07 Ott - 2020

Nei primi 8 mesi del 2020 si è registrata una sensibile riduzione delle denunce di infortuni sul lavoro e malattie professionali rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Gli infortuni sul lavoro hanno registrato un calo del 22,7%, mentre le malattie professionali del 32,3%. Tuttavia, gli infortuni mortali sono saliti del 20%.

Tali dati sono ovviamente correlati dalla pandemia da Covid19 in ambito lavorativo. Il calo di denunce è da ricondurre all’interruzione forzata di ogni attività non ritenuta primaria e alle difficoltà delle imprese nel riprendere la produzione una volta terminato il lockdown.

Anche l’incremento dei decessi è legato alla pandemia, tenendo in considerazione che il settore della Sanità ed assistenza sociale ha registrato un incremento di denunce del 450-500% tra marzo ed aprile.

Il confronto anno su anno dunque è da ritenersi poco significativo data l’eccezionalità degli eventi legati al Covid19.

Per quanto riguarda gli infortuni, il calo maggiore si è evidenziato tra marzo ed agosto, in particolar modo nel mese di maggio, con denunce dimezzate rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Lo stesso discorso vale anche per le malattie professionali che nel mese di aprile registrano un -87%.

Con il D.L. 18 del 17/03/2020, il Legislatore prevedeva: l’Inail “nei casi accertati da coronavirus ( Sars-COV- 2) in occasione di lavoro, assicura ai sensi delle disposizioni vigenti la relativa tutale dell’infortunio”. L’infezione da Covid 19 è dunque qualificata come infortunio sul lavoro se contratta in occasione di lavoro. Questa affermazione ha suscitato non pochi dubbi e polemiche, poiché i datori di lavoro da una parte sono stati costretti ad interrompere le loro attività con tutte le difficoltà legate al caso e dall’altra parte vengono considerati responsabili (civilmente e penalmente) per le infezioni contratte dai lavoratori.

Sono dunque intervenute due circolari Inail atte a chiarire la faccenda e a rassicurare i datori di lavoro.

La circolare n.13 del 3 aprile 2020 e la circolare n.22 del 20 maggio 2020 ribadiscono che “Il riconoscimento dell’origine professionale del contagio, si fonda su un giudizio di ragionevole probabilità ed è totalmente avulso da ogni valutazione in ordine di imputabilità di eventuali comportamenti omissivi in capo al datore di lavoro che possano essere stati causati dal contagio.” Di conseguenza il riconoscimento dell’infezione da Covid19 come infortunio sul lavoro da parte dell’Inail non può assumere rilievo per sostenere l’accusa in sede penale, considerata la vigenza del principio di presunzione di innocenza. “La responsabilità dei datori di lavoro è ipotizzabile solo in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenza sperimentali o tecniche” che si possono rinvenire nei protocolli e nelle Linee Guida governative.

 

Fonte: Il Sole 24 ore

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