LA TASSA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

 La tassa sui rifiuti è dovuta da chi possiede, occupa o detiene a qualsiasi titolo locali e/o aree scoperte chiuse da ogni lato o su tre lati verso l’esterno, a qualunque uso adibiti, anche se di fatto non utilizzati, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune.

Utenze domestiche

Sono suscettibili di produrre rifiuti urbani i locali o le aree dotati o dotabili di un’utenza attiva o attivabile ai servizi di rete come acqua, energia elettrica o gas e di arredamento. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore ai sei mesi del corso dello stesso anno solare, la tassa sui rifiuti Ta.Ri. è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione. La Ta.Ri. si compone di:

  • una parte fissa determinata dai mq calpestabili abitati e dal numero degli occupanti individuato nel numero dei soggetti che convivono nell’immobile, a prescindere dall’esistenza di vincoli di parentela o affinità, risultanti dagli elenchi dell’anagrafe di Roma Capitale;
  • una parte variabile relativa alla singola utenza e determinata applicando un coefficiente di adattamento stabilito dal Comune e rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati prodotti e smaltiti.

Sono esclusi dal pagamento della tassa sui rifiuti Ta.Ri., sia della quota fissa che della quota variabile le aree:

  • scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni
  • non utilizzabili durante l'anno a causa di forza maggiore
  • soggette a ristrutturazione documentata con le dichiarazioni SCIA o CILA, depositati in Municipio.

Utenze non domestiche

Per utenze non domestiche si intendono invece le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere, anche se di fatto non utilizzati, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune, ivi compresi quelli relativi allo Stato ed Enti pubblici, a rappresentanze diplomatiche o sedi o uffici di Stati esteri o Organizzazioni internazionali. Sono suscettibili di produrre rifiuti urbani i locali o le aree predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli anche dotati o dotabili di un'utenza attiva o attivabile ai servizi di rete come acqua, energia elettrica o gas e di arredamento e i locali forniti di impianti e/o attrezzature e utilizzati all'esercizio di attività all'immobile. La Tassa è dovuta anche per le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di centri commerciali integrati, e per le multiproprietà. La Ta.Ri. si compone di una parte fissa determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta e una parte variabile relativa alla singola utenza e determinata applicando un coefficiente di adattamento stabilito dal Comune e rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati prodotti e smaltiti. Sono esclusi dal pagamento della tassa sui rifiuti, sia della quota fissa che della quota variabile i locali e le aree scoperte:

  • adibiti ad impianti tecnologici e utilizzati per il deposito di legna, carbone e simili
  • nei quali si effettua esclusivamente lo stoccaggio merci e/o materiali a fini di conservazione o deposito senza alcun intervento di lavorazione, imballaggio o altra attività che possa produrre rifiuti
  • nei quali si effettuano esclusivamente attività sportive o ginniche, limitatamente alle sole superfici adibite a tale uso
  • locali delle case coloniche utilizzate esclusivamente per l'esercizio dell'impresa agricola
  • non utilizzabili durante l'anno a causa di forza maggiore
  • per i quali non esiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti in regime di privativa comunale a causa di norme legislative o regolamentari ovvero di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile
  • gli immobili soggetti a restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione
  • i fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione

 PRESUPPOSTO DELLA TASSA, SOGGETTI OBBLIGATI ED AREE ESCLUSE

La tassa per la gestione dei rifiuti urbani è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato. Le superfici tassabili dei locali ed aree pertinenziali vanno ad aumentare quella dei locali principali e sono tassate in base alla stessa tariffa. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o a idonea documentazione.

 LA DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE DI RIFERIMENTO

 La superficie catastale

Al fine della determinazione della tassa, devono essere prese in considerazione le superfici dei locali e delle aree coperte. I criteri per la determinazione della superficie sono stati determinati dal D.P.R. 23 marzo 1998 n. 138 ossia il Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d’estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri. Tra i criteri generali ivi previsti si segnalano, in particolare, i seguenti:

  • Nella determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, i muri interni e quelli perimetrali esterni vengono computati per intero fino ad uno spessore massimo di 50 cm, mentre i muri in comunione nella misura del 50 per cento fino ad uno spessore massimo di 25 cm.
  • La superficie dei locali principali e degli accessori, ovvero loro porzioni, aventi altezza utile inferiore a 1,50 m, non entra nel computo della superficie catastale.
  • La superficie degli elementi di collegamento verticale, quali scale, rampe, ascensori e simili, interni alle unità immobiliari sono computati in misura pari alla loro proiezione orizzontale, indipendentemente dal numero di piani collegati.
  • La superficie catastale, determinata secondo i criteri esposti di seguito, viene arrotondata al metro quadrato.

Relativamente alla superficie a destinazione terziaria (Gruppo T) si prevede:

  1. Per le unità immobiliari appartenenti alle categorie del gruppo T, la superficie catastale è data dalla somma:
    1. della superficie dei locali aventi funzione principale nella specifica categoria e dei locali accessori a servizio diretto di quelli principali;
    2. della superficie dei locali accessori a servizio indiretto dei locali principali computata nella misura: - del 50 per cento, se comunicanti con i locali di cui alla precedente lettera a); - del 25 per cento se non comunicanti;
    3. della superficie dei balconi, terrazze e simili computata nella misura del 10 per cento;
    4. della superficie dell’area scoperta o a questa assimilabile, che costituisce pertinenza esclusiva della singola unità immobiliare computata nella misura del 10 per cento, ovvero, per le unità immobiliari di categoria T/1, nella misura del 20 per cento.
  2. Per le unità immobiliari appartenenti alla categoria T/1 (negozi e locali assimilabili) la superficie dei locali accessori a servizio diretto di quelli principali di cui alla lettera a) del precedente comma 1, è computata nella misura del 50 per cento.

 La superficie calpestabile

Contrariamente a quanto generalmente avviene, le superfici oggetto della Ta.Ri. non sono calcolate sulla base dell’intera superficie catastale ma, invece, in base alla superficie netta di calpestio, espressa in metri quadrati ed arrotondata al metro quadrato superiore. In altre parole, sono escluse dal computo delle superfici di riferimento ai fini Ta.Ri. le pertinenze e gli accessori che non costituiscono superficie imponibile, in quanto soggiace all’imposizione della tassa solo la superficie effettiva, denominata per prassi “superficie calpestabile”. La differenza tra superficie catastale e superficie calpestabile è quindi costituita prevalentemente dallo spessore dei muri e dai coefficienti di ragguaglio, previsti dal D.P.R. 138/98, utilizzati per i locali accessori e pertinenziali diversi dalle aree scoperte. l fondamento giuridico dal quale si desume il concetto di superficie calpestabile, e quindi imponibile, discende dal combinato disposto tra l’articolo 62 del d.lgs.507 e i Regolamenti comunali nei quali è stabilito, nella loro quasi generalità, che per superficie oggetto del tributo si intende quella al netto del calpestio. È possibile fondatamente ritenere che per prassi ormai consolidata la differenza tra superficie catastale e superficie calpestabile sia stimata nell’ordine del 15-20 %.

 Le modalità di calcolo (L’art. 1, comma 340, della legge 311/2004)

Il comma 340 della legge finanziaria per il 2005 (Legge 311/2004) stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2005, per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento su cui calcolare la tassa sui rifiuti non può essere inferiore all’80% della superficie catastale. Tale disposizione definisce, cioè, le modalità di calcolo della superficie catastale utile per la determinazione della superficie minima imponibile ai fini dell’applicazione della tassa sui rifiuti solidi urbani. La finalità è quella di far emergere i soggetti che, nel dichiarare ai Comuni la superficie, ai fini del pagamento della tassa rifiuti, la abbiano autonomamente “autoridotta”. La norma prosegue stabilendo che, per gli immobili che sono stati già oggetto di una precedente denuncia ma che risultano inferiori alla predetta percentuale, i Comuni possono modificare d’ufficio le superfici stesse, dandone comunicazione agli interessati, a seguito dell’incrocio dei dati in possesso dell’ente con quelli resi disponibili dall’ Agenzia del Territorio. Ovviamente, se la superficie da dichiarare risulterà maggiore, la tassa dovrà essere assolta su quest’ultima, ovvero su quella effettiva. Il comma 340 rinvia, infine, ad un apposito provvedimento direttoriale dell’agenzia del Territorio la fissazione delle modalità di interscambio dei dati. Tale provvedimento, formalizzato con una determinazione dell’Agenzia del Territorio del 9 agosto 2005, pubblicato in G.U. del 23 agosto 2005, chiarisce quali passi vanno seguiti per determinare la superficie imponibile (ai soli fini del comma 340). A tal fine viene disposto che, per quanto concerne la superficie, essa è calcolata sulla base delle “norme tecniche per la determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria (gruppi R, P e T)” di cui all’allegato C del d.p.r. 138/98 e dei criteri operativi contenuti nell’allegato A della determinazione stessa.

 ALLEGATO C, D.P.R. 138/99

Per la individuazione delle unità appartenenti ai gruppi R, P e T va fatto riferimento all’allegato B del d.p.r. 138/98 contenente il Quadro generale delle categorie suddivise in Unità immobiliari ordinarie e Unità immobiliari speciali.

UNITÀ IMMOBILIARI A DESTINAZIONE ORDINARIA

Appartengono alla categoria delle unità immobiliari ordinarie, e quindi oggetto di applicazione del comma 340, i seguenti gruppi:

  • GRUPPO R (Residenziale) (Unità immobiliari a destinazione abitativa di tipo privato e locali destinati a funzioni complementari) R/1 - Abitazioni in fabbricati residenziali e promiscui. R/2 - Abitazioni in villino e in villa. R/3 - Abitazioni tipiche dei luoghi R/4 - Posti auto coperti, posti auto scoperti su aree private, locali per rimesse di veicoli.
  • GRUPPO P (destinazione Pubblica) (Unità immobiliari a destinazione pubblica o di interesse collettivo) P/1 - Unità immobiliari per residenze collettive e simili. P/2 - Unità immobiliari per funzioni sanitarie. P/3 - Unità immobiliari per funzioni rieducative. P/4 - Unità immobiliari per funzioni amministrative, scolastiche e simili. P/5 - Unità immobiliari per funzioni culturali e simili.
  • GRUPPO T (destinazione Terziaria) (Unità immobiliari a destinazione terziaria) T/1 - Negozi e locali assimilabili. T/2 - Magazzini, locali da deposito e laboratori artigianali. T/3 - Fabbricati e locali per esercizi sportivi. T/4 - Pensioni. T/5 - Autosilos, autorimesse e parcheggi a raso di tipo pubblico. T/6 - Stalle, scuderie e simili. T/7 - Uffici, studi e laboratori professionali.

 Unità immobiliari a destinazione speciale

Appartengono invece alla categoria delle Unità immobiliari speciali, e quindi non rientrano nel campo di applicazione del comma 340:

  • GRUPPO V (Unità immobiliari speciali per funzioni pubbliche o di interesse collettivo) V/1 - Stazioni per servizi di trasporto terrestri, marittimi, aerei ed impianti di risalita. V/2 - Stabilimenti balneari e di acque curative. V/3 -Fiere permanenti, recinti chiusi per mercati, posteggio bestiame e simili. V/4 -Fabbricati destinati all'esercizio pubblico dei culti, cappelle ed oratori. V/5 - Ospedali. V/6 - Fabbricati, locali, aree attrezzate per esercizi sportivi e per divertimento, arene e parchi zoo. V/7 - Unità immobiliari a destinazione pubblica o di interesse collettivo, non censibili nelle categorie di gruppo P, per la presenza di caratteristiche non ordinarie ovvero non riconducibili, per destinazione, alle altre categorie del gruppo V.
  • GRUPPO Z (Unità immobiliari a destinazione terziaria produttiva e diversa) Z/1 - Unità immobiliari per funzioni produttive. Z/2 - Unità immobiliari per funzioni produttive connesse all'agricoltura Z/3 - Unità immobiliari per funzioni terziario - commerciali Z/4 - Unità immobiliari per funzioni terziario - direzionali. Z/5 - Unità immobiliari per funzioni ricettive. Z/6 - Unità immobiliari per funzioni culturali e per lo spettacolo. Z/7 - Stazioni di servizio e per la distribuzione dei carburanti agli autoveicoli. Z/8 - Posti barca compresi in porti turistici. Z/9 - Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo.10 Z/10 - Unità immobiliari a destinazione residenziale o terziaria, non censibili nelle categorie dei gruppi R e T, per la presenza di caratteristiche non ordinarie, ovvero unità immobiliari non riconducibili, per destinazione, alle altre categorie del gruppo Z.

 ALLEGATO A DELLA DETERMINAZIONE DELL’AGENZIA DEL TERRITORIO

Sempre ai fini dell’applicazione del comma 340, l’Allegato A della “determinazione dell’Agenzia del territorio” contiene i criteri operativi per il calcolo delle superfici a destinazione ordinaria definendone il prospetto per stabilire la corrispondenza tra le vigenti categorie (A/1, A2, A/3 etc.) e i GRUPPI come definiti dal decreto 138. Pertanto:

  • le categorie catastali da A/1 ad A/11 (abitazioni) e C/6 (box) vengono ricomprese nel GRUPPO R
  • le categorie da B/1 a B/7 (destinazione pubblica) nel GRUPPO P
  • le categorie da C/1 a C/7 (negozi, depositi, laboratori, locali per sport) nonché A/10 (uffici e studi professionali) e B/8 rientrano nel GRUPPO T.

Per quanto concerne i dati metrici, essi riguardano la superficie dei singoli ambienti, ad esclusione delle aree scoperte per le unità immobiliari a destinazione residenziale. Più in particolare:

  1. Per le unità immobiliari individuate nelle categorie catastali vigenti da A/1 ad A/9 e A/11, non sono considerate le superfici delle aree scoperte corrispondenti nell’archivio planimetrico ai seguenti ambienti:
    1. balconi, terrazzi e simili comunicanti con i vani principali;
    2. balconi, terrazzi e simili non comunicanti con i vani principali;
    3. aree scoperte, o comunque assimilabili, di pertinenza esclusiva.
  2. Per tutte le unità immobiliari non è presa in considerazione, qualora presente, la superficie dell’ambiente G, che identifica le superfici residue non riconducibili ai vani principali, ad accessori, ed aree scoperte ad uso esclusivo.
  3. A norma dell’Allegato C) al D.P.R. 138/98, la superficie dei locali principali e degli accessori (ambienti A, B, C, H), ovvero loro porzioni, aventi altezza utile inferiore a 1, 50 mt. Non entra nel11 computo della superficie. Per soddisfare questo requisito sono adottati i seguenti criteri, sulla base delle altezze dichiarate per ciascun ambiente:
    1. ­ se è stata dichiarata una sola altezza, ritenendo che l’altezza sia costante, si esclude dal calcolo l’intero poligono qualora l’altezza risulti inferiore al limite di 1,50 mt.;
    2. ­ se sono state dichiarate l’altezza minima e quella massima, si esclude dal calcolo l’intero poligono qualora l’altezza massima risulti inferiore al limite di 1,50 mt.; nel caso sia solo l’altezza minima inferiore al limite di 1,50 mt., viene considerato comunque l’intero poligono.

In assenza di chiarimenti interpretativi di carattere formale da parte dell'amministrazione, si ritiene che concorrano alla determinazione della superficie soggetta alla Ta.Ri. anche le agevolazioni eventualmente previste dalla legislazione nazionale e locale. Si reputa che tali agevolazioni siano tuttavia esclusivamente quelle attinenti alla superficie mentre le ipotesi agevolative non riferibili alla superficie restano applicabili per le fattispecie considerate.

ESCLUSIONI E RIDUZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA NAZIONALE

In linea generale, il termine “agevolazione” è utilizzato sia per indicare le esenzioni, in cui il tributo non viene applicato affatto e quindi il beneficio consiste nella totale sottrazione al prelievo, sia per indicare regimi in cui il tributo viene applicato in misura ridotta. Il Dlgs. 507/93 all’art.67, comma 1, stabilisce che oltre alle esclusioni di cui all’art. 62 ed alle tariffe ridotte di cui all’art. 66, i Comuni possono prevedere con apposita disposizione del regolamento, speciali agevolazioni, sotto forma di riduzioni e, in casi eccezionali, di esenzioni.

Esclusioni (Articolo 62 del Dlgs. 507/93)

 In questo articolo sono stati determinati i locali e le aree non tassabili, così elencati:

  • i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o a idonea documentazione.
  • quella parte di superficie tassabile ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Ai fini della determinazione della già menzionata superficie non tassabile il Comune può individuare nel regolamento categorie di attività produttive di rifiuti speciali tossici o nocivi alle quali applicare una percentuale di riduzione rispetto alla intera superficie su cui l'attività viene svolta.
  • i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri. Inoltre, nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta un'attività economica e professionale, è previsto che la tassa sia dovuta in base alla tariffa calcolata per la specifica attività e sia commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

 Riduzioni (Articolo 67 Dlgs. 507/93)

A tale riguardo, l’art. 67 del Dlgs. 507/93, prevede le riduzioni nel caso di attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un’accertata minore produzione di rifiuti o un pretrattamento volumetrico. Tale disposizione è un incentivo alla minore produzione dei rifiuti, contribuendo a risolvere il grave problema ambientale ad essa connesso. Inoltre, nello stesso articolo, sono previste riduzioni nel caso di attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti siano tenuti a conferire allo stesso gestore del servizio pubblico rilevanti quantità di rifiuti che possono dar luogo alle entrate relative al recupero e riciclo dei rifiuti. Inoltre, sono state definite dalla normativa nazionale, riduzioni tariffarie che possono essere applicate per particolari condizioni d’uso. Infatti, l’art. 66 del Dlgs. 507/93 specifica che, pur rimanendo facoltà dei comuni assoggettare a tassazione le aree scoperte adibite a verde, esse devono comunque essere computate nel limite del 25%.13 E ulteriormente, il comma 3 dello stesso articolo, enuncia che l’importo tariffario può essere ridotto di un terzo nel caso di locali adibiti ad uso stagionale risultante da licenza rilasciata per l’esercizio dell’attività.