Chi è il datore di lavoro ai fini prevenzionistici? La Cassazione fa chiarezza

La Corte di Cassazione – Sez. III Penale – con la sentenza n. 22584 del 16 giugno 2025, ha rigettato il ricorso del Pubblico Ministero e confermato l’assoluzione del presidente del CdA di Coop Liguria. L’accusa? Omessa valutazione dei rischi e mancata designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

Il contesto: azienda articolata e responsabilità distribuite

Nel caso in esame, l’organizzazione della società prevedeva due unità produttive distinte:

  • Divisione Ipermercati

  • Divisione Supermercati

Entrambe dirette da soggetti con procure speciali, dotati di autonomia decisionale e poteri di spesa. Il Tribunale di Savona, prima, e la Cassazione, poi, hanno riconosciuto a tali dirigenti la qualifica di datori di lavoro in senso prevenzionistico, escludendo la responsabilità penale del presidente del CdA.

Il principio giuridico sancito

La Cassazione ha riaffermato che:

"Il datore di lavoro in senso prevenzionistico non è solo chi detiene formalmente la rappresentanza legale, ma chi esercita concretamente poteri gestionali e di spesa nell’ambito di un’unità produttiva autonoma."

Pertanto:

  • Le procure speciali rilasciate ai dirigenti delle due divisioni, se accompagnate da effettivi poteri di gestione e spesa, non configurano una delega di funzioni (art. 16), ma un riconoscimento ex lege della qualifica datoriale per le singole unità produttive.

Differenze tra datore apicale e datore decentrato

In ambito prevenzionistico, è possibile distinguere:

  • Datore “apicale”: vertice dell’intera organizzazione

  • Datori “sottordinati”: responsabili delle unità produttive autonome

Tali datori di lavoro sottordinati:

  • Rispondono delle misure prevenzionistiche solo nell’ambito delle loro unità

  • Sono tenuti a:

    • Redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)

    • Designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

    • Attuare le misure previste per la sicurezza


Perché la responsabilità penale non ricade sul presidente del CdA

Secondo la Corte, l’art. 17 del D.Lgs. 81/08 vieta la delega delle responsabilità relative a:

  • Valutazione dei rischi

  • Nomina dell’RSPP

Tuttavia, ciò non significa che tali obblighi non possano essere assolti da altri soggetti se questi possiedono ex lege i requisiti previsti:

  • Poteri decisionali e di spesa

  • Autonomia operativa

  • Gestione concreta di un’unità produttiva


Riflessioni operative per le aziende complesse

Questa sentenza rafforza l’orientamento secondo cui:

  • L’attribuzione delle responsabilità in ambito sicurezza non può prescindere dall’assetto organizzativo concreto.

  • Il datore di lavoro in senso prevenzionistico è colui che esercita realmente il potere di decisione e spesa, non necessariamente l’organo apicale.

  • La corretta strutturazione dei poteri in azienda non solo è legittima, ma può esonerare i vertici da responsabilità penale, se supportata da evidenze documentali coerenti.


Conclusione

La sentenza n. 22584/2025 rappresenta un punto fermo per i tecnici della sicurezza sul lavoro, i consulenti e gli RSPP: la sostanza prevale sulla forma. Per i giudici, ciò che conta è l’effettivo potere gestionale esercitato dai dirigenti all’interno delle singole unità produttive.
Una conferma importante per chi opera nella gestione della sicurezza in organizzazioni articolate.



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