Cassazione Penale 4 dicembre 2023, n. 48046
Sicurezza dei lavori in quota: le misure di protezione collettiva vanno adottate in via prioritaria rispetto a quelle di protezione individuale
È importante ricordare che la gestione del rischio di caduta dall’alto è affidata dalla legge a due principali forme di presidio: collettivo e individuale. La prima disposizione prevede che debba essere data priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; la seconda disposizione consente al datore di lavoro di scegliere il tipo più idoneo tra i sistemi di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota.
La ragione principale di questa indicazione risiede nel fatto che i dispositivi di protezione collettiva sono in grado di funzionare indipendentemente dal comportamento del lavoratore, anche se questo omette imprudentemente di utilizzare il dispositivo di protezione individuale. La seconda disposizione permette al datore di lavoro di scegliere il tipo più adatto di sistema di accesso per i lavori temporanei in quota (art. 111, comma 2), valorizzando la sua possibilità di optare per diversi sistemi in base alle circostanze. Un’altra disposizione consente al datore di lavoro di utilizzare sistemi di accesso e posizionamento tramite funi solo se non è giustificato l’uso di un’altra attrezzatura considerata più sicura a causa della breve durata di utilizzo o delle caratteristiche non modificabili del luogo (art. 111, comma 4). Questa disposizione conferma la preferenza del legislatore per i sistemi di protezione collettiva nei lavori in quota.
Tutte le norme di sicurezza previste dal legislatore per i lavori in quota indicano che i dispositivi di protezione collettiva sono lo strumento principale per garantire la sicurezza dei lavoratori.