FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER CHI USA IL CARROPONTE


Riguardo all'uso delle gru a ponte (carroponte) o di altri tipi di gru utilizzati nelle fabbriche (non gru edili), risulta obbligatorio effettuare un corso di istruzione per i dipendenti? In caso affermativo, esiste un formato codificato del corso per contenuti e durata? Per le gru a ponte (carroponti) esiste l'obbligo delle ispezioni e indagini supplementari dopo i venti anni di servizio?



La formazione del personale addetto all’uso delle gru a ponte (carroponte) è obbligatoria ai sensi degli articoli 37 e 73 del Dlgs 81/2008. Nell’Accordo Stato-Regioni del 21 Dicembre 2011, riguardante la formazione dei lavoratori, nell’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012, riguardante la formazione degli operatori che utilizzano le attrezzature di lavoro, non è stato inserito il carroponte tra gli strumenti che richiedono una specifica abilitazione da parte degli operatori e non è stato definito, di conseguenza, il percorso formativo in termini di contenuti e durata. Pertanto, al momento, dovrà essere il datore di lavoro che definirà, in funzione delle specificità aziendali, i contenuti e la durata del corso. Si rammenta che, in ogni caso, il corso dovrà prevedere sia una parte teorica che, soprattutto, una parte pratica, nel corso della quale gli operatori dovranno essere addestrati all’uso del carroponte in modo da fornire una formazione adeguata e specifica, tale da permettere loro l’utilizzo del carroponte in modo idoneo e sicuro.


Infine, in merito alle indagini supplementari dopo 20 anni, la risposta è affermativa; queste consistono in un’attività finalizzata a individuare eventuali vizi, difetti o anomalie, prodottisi nell'utilizzo dell'attrezzatura di lavoro messa in esercizio da oltre un ventennio, nonché a stabilire la vita residua in cui la macchina potrà ancora operare in condizioni di sicurezza con le eventuali relative nuove portate nominali (allegato II al Dm 11 aprile 2011).
Al fine di conformare un carroponte di 20 anni  alle disposizioni legislative e tecniche in  materia di sicurezza sul lavoro, si dovranno attuare le seguenti misure di adeguamento:
a) Esecuzione di un' indagine supplementare (controllo straordinario) ai sensi dell’art. 71 comma 8 lettera b)  punto  2  del  D.Lgs.  n°  81/2008,  in  conformità  alla  Regola  Tecnica  FEM  9.755  e  alla Norma ISO 12482:2014, da parte di un soggetto abilitato, volta ad individuare eventuali vizi, difetti o anomalie prodottisi  nell'utilizzo  della  gru  a  ponte,  nonché  a  stabilire la  vita  residua in  cui  la  gru  a ponte  potrà  ancora operare in condizioni di sicurezza con le eventuali relative nuove portate nominali. 
b)  Esecuzione  da  parte  di  un’impresa  operante  nel  settore  del  sollevamento  industriale  dei  controlli  periodici  trimestrali  di  funi,  catene  e  ganci  e  successiva  registrazione  dei  controlli  effettuati  ai  sensi  dell’art. 71 comma 9 del D.Lgs. n° 81/2008.
c)  Richiesta all’INAIL di messa in servizio della gru a ponte.
d) Esecuzione della verifica periodica da parte di un soggetto abilitato dal Ministero del Lavoro ad eseguire  le verifiche periodiche ai sensi dell’art. 71 comma 11 del D.Lgs. n° 81/2008.