22 Dic - 2020

Lavori in quota: normativa, rischi, prevenzione e protezione



Dati alla mano, le cadute dall’alto rappresentano circa un terzo degli infortuni mortali sul lavoro. È di pochi giorni fa la notizia di un lavoratore morto a Prato a causa dello sfondamento di un lucernario, sul quale aveva poggiato i piedi, con conseguente caduta da un’altezza di 10 metri.

Solitamente gli ambienti che richiedono un'attenzione particolare nel rispettare le norme e prevenire i fattori di rischio sono cantieri temporali e mobili, dove la percentuale di infortuni è particolarmente alta. La definizione di lavori in quota, in ogni caso, non riguarda solo i contesti sopra citati: comprende, infatti, tutte le attività lavorative che, rispetto a un piano stabile, portano il lavoratore a operare a più di 2 metri di altezza.

Per l’importanza che riveste questo tipo di attività cerchiamo di capire meglio di cosa si tratta passando per i tre filoni della normativa, dei rischi e delle misure di prevenzione e protezione da adottare.


La normativa



La normativa di riferimento per i lavori in quota è il Titolo IV capo II del D.Lgs 81/08 “norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota”.

All’art 107 in particolare si va a definire il lavoro in quota come “attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile”.

Molte le discussioni e i dubbi legati a tale definizione, i 2 metri da dove devono essere calcolati? Ad oggi la tendenza comune, emersa anche da numerose sentenze giuridiche, è quella di calcolare i due metri in riferimento all´altezza alla quale il lavoro viene eseguito, rispetto al terreno sottostante, e non al piano di calpestio del lavoratore.

All’art.111 vengono stabiliti gli obblighi per il datore di lavoro. Egli deve scegliere le attrezzature più idonee per garantire condizioni di lavoro sicure, in conformità a due macro-criteri:

 - dare priorità alle misure di protezione collettiva rispetto a quelle individuali;

 - il tipo di attrezzatura di lavoro deve essere adatta alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.

Egli, inoltre, è tenuto a:

- scegliere il tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in base a frequenza di circolazione, dislivello e alla durata dell'impiego;

- disporre l’utilizzo di una scala a pioli, sul posto di lavoro in quota, solo nel caso in cui l’uso di attrezzatture considerate più sicure non è giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego o non è compatibile con le caratteristiche del sito;

- disporre l’impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi (alle quali il lavoratore è direttamente sostenuto) e sedili di sicurezza, solo quando dalla valutazione dei rischi risulta che il lavoro può essere svolto in condizioni di sicurezza, per breve durata, e che l’impiego di attrezzature più sicure non sia compatibile con le caratteristiche del sito;

- individuare le misure atte a minimizzare i rischi per i lavoratori, in base alle attrezzature utilizzate, prevedendo, ove necessario, l'installazione di dispositivi di protezione contro le cadute;

- nel caso in cui l'esecuzione di un lavoro richieda l'eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, segnalare la temporanea eliminazione del dispositivo stesso ed adottare misure di sicurezza equivalenti ed efficaci;

- effettuare lavori temporanei in quota solo se le condizioni meteorologiche non mettono in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori;

- vietare l’assunzione e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori addetti ai lavori in quota;

- garantire che le opere provvisionali siano allestite con buon materiale e a regola d’arte, efficienti, proporzionate e idonee allo scopo, e provvedere alla loro verifica secondo l’Allegato XIX prima del loro reimpiego.

Tra le fonti normative da evidenziare ci sono anche:

- D.Lgs.4 dicembre 1992 n.475 – disposizioni relative ai dispositivi di protezione individuale.

- Linee guida INAIL e Norme UNI di prodotto.


I Rischi



Il rischio principale connesso alle attività lavorative in quota è chiaramente la caduta dall’alto. Ci sono poi rischi che sono conseguenze dirette della caduta dell’operatore quali: l’effetto pendolo e la sospensione inerte del corpo.


Caduta dall’alto (foto1): in seguito alla perdita di equilibrio del lavoratore e/o all’assenza di adeguate protezioni (collettive o individuali). Nella fase di arresto della caduta le decelerazioni devono essere contenute entro i limiti sopportabili senza danno del corpo umano.

Le casistiche più comuni di cadute dall’alto sono:

- caduta per sfondamento della copertura (23%)

- caduta da scala portatile (17%)

- caduta da parte fissa di edificio (12%)

- caduta da ponteggi, impalcature fisse (10%)

- caduta all’interno di varco (10%)

- caduta da mezzi di sollevamento (9%)


(Foto 1)


Effetto pendolo (foto 2): è costituito dal movimento oscillatorio incontrollato e incontrollabile che un corpo collegato da un sistema flessibile (corda o cavo) ad un ancoraggio può subire per effetto di una caduta. La condizione peggiore in cui si sviluppano gli effetti di un effetto pendolo si ottiene in prossimità degli angoli della copertura.

La corretta valutazione delle conseguenze del cosiddetto Effetto Pendolo, vista l’impossibilità di controllo sulla sua oscillazione, costituisce un fattore determinante per l’incolumità del soggetto caduto.

Le conseguenze da valutare non sono solamente legate alla possibilità di urti laterali ma anche per l’innegabile riduzione delle caratteristiche della corda dovuta al continuo sfregamento lungo i bordi della copertura prima del raggiungimento del punto di equilibrio che potrebbe anche determinare una successiva caduta al suolo.

(Foto 2)


Sospensione inerte del corpo (Foto 3): a seguito di perdita di conoscenza successiva alla caduta, può indurre la cosiddetta “patologia causata dalla imbracatura”, che consiste in un rapido peggioramento delle funzioni vitali in particolari condizioni fisiche e patologiche. Per ridurre il rischio da sospensione inerte è fondamentale che il lavoratore sia staccato dalla posizione sospesa al più presto.

(Foto 3)


Le misure di prevenzione e protezione

Nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possano essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo è necessario scegliere le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri:

- priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuali;

- dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili ed a una circolazione priva di rischi;

- scelta del tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti temporanei di lavoro in quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell’impiego.

Di essenziale importanza anche l’aspetto della formazione dei lavoratori in quota non solo per una valutazione efficace dei rischi ma anche per essere in grado di volta in volta di adottare le misure di protezione necessarie. Per ogni situazione cambia infatti il sistema di protezione ottimale da adottare! Uno stesso dispositivo anticaduta non va bene in ogni circostanza!

Inoltre, per le tipologie di attività che riguardano i lavori in quota, è richiesto il corretto utilizzo dei DPI di terza categoria per i quali formazione e addestramento sono obbligatori.

Il corso di formazione per lavoratori in quota, della durata di 8 ore, oltre ad affrontare il corretto utilizzo dei DPI (sia a livello di funzionamento teorico che pratico), è uno strumento efficace per le aziende che prevedono questo tipo di attività e che possono formare i propri dipendenti in ambiti quali:

 - normativa di riferimento (D.Lgs. 81/08)

 - direttive europee in materia di DPI e marcature CE

 - utilizzo di attrezzature e dispositivi

 - valutazione dei rischi

 - fattori di caduta

 - obblighi del datore di lavoro e dei lavoratori.