Attrezzature autocostruite: regole e sicurezza CE
Le attrezzature autocostruite possono essere usate legalmente? Requisiti, valutazioni e responsabilità secondo la Direttiva e il Regolamento Macchine
Nel contesto della consulenza tecnica in materia di salute e sicurezza sul lavoro, i professionisti e le professioniste del settore si trovano frequentemente a confrontarsi con un equilibrio complesso tra rispetto delle prescrizioni normative e esigenze operative del mercato.
Un caso particolarmente significativo riguarda l’impiego di mezzi di sollevamento e movimento terra dotati di attrezzature o accessori autocostruiti, destinati a specifiche lavorazioni per le quali non esistono soluzioni commerciali standard.
Esempi applicativi
Alcune realtà produttive operano in ambiti altamente specializzati:
Aziende che realizzano teche museali di grandi dimensioni, in vetro e materiali pregiati, per le quali non esistono sul mercato ventose o dispositivi di sollevamento idonei;
Imprese che movimentano tronchi o manufatti di legno dalle caratteristiche dimensionali e morfologiche tali da rendere inadeguate le pinze tradizionali.
In simili circostanze, l’impresa è spesso indotta a progettare e costruire internamente l’attrezzatura necessaria.
Tuttavia, tale scelta comporta implicazioni significative sotto il profilo della conformità legislativa e della sicurezza d’uso.
Riferimenti normativi
La costruzione autonoma di un’attrezzatura non è vietata, purché siano rispettati i principi e i requisiti tecnici previsti dalla normativa vigente.
Attualmente si fa riferimento alla Direttiva Macchine 2006/42/CE, che sarà sostituita dal Regolamento Macchine (UE) 2023/1230, la cui applicazione sarà obbligatoria a partire dal 2027.
L’attrezzatura autocostruita deve pertanto essere progettata e realizzata nel rispetto dei Requisiti Essenziali di Sicurezza e di Tutela della Salute (allegato I della Direttiva, o allegato III del Regolamento) e successivamente certificata come attrezzatura intercambiabile.
Iter tecnico da seguire
Per assicurare la conformità, è necessario predisporre:
Progetto tecnico dell’attrezzatura, comprensivo di limiti di utilizzo, modalità di impiego e caratteristiche operative;
Fascicolo tecnico e manuale d’uso e manutenzione;
Valutazione dei rischi connessi all’impiego e all’interfacciamento con il mezzo di sollevamento;
Dichiarazione di conformità CE e apposizione della targhetta CE sull’attrezzatura.
Compatibilità con il mezzo di sollevamento
L’installazione di un’attrezzatura autocostruita su un mezzo di sollevamento commerciale richiede un’ulteriore verifica:
è necessario accertare che nel manuale del costruttore del mezzo non sia espressamente vietato l’utilizzo di accessori non originali.
Qualora l’uso non sia vietato, spetta al Datore di Lavoro redigere una valutazione di compatibilità tra mezzo e attrezzatura, analizzando aspetti quali:
variazione del baricentro o della stabilità del mezzo;
incremento dei carichi o delle sollecitazioni strutturali;
necessità di limitare l’impiego a determinate condizioni operative.
Tale valutazione deve essere formalmente documentata e sottoscritta, in quanto costituisce un atto tecnico di responsabilità ai sensi del D.Lgs. 81/08.
Considerazioni conclusive
La costruzione di un’attrezzatura personalizzata può rappresentare una scelta strategica per garantire l’efficienza produttiva, ma richiede una gestione preventiva e documentata della sicurezza.
Intervenire a monte, nel rispetto delle disposizioni della Direttiva o del Regolamento Macchine, consente di:
evitare criticità in sede di ispezione o verifica;
ridurre il rischio di contestazioni in caso di infortunio;
tutelare il Datore di Lavoro e il personale aziendale coinvolto.
Come in ogni ambito della prevenzione, l’approccio corretto resta quello proattivo e documentato, nella consapevolezza che la sicurezza è un investimento, non un vincolo.