Il dirigente è “la persona che, in ragione delle sue competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del Datore di Lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa” (art.2 D. Lgs 81/08).

Il dirigente dovrà quindi essere dotato di un potere gerarchico e funzionale tale da poter incidere sulle decisioni finali relative all’adozione dei più opportuni accorgimenti per la tutela dei lavoratori. Il dirigente è tenuto ad attuare le indicazioni generali fornite dal Datore di Lavoro, a segnalarne le eventuali carenze e vigilare sull’osservanza delle misure di prevenzione e protezione.

Il dirigente è quindi l’alter ego del Datore di Lavoro poiché ha funzioni gestionali e organizzative espressamente conferite dal Datore di Lavoro ed attua le direttive impartite da quest’ultimo. Ma, a differenza del Datore di Lavoro, che ha la responsabilità dell’organizzazione dell’azienda in virtù di poteri decisionali e di spesa, il dirigente dirige l’attività produttiva dell’azienda senza disporre di poteri decisionali e di spesa.

Il Datore di Lavoro dovrebbe (non è infatti obbligatorio) formalizzare la nomina del Dirigente con “delega di funzione”, ossia un atto scritto che si perfeziona nella sua validità ed efficacia con l’accettazione da parte del delegato. La delega di funzione permette di traslare dal titolare ex lege (cioè il garante «originario», nel caso specifico il datore di lavoro) ad un altro soggetto che assume la veste di garante «derivato» specifici doveri e funzioni rilevanti in sede penale, unitamente a relativi poteri giuridici. L’art. 16 D. Lgs. 81/2008 stabilisce che la delega di funzione deve essere redatta per atto scritto avente data certa.

Il dirigente predispone tutte le misure di sicurezza fornite dal Datore di Lavoro e stabilite dalle norme, controlla le modalità del processo di lavorazione, attua tutte le misure necessarie per la tutela della sicurezza e vigila, per quanto possibile, sulla regolarità antinfortunistica delle lavorazioni. Quando non sia possibile assistere direttamente tutti i lavoratori, il dirigente organizza il lavoro con una ulteriore distribuzione dei compiti in modo da impedire la violazione della normativa.

La figura del dirigente è caratterizzata:

  • Dall’ampiezza delle sue competenze che, a differenza del preposto, non si limitano alla sorveglianza di un gruppo di lavoratori;
  • Dalla partecipazione alle funzioni di comando proprie del Datore di Lavoro;
  • Dalla sussistenza di responsabilità penale limitata all’ambito delle attribuzioni a loro delegate (a differenza del Datore di Lavoro che ha un obbligo generale di sicurezza).

Viene considerato dirigente colui che di fatto dirige l’attività, anche se sprovvisto della qualifica formale. Di conseguenza, i reati posti a carico dei dirigenti sono connessi dall’ordinamento non tanto alla titolarità formale della qualifica, bensì al concreto svolgimento delle relative funzioni.

Sul dirigente incombono gli obblighi in materia di sicurezza. Ad eccezione della predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) che rientrano tra gli obblighi non delegabili del Datore di Lavoro, al dirigente competono gli stessi obblighi sulla sicurezza che fanno carico al Datore di Lavoro, indipendentemente dal conferimento di una delega ad hoc. Vediamo quali sono:

  • la nomina del medico competente
  • la nomina degli addetti antincendio e degli addetti al primo soccorso
  • la fornitura dei dispositivi di protezione individuale (DPI) ai lavoratori
  • l’invio dei lavoratori alla visita medica secondo il programma di sorveglianza
  • informare e formare i lavoratori sui rischi relativi alla loro mansione
  • la convocazione della riunione periodica nelle realtà lavorative con più di 15 lavoratori.

Il Dirigente per la Sicurezza ha il compito di adottare e attivare tutte le misure di prevenzione e protezione che sono state specificate nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) nonché qualsiasi misura, disposizione, procedura aziendale di sicurezza e igiene del lavoro necessaria a contenere/o eliminare i rischi valutati per le mansioni specifiche. 


Scarica qui la nomina del Dirigente ai sensi della Legge 215/2021 e D. Lgs 81/08

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