08 Giu - 2020

Ordinanza Regione Toscana n. 62 dell'8 giugno 2020

Misure di contenimento sulla diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro

Revoca della ordinanza n. 48/2020 e nuove disposizioni.


Attività di monitoraggio della siero prevalenza

Al fine di valutare le migliori azioni di prevenzione della diffusione del virus Covid-19 negliambienti di lavoro, il datore di lavoro dovrà assicurare la propria disponibilità a garantire spazi,quando necessari, e informazioni ai dipendenti e collaboratori dell’azienda che intendanovolontariamente sottoporsi allo screening sierologico, secondo le modalità definite dalle specificheOrdinanze del Presidente della Giunta della Regione Toscana.


Gestione degli spazi e delle procedure di lavoro

1. Per lo spostamento dal proprio domicilio al posto di lavoro e viceversa, sui mezzi pubblici è fattoobbligo di usare la mascherina ed è raccomandato l’uso di guanti protettivi monouso o lapulizia/sanificazione delle mani prima e dopo l’utilizzo degli stessi. Ove possibile, è consigliato anche l’uso dei mezzi della mobilità sostenibile individuale o di coppia (bicicletta e mezzi elettrici).

2. E’ recepito quanto previsto dall’allegato 12 al DPCM del 17 maggio 2020 “Protocollo condivisodi regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virusCovid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali”, del 24 aprile 2020.

3. Come stabilito dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e ilcontenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le partisociali”, del 24 aprile 2020, allegato 12 al DPCM del 17 maggio 2020, all’interno dei luoghi dilavoro “è previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo di una mascherinachirurgica”. Inoltre “qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di unmetro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle

mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie”. Laddove possibile, è consigliato il mantenimento di una distanza interpersonale di 1,8 m.

4. In presenza di febbre, e comunque quando la temperatura corporea supera 37,5°, o di altri sintomi influenzali, suggestivi di COVID-19 è fatto divieto di recarsi sul posto di lavoro ed è obbligatorio rimanere al proprio domicilio. Il datore di lavoro potrà attivarsi per sottoporre il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro, al controllo della temperatura corporea;

5. Prima dell'accesso al posto di lavoro è necessario detergersi accuratamente le mani, utilizzare la mascherina protettiva e, ove compatibile o richiesto dall'attività, utilizzare guanti monouso. La frequente e minuziosa pulizia delle mani è raccomandata in più momenti dell'attività lavorativa. Il datore di lavoro installa nei luoghi di lavoro idonei e diffusi dispenser per detergere le mani, inoltre, fornisce mascherine protettive e eventualmente guanti monouso. Qualora non fosse reperibile il gel detergente, effettuare il normale lavaggio con acqua e sapone;

6. Per tutte le procedure di pulizia, disinfezione e sanificazione, di aerazione degli ambienti si rimanda alle indicazioni contenute nei rapporti dell’Istituto Superiore di Sanità ISS COVID-19 n.19/2020; n.5/2020; n.21/2020; n.25/2020; n. 33/2020 e successivi aggiornamenti;

7. Il servizio mensa deve essere riorganizzato in modo da garantire in ogni momento la distanza interpersonale di almeno un metro. Laddove possibile, è consigliato il mantenimento di una distanza interpersonale di 1,8 m. E' necessario che sia effettuata la sanificazione dei tavoli dopo ogni singolo pasto. Laddove le condizioni igieniche e di spazio lo consentono, al fine di evitare assembramenti, è possibile il consumo dei pasti anche presso la singola postazionedi lavoro.

8.Il datore di lavoro, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i propri lavoratori circa le presenti disposizioni, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali, appositi depliants informativi.

 

Disposizioni specifiche per il commercio al dettaglio

Oltre a quanto previsto nei precedenti punti dall’1 al 8 della presente ordinanza, per il commercio al dettaglio sono disposte le seguenti ulteriori misure di contenimento:

a) prevedere accessi regolamentati e scaglionati dell’utenza, in base alle caratteristiche dei singoli esercizi e alle disposizioni ad essi correlati, in modo da evitare assembramenti e assicurare che all’interno sia mantenuta la distanza interpersonale di almeno un metro, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita. E’ comunque consigliato, ove possibile, mantenere una distanza interpersonale di 1,8 m;

b) l’ingresso negli esercizi è consentito a chi indossa la mascherina protettiva, che copra naso e Inoltre, è fatto obbligo di sanificare le mani o di utilizzare i guanti monouso. Laddove possibile è preferibile per le mani l’adozione di entrambe le misure. All’ingresso dei negozi sono posizionati dispenser per detergere le mani e/o guanti monouso;

c) ove possibile, sui banchi e alle casse, si raccomanda di posizionare pannelli di separazione tra i lavoratori e l’utenza; in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione soluzione idroalcolica per l’igiene delle mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento

d) l’obbligo di fornire informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata e di avvertire la clientela, con idonei cartelli all’ingresso, della necessità del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. E’ comunque consigliato, ove possibile, mantenere una distanza interpersonale di 1,8 m;

e) nei casi in cui la spesa venga effettuata con carrelli e cestelli, si raccomanda di posizionare presso la zona di prelievo dispenser con liquido disinfettante e carta assorbente a disposizione del cliente per la relativa pulizia;

f) in particolar modo nelle medie e grandi strutture di vendita anche in forma di centri commerciali, potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura maggiore di 37,5 °C; Disposizioni specifiche per il settore degli uffici, pubblici e privati, degli studi professionali e dei servizi amministrativi che prevedono accesso del pubblico

Per il settore degli uffici, pubblici e privati, degli studi professionali e dei servizi amministrativi aperti al pubblico valgono le disposizioni di cui ai punti dall’1 al 8 della presente ordinanza e di cui  ai punti dalle lettere da a) a d).



Con riferimento a tutte le attività economiche, produttive, sociali e professionali cessa l’obbligo di trasmissione alla Regione Toscana dei Protocolli anti contagio, previsti dall’ordinanza 48/2020.


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