17 Lug - 2020

Qual è la normativa di riferimento?

Il Regolamento (UE) 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori aggiorna e semplifica le norme precedenti sull’etichettatura degli alimenti. Lo scopo di tale innovazione è quello di tutelare ulteriormente la salute dei consumatori e assicurare un’informazione chiara e trasparente.

Il Regolamento UE 1169/2011 si applica a  tutti  gli  operatori  del  settore alimentare in tutte le fasi della catena alimentare quando  le loro attività riguardano la fornitura di informazioni sugli  alimenti ai consumatori. Si applica inoltre a  tutti  gli  alimenti  destinati  al  consumatore  finale,  compresi  quelli  forniti  dalle  collettività  (ristoranti, mense…)  e  quelli  destinati alla  vendita online.

Le informazioni obbligatorie sugli alimenti devono apparire in  una  lingua  facilmente  comprensibile  da  parte  dei consumatori  degli  Stati  Membri  nei  quali  l’alimento  è commercializzato. Esse  non  devono  essere  in  alcun  modo  nascoste,  oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o immagini  o  altri  elementi  suscettibili  di  interferire  alle indicazioni obbligatorie.

 

Quali sono le indicazioni obbligatorie per gli alimenti preimballati?

REG. (UE) N. 1169/2011, art.9 “Elenco delle indicazioni obbligatorie”

  1. a) la denominazione dell'alimento;
  2. b) l'elenco degli ingredienti;
  3. c) qualsiasi ingrediente  o  coadiuvante  tecnologico  […]  che  provochi allergie o intolleranze […]; (cfr.D.lgs 109/92, art.5.2 e All.2)  
  4. d) la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti;
  5. e) la quantità netta dell'alimento;
  6. f) il termine minimo di conservazione (TMC) o la data di scadenza;
  7. g) le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d'impiego;
  8. h) il nome  o  la  ragione  sociale  e  l'indirizzo  dell'operatore  del  settore alimentare […];
  9. i) il paese d'origine o il luogo di provenienza, ove previsto all'articolo 26;
  10. j) istruzioni per l'uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell'alimento;
  11. k) […] il titolo alcolometrico volumico effettivo;
  12. l) una dichiarazione nutrizionale.

 

Ma cosa sono le indicazioni nutrizionali?

L’etichetta degli alimenti, oltre a fornire informazioni necessarie relative al prodotto commercializzato, può essere utilizzata dal produttore come mezzo per valorizzare i propri prodotti e dal consumatore per fare scelte più attente e in linea con le sue necessità.

In base a queste  considerazioni  preliminari, il legislatore ha introdotto l’obbligatorietà, limitatamente agli alimenti confezionati e con la sola esclusione delle acque minerali,  degli  integratori  alimentari  (vedi  comma  a  e  b all’art. 29 del reg.ce 1169/2011) e delle bevande alcoliche con  titolo  alcolimetrico  superiore  al  1.2%  (art.  16  comma 4),  di  esporre,  in  accordo  con  precise  e  specificate modalità,  una  chiara,  univoca  e  facilmente  comprensibile dichiarazione nutrizionale.

La dichiarazione nutrizionale, in base al nuovo regolamento (art. 30), può essere espressa indicando i valori dei vari nutrienti secondo il seguente ordine di esposizione:

VALORE ENERGETICO

GRASSI

ACIDI GRASSI SATURI

CARBOIDRATI

ZUCCHERI

PROTEINE

SALE

È poi facoltà di ciascun produttore inserire, ove sia opportuno, ulteriori informazioni indicando uno o più dei seguenti elementi:

  • acidi grassi insaturi
  • acidi grassi polinsaturi
  • polioli
  • amido
  • fibre
  • sali minerali e/o vitamine (se presenti in quantità significativa)

 

…. A proposito del sale

Un consumo eccessivo di sale è notoriamente dannoso per la salute. Da  tale  premessa  scaturisce  l’enfasi  data  dal  legislatore all’indicazione del sale e non certo del sodio, termine meno conosciuto  ai  non  tecnici  che  potrebbe  trarre  in  inganno  il consumatore. L’allegato  1  al  Regolamento,  nell’ambito  delle  definizioni specifiche, precisa infatti che con il termine di sale si intenda il  contenuto  equivalente  di  sale  calcolato  mediante  la formula:

sale = sodio × 2,5



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