Le funi e le catene, fondamentali componenti degli apparecchi di sollevamento e dei carrelli elevatori, rivestono un ruolo critico nell'ambito della sicurezza sul lavoro. Pertanto, è essenziale trattarle come attrezzature di lavoro, soggette a regolari controlli e manutenzione in conformità con le disposizioni normative vigenti, in particolare l'articolo 71 del Decreto Legislativo 81/08, che delinea i requisiti in materia di sicurezza.

RAGIONI DELLE VERIFICHE SU FUNI E CATENE

L’art. 71 del D.Lgs. 81/08 sugli obblighi del datore di lavoro prevede che questi provveda affinché le attrezzature di lavoro, tra le quali rientrano anche funi e catene degli apparecchi di sollevamento e dei carrelli elevatori, siano:

  • oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza
  • sottoposte ad un controllo iniziale e ad un controllo dopo ogni uso al fine di assicurarne il buon funzionamento
  • sottoposte ad interventi di controllo periodici secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti
  • sottoposte ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività.

CHI DEVE SVOLGERE I CONTROLLI E LE VERIFICHE SU FUNI E CATENE

Conformemente alla normativa vigente, le verifiche sulle funi e le catene devono essere eseguite da personale competente designato direttamente dal datore di lavoro. Questa figura deve possedere una conoscenza approfondita delle normative, delle specifiche tecniche fornite dai produttori e delle competenze necessarie per eseguire la manutenzione in modo efficace.

PERCHÉ REGISTRARE LE VERIFICHE PERIODICHE DELLE FUNI E CATENE DEGLI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO E DEI CARRELLI ELEVATORI

Il registro delle verifiche periodiche su funi e catene degli apparecchi di sollevamento e dei carrelli elevatori è uno strumento utile per adempiere all’obbligo previsto dall’art. 71 comma 9 D.Lgs. 81/08. Tale normativa stabilisce che i risultati dei controlli devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi 3 anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.

Il registro deve essere compilato in azienda e messo a disposizione degli organi di vigilanza che possono richiederne la visione.

COME VA COMPILATO IL REGISTRO DELLE VERIFICHE PERIODICHE DELLE FUNI E CATENE

Il registro deve essere compilato per ogni fune o catena, riportando i dati che possano identificare in modo univoco l’attrezzatura. È composto da due tabelle per ogni dispositivo:

  • la prima indica la tipologia di verifiche da effettuare
  • la seconda è la scheda dove devono essere annotate le registrazioni.

Nella scheda delle registrazioni devono essere riportati la data, il nome dell’addetto incaricato alla verifica, la periodicità del controllo, l’esito del controllo e la firma del verificatore.