Qual è la normativa di riferimento?
Il Regolamento (UE) 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori aggiorna e semplifica le norme precedenti sull’etichettatura degli alimenti. Lo scopo di tale innovazione è quello di tutelare ulteriormente la salute dei consumatori e assicurare un’informazione chiara e trasparente.
Il Regolamento UE 1169/2011 si applica a tutti gli operatori del settore alimentare in tutte le fasi della catena alimentare quando le loro attività riguardano la fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. Si applica inoltre a tutti gli alimenti destinati al consumatore finale, compresi quelli forniti dalle collettività (ristoranti, mense…) e quelli destinati alla vendita online.
Le informazioni obbligatorie sugli alimenti devono apparire in una lingua facilmente comprensibile da parte dei consumatori degli Stati Membri nei quali l’alimento è commercializzato. Esse non devono essere in alcun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o immagini o altri elementi suscettibili di interferire alle indicazioni obbligatorie.
Quali sono le indicazioni obbligatorie per gli alimenti preimballati?
REG. (UE) N. 1169/2011, art.9 “Elenco delle indicazioni obbligatorie”
- a) la denominazione dell'alimento;
- b) l'elenco degli ingredienti;
- c) qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico […] che provochi allergie o intolleranze […]; (cfr.D.lgs 109/92, art.5.2 e All.2)
- d) la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti;
- e) la quantità netta dell'alimento;
- f) il termine minimo di conservazione (TMC) o la data di scadenza;
- g) le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d'impiego;
- h) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare […];
- i) il paese d'origine o il luogo di provenienza, ove previsto all'articolo 26;
- j) istruzioni per l'uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell'alimento;
- k) […] il titolo alcolometrico volumico effettivo;
- l) una dichiarazione nutrizionale.
Ma cosa sono le indicazioni nutrizionali?
L’etichetta degli alimenti, oltre a fornire informazioni necessarie relative al prodotto commercializzato, può essere utilizzata dal produttore come mezzo per valorizzare i propri prodotti e dal consumatore per fare scelte più attente e in linea con le sue necessità.
In base a queste considerazioni preliminari, il legislatore ha introdotto l’obbligatorietà, limitatamente agli alimenti confezionati e con la sola esclusione delle acque minerali, degli integratori alimentari (vedi comma a e b all’art. 29 del reg.ce 1169/2011) e delle bevande alcoliche con titolo alcolimetrico superiore al 1.2% (art. 16 comma 4), di esporre, in accordo con precise e specificate modalità, una chiara, univoca e facilmente comprensibile dichiarazione nutrizionale.
La dichiarazione nutrizionale, in base al nuovo regolamento (art. 30), può essere espressa indicando i valori dei vari nutrienti secondo il seguente ordine di esposizione:
VALORE ENERGETICO
GRASSI
ACIDI GRASSI SATURI
CARBOIDRATI
ZUCCHERI
PROTEINE
SALE
È poi facoltà di ciascun produttore inserire, ove sia opportuno, ulteriori informazioni indicando uno o più dei seguenti elementi:
- acidi grassi insaturi
- acidi grassi polinsaturi
- polioli
- amido
- fibre
- sali minerali e/o vitamine (se presenti in quantità significativa)
…. A proposito del sale
Un consumo eccessivo di sale è notoriamente dannoso per la salute. Da tale premessa scaturisce l’enfasi data dal legislatore all’indicazione del sale e non certo del sodio, termine meno conosciuto ai non tecnici che potrebbe trarre in inganno il consumatore. L’allegato 1 al Regolamento, nell’ambito delle definizioni specifiche, precisa infatti che con il termine di sale si intenda il contenuto equivalente di sale calcolato mediante la formula:
sale = sodio × 2,5
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