Il 31 maggio 2023 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale n. 59 del 4 aprile 2023 che disciplina il sistema di tracciabilità dei rifiuti e il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (R.E.N.T.RI) ai sensi dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il Decreto è entrato in vigore il 15 giugno 2023 ed è previsto un periodo transitorio per l’iscrizione al RENTRI e per l’adeguamento alla nuova disciplina a seconda della tipologia e delle dimensioni delle imprese e degli enti obbligati.
Il R.E.N.T.Ri. introduce un modello di gestione digitale per l'assolvimento degli adempimenti quali:
- l'emissione dei formulari di identificazione del trasporto
- la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico.
Approfondiamo di seguito i seguenti argomenti:
- Soggetti obbligati ad iscriversi
- Tempistiche di iscrizione
- Struttura
- Modalità operative
- Contributi annuali
- Registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti
- Formulario di identificazione di rifiuti
- Vantaggi
SOGGETTI OBBLIGATI AD ISCRIVERSI AL RENTRI
Il DM 59/2023 elenca esplicitamente quali sono i soggetti che devono iscriversi al RENTRI:
- gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
- i produttori di rifiuti pericolosi;
- gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
- i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
- i comuni o loro consorzi e le comunità montane, con riferimento ai rifiuti non pericolosi.
Questi soggetti devono accreditarsi nella piattaforma telematica dedicata per la trasmissione dei dati inerenti alla gestione dei rifiuti. I soggetti non obbligati ad iscriversi al RENTRI, o per i quali non decorra ancora l’obbligo, possono iscriversi volontariamente e potranno cancellarsi in qualsiasi momento, con effetto a partire dall’anno solare successivo. Sono esonerati dall’obbligo di iscrizione gli imprenditori agricoli (art. 2135 c.c.) che non producono rifiuti pericolosi.
TEMPISTICHE DI ISCRIZIONE AL RENTRI
Il nuovo regolamento, in vigore dal 15 giugno 2023, prevede un periodo transitorio per l’iscrizione al RENTRI da parte dei soggetti obbligati. L’arco temporale va dai 18 ai 30 mesi calcolati dall’entrata in vigore del DM 59/2023 in funzione della tipologia e delle dimensioni delle imprese e degli enti obbligati. L’articolo 13 del DM riporta le seguenti tempistiche di iscrizione al RENTRI conteggiati a far data dal 15 giugno 2023:
- enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui all’articolo 18, dal diciottesimo mese ed entro i 60 giorni successivi
- enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti, dal 24° mese ed entro i 60 giorni successivi
- per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell’articolo 12, comma 1, dal 30° mese ed entro i 60 giorni successivi
Il numero dei dipendenti è determinato in base al numero degli stessi presenti al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento.
Con il decreto direttoriale n. 97 del 22 settembre 2023 sono state definite le tempistiche relative a:
- scadenze per l’iscrizione al RENTRI
- entrata in vigore dei nuovi modelli registro c/s e FIR
- obbligo di tenuta del registro c/s in formato digitale
- obbligo di tenuta del FIR in formato digitale
Tale decreto è stato pubblicato sul sito del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e sul sito internet del RENTRI.
La “Tabella scadenze RENTRI” adottata con il decreto direttoriale n. 97 del 22 settembre 2023 prevede:
Scadenze per l’iscrizione al RENTRI:
L’iscrizione al RENTRI è effettuata con le seguenti tempistiche (art. 13, comma 1) | |
Lettera a): a decorrere dal diciottesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art.13 comma 1 lettera a) | a decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025 |
Lettera b): a decorrere dal ventiquattresimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art.13 comma 1 lettera b) | a decorrere dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025 |
Lettera c): a decorrere dal trentesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art.13 comma 1 lettera c) | a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 |
Data di entrata in vigore dei nuovi modelli:
Scadenza per l’adozione dei nuovi modelli di Registro di carico e scarico e di Formulario di identificazione del rifiuto (FIR) (art.9, comma 1) | |
I modelli di Registro e di FIR, di cui agli articoli 4 e 5, sono applicabili, a prescindere dall’obbligo di iscrizione al RENTRI, a partire dalla data indicata all’articolo 13, comma 1, lettera a) | a decorrere dal 13 febbraio 2025 |
Obbligo di tenuta del registro di carico e scarico in formato digitale:
Scadenze per la tenuta del registro di carico e scarico in modalità digitale (art. 4, comma 3, lettera b) | |
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 dicembre 2024 e il 13 febbraio 2025 | a decorrere dal 13 febbraio 2025 |
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 giugno 2025 e il 14 agosto 2025 | dalla data di iscrizione al RENTRI |
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 dicembre 2025 e il 13 febbraio 2026 | dalla data di iscrizione al RENTRI |
Obbligo di emissione del FIR in formato digitale:
Scadenza per l’emissione del FIR in formato digitale (art. 7, comma 8) | |
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI il formulario di identificazione del rifiuto è emesso e gestito in modalità digitale a partire dalla data indicata all’articolo 13, comma 1, lettera c) | a decorrere dal 13 febbraio 2026 |
La prima scadenza è quindi quella per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui all’articolo 18: tali soggetti dovranno iscriversi tra il 15/12/2024 e il 13/02/2025. Dal 13/02/2025 questi stessi soggetti dovranno tenere il registro di carico e scarico in formato digitale.
STRUTTURA DEL RENTRI
Il RENTRI è gestito dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ed utilizza la piattaforma telematica dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali (ANGA) interconnessa con la rete telematica delle camere di commercio. L’ANGA fornisce il necessario supporto tecnico operativo alla competente Direzione generale del MASE:
- gestisce i rapporti con l’utenza, comprese le informazioni e la comunicazione
- garantisce l’operatività di funzionamento della piattaforma telematica del RENTRI
- predispone la documentazione tecnica per la gestione e l’evoluzione del RENTRI
Il RENTRI si compone di due sezioni:
- SEZIONE ANAGRAFICA: comprende i dati anagrafici degli operatori e le informazioni relative alle autorizzazioni per l’esercizio di attività inerenti alla gestione dei rifiuti
- SEZIONE TRACCIABILITÀ: comprende i dati presenti nei registri e nei formulari e i dati afferenti ai percorsi rilevati dai sistemi di geolocalizzazione dei soggetti che trasportano rifiuti speciali pericolosi (dal diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento, l’installazione di sistemi di geolocalizzazione dei mezzi diventerà requisito di idoneità per le imprese iscritte alla categoria 5 dell’ANGA).
MODALITÀ OPERATIVE DEL RENTRI
Le modalità operative del RENTRI, come ad esempio quelle per la trasmissione dei dati al RENTRI, il suo funzionamento e per la compilazione dei modelli, saranno definite dalla Direzione generale competente del MASE, sentito l’ANGA, con uno o più decreti direttoriali da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore (entro il 15 dicembre 2023).
CONTRIBUTI ANNUALI DEL RENTRI
Oltre ai diritti di segreteria da versare al momento dell’iscrizione di importo pari a 10 euro valido per tutti i soggetti, le tariffe di iscrizione al RENTRI variano a seconda della dimensione delle imprese: dai 100 ai 15 euro per il contributo relativo al primo anno, mentre per i successivi si va dai 60 ai 10 euro da corrispondere entro il 30 aprile.
REGISTRO CRONOLOGICO DI CARICO E SCARICO DEI RIFIUTI
Con l’art. 4 del DM 59/2023 viene approvato il nuovo modello di registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti, riportato nell’allegato I al regolamento, che integra anche le informazioni dei formulari di identificazione del rifiuto. Il registro è tenuto, dai soggetti già individuati dall’art. 190 comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006, con le seguenti modalità:
- sino alla data di iscrizione al RENTRI, in modalità cartacea, mediante stampa di un format esemplare reso disponibile mediante il portale del RENTRI, compilato e vidimato da parte delle camere di commercio territorialmente competenti con le procedure e le modalità previste dalla normativa sui registri IVA;
- a partire dalla data di iscrizione al RENTRI, in modalità digitale, con vidimazione digitale mediante l’assegnazione di un codice univoco dal servizio di vidimazione digitale delle camere di commercio tramite apposita applicazione utilizzabile attraverso il RENTRI.
La tenuta del Registro cronologico di carico e scarico in modalità digitale diverrà obbligatoria a partire dal diciottesimo mese dall’entrata in vigore del decreto.
FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DI RIFIUTI
Con l’art. 5 del DM 59/2023 viene approvato il nuovo modello di formulario di identificazione del rifiuto (FIR), riportato nell’allegato II al regolamento. L’emissione del FIR spetta al produttore/detentore del rifiuto o, su sua richiesta, sarà il trasportatore ad emetterlo e compilarlo. I produttori di rifiuti non iscritti al RENTRI gestiscono il formulario di identificazione del rifiuto in formato cartaceo, vidimato digitalmente con le modalità indicate all’articolo 6, comma 2. Stampato in due copie su fogli in formato A4, compilato, datato e firmato dal produttore/detentore e trasportatore nelle parti di propria competenza: una copia rimane al produttore/detentore, l’altra viene consegnata dal trasportatore all’impianto di destino dove l’addetto provvede alla chiusura con le informazioni richieste e restituisce copia al trasportatore. Spetta al trasportatore trasmettere una copia al produttore/detentore e/o agli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto secondo una delle modalità previste dal regolamento (consegna diretta, pec o altri servizi resi disponibili dal RENTRI). Il formulario di identificazione del rifiuto in formato digitale è vidimato con le modalità di cui all’articolo 7, comma 2. Il formulario viene aggiornato da parte dei vari soggetti coinvolti tramite i sistemi gestionali da essi adottati, in modo da assicurare la progressiva compilazione e la sottoscrizione dello stesso, nelle diverse fasi del trasporto. La trasmissione del formulario controfirmato e datato dal destinatario avviene per il tramite del RENTRI. Il formulario è così reso disponibile dal RENTRI a tutti gli operatori intervenuti nella gestione del rifiuto.
VANTAGGI DEL RENTRI
Il RENTRI consente di:
- trasmettere i dati da parte di tutti gli operatori (produttori, trasportatori, gestori dei rifiuti);
- ottenere maggiore omogeneità e fruibilità dei dati;
- ridurre gli oneri amministrativi e burocratici a carico delle imprese;
- garantire l’omogeneità e la fruibilità dei dati;
- consentire il miglioramento delle strategie di economia circolare;
- modificare, infine, il sistema sanzionatorio.