È stato pubblicato il nuovo regolamento (UE) 2024/573 concernente i gas fluorurati a effetto serra (cosiddetti F-GAS), che abroga il precedente regolamento (UE) 517/2014.
Tra le novità più importanti, si evidenzia il fatto che, ai sensi dell’articolo 19 del nuovo regolamento, dal 1° gennaio 2025 anche gli aerosol dosatori per la somministrazione di ingredienti farmaceutici (es. gli inalatori per asma e malattie respiratorie), caricati con idrofluorocarburi HFC (principalmente si tratta del R134a) non potranno essere immessi sul mercato, a meno che gli HFC non siano contabilizzati nell'ambito del sistema di quote. Questa specifica applicazione era finora esentata dal sistema quote CO2 ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, comma 2, lettera f) del regolamento (UE) 517/2014, che però è abrogato.
Secondo l’articolo 37 del nuovo regolamento, le “disposizioni transitorie” sono le seguenti:
- l'articolo 12 del regolamento (UE) n. 517/2014, concernente le norme di “etichettatura e informazioni sui prodotti e sulle apparecchiature” con F-GAS applicabile il 10 marzo 2024, continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2024;
- l'articolo 14, paragrafo 2, comma 2 (disposizioni sulla “Precarica delle apparecchiature con idrofluorocarburi”) e l'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 (disposizioni sulle “Comunicazioni sulla produzione, l’importazione, l’esportazione, l’uso” di F-GAS) applicabile il 10 marzo 2024, continuano ad applicarsi per quanto riguarda il periodo di dichiarazione dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;
- la quota assegnata a norma dell'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 517/2014 rimane valida ai fini del rispetto del nuovo regolamento;
- come scritto in precedenza, l’esenzione degli idrofluorocarburi usati per inalatori medici di cui all’articolo 15, paragrafo 2, secondo comma, lettera f), del regolamento (UE) n. 517/2014 si applica fino al 31 dicembre 2024.
Si rimanda al nuovo regolamento (UE) 2024/573 per ulteriori approfondimenti.