Il Dl 19/2024 introduce, all’articolo 29, comma 19 la “patente a crediti”, dal 1° ottobre 2024, per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili. Le novità riportate sono inserite nel Dlgs 81/2008, sostituendo l’art. 27. Scorriamo qui i punti principali in cui la patente si articola:
La patente è rilasciata dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro in formato digitale con un punteggio iniziale di 30 crediti; i requisiti per il rilascio sono i seguenti:
- Iscrizione alla Camera di Commercio
- Adempimento degli obblighi formativi
- Possesso del DURC
- Possesso del DVR
- Possesso del DURF
In caso di violazioni, si avrà una decurtazione dei crediti così distribuita:
- Violazioni di cui all'Allegato I (Dlgs 81/2008): 10 crediti
- Violazioni che espongono i lavoratori a rischi: 7 crediti
- Sanzioni di cui al decreto-legge 12/2002: 5 crediti
- Infortuni sul lavoro:
- Morte: 20 crediti
- Inabilità permanente: 15 crediti
- Inabilità temporanea > 40 giorni: 10 crediti
- Sospensione della patente in caso di infortuni gravi.
È prevista la possibilità di reintegro dei crediti tramite:
- Frequenza di corsi di formazione: 5 crediti per corso
- Trascorsi 2 anni senza violazioni: 1 credito per anno
- Adozione di modelli di organizzazione e gestione: 5 crediti
Sono inoltre previste sanzioni per l'operatività senza patente o con punteggio inferiore a 15:
- Multa da 6.000 a 12.000 euro
- Esclusione dai lavori pubblici per 6 mesi
Nel testo sono previste anche la creazione di una sezione apposita sul portale nazionale del sommerso per la gestione delle patenti, la possibilità di estendere il sistema ad altri ambiti di attività (già prevista nel testo previgente del Dl 81/2008) e la possibilità di esenzione dalla patente per le imprese con attestato di qualificazione SOA.
Nelle ultime righe di questo articolo troviamo due modifiche puntuali, ma estremamente importanti, al Dlgs 81/2008 che riguardano le responsabilità da parte dei committenti o dei responsabili dei lavori, rispetto a questa nuova patente:
- Articolo 90 (Obblighi del committente o del responsabile dei lavori), dove si aggiunge l’obbligo verifica del possesso della patente da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi (aggiunta lettera “c” al comma 1).
- Articolo 157 (Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori): aumento delle sanzioni per la violazione degli articoli 90 (commi 7, 9, lettere b-bis) e c) e 101 (comma 1): da 711,92 a 2.562,91€.