizioni.
Il Governatore della Toscana ha firmato il 3 maggio 2020 un’ordinanza nella quale elenca le nuove misure di contenimento sulla diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro che devono seguire sia le attività già aperte sia quelle che dovranno riaprire.
Le seguenti misure di contenimento si applicano per tutti gli ambienti di lavoro esclusi quelli sanitari e i cantieri. Si applicano anche a tutti gli uffici pubblici e privati, alle libere professioni e a tutti i lavoratori autonomi.
- Monitoraggio della siero prevalenza: il datore di lavoro dovrà assicurare la propria disponibilità a garantire spazi, quando necessari, e informazioni ai dipendenti e collaboratori dell’azienda che intendano volontariamente sottoporsi allo screening sierologico, secondo le modalità definite dalle specifiche Ordinanze del Presidente della Giunta della Regione Toscana;
- Gestione degli spazi e delle procedure di lavoro: Per lo spostamento dal proprio domicilio al posto di lavoro e viceversa, sui mezzi pubblici è obbligo di usare la mascherina ed è raccomandato l’uso di guanti protettivi monouso o la pulizia/sanificazione delle mani. Ove possibile, è consigliato l’uso dei mezzi della mobilità sostenibile individuale o di coppia (bicicletta e mezzi elettrici);
- Ambienti di lavoro: è previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo di una mascherina chirurgica. Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di 1 metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc…) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie”. Laddove possibile, è consigliato il mantenimento di una distanza interpersonale di 1,8 m;
- In presenza di febbre, e comunque quando la temperatura corporea supera 37,5°, o di altri sintomi influenzali, suggestivi di COVID-19 è fatto divieto di recarsi sul posto di lavoro ed è obbligatorio rimanere al proprio domicilio;
- Prima dell'accesso al posto di lavoro è necessario detergersi accuratamente le mani,
utilizzare la mascherina protettiva e, ove compatibile o richiesto dall'attività, utilizzare guanti monouso. Qualora non fosse reperibile il gel detergente, effettuare il
normale lavaggio con acqua e sapone; - Deve essere garantita la sanificazione degli ambienti con frequenza di almeno una volta al giorno e comunque in funzione dei turni di lavoro. Deve essere garantito quanto più possibile il ricambio dell’aria;
- La sanificazione di cui al punto precedente può essere svolta utilizzando prodotti quali etanolo a concentrazioni pari al 70% ovvero i prodotti a base di cloro a una concentrazione di 0,1% e 0,5% di cloro attivo (candeggina) o ad altri prodotti disinfettanti ad attività virucida, concentrandosi in particolare sulle superfici toccate più di frequente (ad esempio porte, maniglie, tavoli, servizi igenici etc). Tali adempimenti devono essere registrati da parte del datore di lavoro o suo delegato, su supporto cartaceo o informatico, con auto-dichiarazione;
- Laddove siano presenti impianti di areazione deve essere garantita la sanificazione
periodica, altrimenti ne deve essere previsto lo spegnimento, garantendo la massima ventilazione dei locali; - Il servizio mensa deve essere riorganizzato in modo da garantire in ogni momento la
distanza interpersonale di almeno 1 metro. Laddove possibile, è consigliato il mantenimento di una distanza interpersonale di 1,8 m. E' necessario che sia effettuata la sanificazione dei tavoli dopo ogni singolo pasto. Laddove le condizioni igieniche e di spazio lo consentono, è possibile il consumo dei pasti anche presso la singola postazione di lavoro; - Il datore di lavoro, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i propri
lavoratori circa le presenti disposizioni, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei
luoghi maggiormente visibili dei locali, appositi depliants informativi.
... per gli uffici pubblici e privati e per le libere professioni
Valgono le disposizioni di cui ai punti precedenti e, nel caso di rapporti con il pubblico o la clientela, valgono le disposizioni di cui ai punti successivi.
... per i negozi ed esercizi commericiali
- prevedere accessi regolamentati dell’utenza, in modo tale che
all’interno sia mantenuta la distanza interpersonale di almeno 1 metro, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita. Per i locali fino a 40 mq, è consentito l’accesso ad una sola persona. E’ comunque consigliato, ove possibile, mantenere una distanza interpersonale di 1,8 m; - ove possibile, sui banchi e alle casse, si raccomanda di posizionare pannelli di separazione tra i lavoratori e l’utenza;
- l’ingresso negli esercizi è consentito a chi indossa la mascherina protettiva, che copra naso e bocca. Inoltre, è fatto obbligo di sanificare le mani o di utilizzare i guanti monouso.
- l’obbligo di fornire informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di
entrata e di avvertire la clientela, con idonei cartelli all’ingresso, della necessità del rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro. E’ comunque consigliato, ove possibile, mantenere una distanza interpersonale di 1,8 m; - l’obbligo di consentire l’ingresso di una sola persona per nucleo familiare, salvo bambini e persone non autosufficienti;
- nei casi in cui la spesa venga effettuata con carrelli e cestelli, si raccomanda di posizionare presso la zona di prelievo dispenser con liquido disinfettante e carta assorbente a disposizione del cliente per la relativa pulizia;
- nei mercati all’aperto è fatto obbligo di mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro. E’ comunque consigliato, ove possibile, mantenere una distanza interpersonale di 1,8 m.
Tutti i datori di lavoro hanno l’obbligo di redigere un protocollo di sicurezza anticontagio, che dovrà essere compilato sul sito https://servizi.toscana.it/presentazioneFormulari, a partire dal 6 maggio 2020.
Per tutte le attività aperte alla data del 18 aprile 2020, per le quali non sia stato ancora trasmesso il protocollo secondo le disposizioni dell’ordinanza 38/2020, dovrà essere compilato il format on line all’indirizzo sopra riportato, entro la data del 18 maggio 2020; per le altre attività la compilazione del protocollo dovrà avvenire entro 30 giorni dalla riapertura.
Coloro che hanno già inviato il protocollo secondo le disposizioni dell’ordinanza 38/2020, non devono compilare il format on line.
Con la presente ordinanza cessa l’efficacia di quanto disposto con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n° 38 del 18 aprile 2020.