Datore di lavoro e responsabilità penale: la Cassazione chiarisce chi risponde per DVR e RSPP
Una recente sentenza della Cassazione esclude la responsabilità penale del presidente del CdA in materia di sicurezza sul lavoro, ridefinendo i criteri per individuare il “datore di lavoro” in senso prevenzionistico.
Chi è il datore di lavoro ai fini prevenzionistici? La Cassazione fa chiarezza
La Corte di Cassazione – Sez. III Penale – con la sentenza n. 22584 del 16 giugno 2025, ha rigettato il ricorso del Pubblico Ministero e confermato l’assoluzione del presidente del CdA di Coop Liguria. L’accusa? Omessa valutazione dei rischi e mancata designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).
Il contesto: azienda articolata e responsabilità distribuite
Nel caso in esame, l’organizzazione della società prevedeva due unità produttive distinte:
Divisione Ipermercati
Divisione Supermercati
Entrambe dirette da soggetti con procure speciali, dotati di autonomia decisionale e poteri di spesa. Il Tribunale di Savona, prima, e la Cassazione, poi, hanno riconosciuto a tali dirigenti la qualifica di datori di lavoro in senso prevenzionistico, escludendo la responsabilità penale del presidente del CdA.
Il principio giuridico sancito
La Cassazione ha riaffermato che:
"Il datore di lavoro in senso prevenzionistico non è solo chi detiene formalmente la rappresentanza legale, ma chi esercita concretamente poteri gestionali e di spesa nell’ambito di un’unità produttiva autonoma."
Pertanto:
Le procure speciali rilasciate ai dirigenti delle due divisioni, se accompagnate da effettivi poteri di gestione e spesa, non configurano una delega di funzioni (art. 16), ma un riconoscimento ex lege della qualifica datoriale per le singole unità produttive.
Differenze tra datore apicale e datore decentrato
In ambito prevenzionistico, è possibile distinguere:
Datore “apicale”: vertice dell’intera organizzazione
Datori “sottordinati”: responsabili delle unità produttive autonome
Tali datori di lavoro sottordinati:
Rispondono delle misure prevenzionistiche solo nell’ambito delle loro unità
Sono tenuti a:
Redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)
Designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
Attuare le misure previste per la sicurezza
Perché la responsabilità penale non ricade sul presidente del CdA
Secondo la Corte, l’art. 17 del D.Lgs. 81/08 vieta la delega delle responsabilità relative a:
Valutazione dei rischi
Nomina dell’RSPP
Tuttavia, ciò non significa che tali obblighi non possano essere assolti da altri soggetti se questi possiedono ex lege i requisiti previsti:
Poteri decisionali e di spesa
Autonomia operativa
Gestione concreta di un’unità produttiva
Riflessioni operative per le aziende complesse
Questa sentenza rafforza l’orientamento secondo cui:
L’attribuzione delle responsabilità in ambito sicurezza non può prescindere dall’assetto organizzativo concreto.
Il datore di lavoro in senso prevenzionistico è colui che esercita realmente il potere di decisione e spesa, non necessariamente l’organo apicale.
La corretta strutturazione dei poteri in azienda non solo è legittima, ma può esonerare i vertici da responsabilità penale, se supportata da evidenze documentali coerenti.
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