Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 20.09.2023 è diventato effettivo il DM Infrastrutture e Trasporti del 7.8.2023 “Regolamentazione dei casi di esenzione dall'obbligo di nomina del consulente ADR in conformità a quanto previsto dal paragrafo 1.8.3.2 dell'ADR”.
Il decreto abroga una serie di precedenti disposizioni legislative, tra cui il DM 4.7.2000 n. 90/T, cioè il decreto che stabiliva l’obbligo, per le imprese che intendevano avvalersi dell’esenzione dalla nomina del Consulente ADR, di inviare una comunicazione annuale al Min. Trasporti/Mot. Civile territorialmente competente con allegato l’elenco delle operazioni ADR eseguite nell’anno.
Di conseguenza, l’invio di questa comunicazione NON È PIU’ OBBLIGATORIO e quindi non dovrà essere inviata all’inizio del 2024.
Il decreto introduce però l’obbligo per le aziende della tenuta di un REGISTRO in cui vengono annotate le operazioni ADR eseguite (art. 4 comma c), relative a qualunque tipo di merci pericolose (prodotti chimici, oggetti contenenti materie pericolose, batterie al litio, rifiuti pericolosi, oli esausti, materiale paramedicale, etc…).
Il registro dovrà contenere i dati di classificazione e identificazione di ogni spedizione, la data di esecuzione, il tipo di confezionamento (genere di imballaggio, recipiente a pressione, IBC o grande imballaggio) e il relativo quantitativo netto. Il registro, compilato per ogni anno solare, dovrà essere archiviato (in modalità cartacea o digitale) per un tempo minimo di cinque anni e reso disponibile all'amministrazione in caso di richiesta.
Rimangono validi i limiti numerici e quantitativi che erano contenuti nei decreti precedenti (max 3 operazioni/mese, max 24 operazioni/anno, max 180 tons/anno), al superamento dei quali l’azienda deve nominare il consulente.
Con l’art. 5 il nuovo decreto introduce inoltre il concetto di “spedizione occasionale”, intendendosi l’invio saltuario di merci pericolose in autocisterna o alla rinfusa, e assegnate al terzo gruppo di imballaggio o alla categoria di trasporto 3 o 4. È il caso, per esempio, del conferimento saltuario di oli esausti pericolosi per l’ambiente, purché non tossici o comunque non caratterizzati da altri pericoli tali da assegnarli primo e secondo gruppo di imballaggio. In questo caso il decreto stabilisce i seguenti limiti per potersi avvalere dell’esenzione alla nomina: il numero massimo di operazioni è di dodici per anno solare e di due per mese solare, con il limite massimo di 50 tonnellate di merci pericolose trasportate, per anno solare.
Anche in questo caso deve essere tenuto un apposito registro di monitoraggio del numero di spedizioni eseguite annualmente, integrato dei dati di classificazione e identificazione di ogni spedizione, data di esecuzione, tipo di confezionamento (rinfusa oppure cisterna) e relativo quantitativo netto. Tale registro, compilato per ogni anno solare, dovrà essere archiviato (in modalità cartacea o digitale) per un tempo minimo di cinque anni e reso disponibile all'amministrazione in caso di richiesta.
Si noti che i registri citati nulla hanno a che vedere con il registro di Carico/Scarico rifiuti ex D.lgs. 152/2006.