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ADR, D.M. 07/08/2023, Esenzione ADR

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 20 settembre 2023 è entrato in vigore il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 agosto 2023, recante “Regolamentazione dei casi di esenzione dall'obbligo di nomina del consulente ADR in conformità a quanto previsto dal paragrafo 1.8.3.2 dell'ADR”.

Il nuovo decreto abroga diverse disposizioni precedenti, tra cui il DM 4 luglio 2000 n. 90/T, che prevedeva per le imprese intenzionate ad avvalersi dell’esenzione dalla nomina del consulente ADR l’obbligo di trasmettere annualmente al Ministero dei Trasporti/Motorizzazione Civile competente un’apposita comunicazione, corredata dall’elenco delle operazioni ADR effettuate nell’anno.

Di conseguenza, l’invio di tale comunicazione non è più richiesto e non dovrà essere effettuato a partire dal 2024.


Introduzione del registro ADR

Il decreto introduce tuttavia un nuovo obbligo: la tenuta di un registro aziendale (art. 4, comma c) in cui devono essere annotate tutte le operazioni ADR effettuate, relative a qualsiasi tipologia di merce pericolosa (prodotti chimici, batterie al litio, oggetti contenenti materie pericolose, rifiuti pericolosi, oli esausti, materiali paramedicali, ecc.).

Il registro deve riportare:

  • i dati di classificazione e identificazione della spedizione;

  • la data di esecuzione;

  • il tipo di confezionamento (imballaggio, recipiente a pressione, IBC o grande imballaggio);

  • il quantitativo netto trasportato.

Il registro, compilato per ciascun anno solare, deve essere conservato per almeno cinque anni, in formato cartaceo o digitale, e reso disponibile alle autorità competenti su richiesta.

Restano invariati i limiti numerici e quantitativi già previsti dai precedenti decreti, oltre i quali l’azienda è tenuta a nominare il consulente ADR:

  • massimo 3 operazioni al mese,

  • massimo 24 operazioni all’anno,

  • massimo 180 tonnellate all’anno di merci pericolose movimentate.

Il concetto di “spedizione occasionale”

L’articolo 5 del nuovo decreto introduce inoltre il concetto di spedizione occasionale, ossia l’invio saltuario di merci pericolose in autocisterna o alla rinfusa, appartenenti al terzo gruppo di imballaggio o alla categoria di trasporto 3 o 4.

Un esempio tipico è il conferimento non continuativo di oli esausti pericolosi per l’ambiente, purché non tossici o non caratterizzati da ulteriori pericoli tali da rientrare nel primo o secondo gruppo di imballaggio.

Per potersi avvalere dell’esenzione dalla nomina del consulente, valgono i seguenti limiti:

  • massimo 12 spedizioni per anno solare,

  • massimo 2 spedizioni per mese,

  • limite complessivo di 50 tonnellate di merci pericolose per anno solare.

Anche in questo caso deve essere tenuto un registro di monitoraggio dedicato, contenente:

  • i dati di classificazione e identificazione di ogni spedizione,

  • la data di esecuzione,

  • il tipo di confezionamento (alla rinfusa o in cisterna),

  • il quantitativo netto trasportato.

Il registro va anch’esso conservato per almeno cinque anni e reso disponibile in caso di controllo.


Nota bene: i registri ADR previsti dal DM 7.8.2023 sono distinti e autonomi rispetto al registro di carico e scarico dei rifiuti previsto dal D.Lgs. 152/2006.


Limiti di esenzione parziale (par. 1.1.3.6 ADR)

Resta applicabile la disciplina delle esenzioni parziali dell’ADR, che consente di trasportare quantità limitate di merci pericolose per singola spedizione, esonerando l’unità di trasporto da alcuni obblighi (pannelli arancioni, istruzioni scritte, certificato ADR del conducente, ecc.).

Limiti per classe di sostanza:

    • Liquidi infiammabili (Classe 3): 1.000 litri per unità di trasporto.
    • Sostanze tossiche (Classe 6.1): 333 kg/litri per unità di trasporto.
    • Sostanze corrosive (Classe 8): 1.000 litri per unità di trasporto.
    • Sostanze pericolose per l'ambiente (Classe 9): 1.000 kg/litri per unità di trasporto

Calcolo del punteggio complessivo:
Ogni sostanza trasportata contribuisce con un proprio valore in punti; la somma totale non deve superare 1.000 punti per unità di trasporto.


Scarica e consulta gli allegati

Registro operazioni in colli

Scarica allegato

Registro operazioni in ATB o rinfusa

Scarica allegato



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