Macchinari privi di carter: la Cassazione conferma la responsabilità datoriale

La Cassazione Penale, Sez. 4, sentenza n. 23318 del 23 giugno 2025, ha confermato la responsabilità di un datore di lavoro per le lesioni gravi riportate da un operatore durante l’uso di un macchinario privo di carter inferiori.

Il caso in breve

  • Un lavoratore si è ferito a un dito inserendo la mano nel condotto di aspirazione per rimuovere uno scarto, mentre il macchinario era in movimento.

  • L’attrezzatura era sprovvista di carter protettivi sulle parti in movimento, come previsto sia dal manuale d’uso sia dal DVR aziendale.

Motivi della condanna

La Corte ha evidenziato che:

  1. Assenza di protezioni

    • Il macchinario risultava privo di carter inferiori a protezione di lame e organi in movimento.

    • Nonostante fosse prevista l’installazione dei ripari, questi non erano stati montati.

  2. Formazione specifica inadeguata

    • Il lavoratore non aveva ricevuto formazione riferita al macchinario Exeller Line RW/01/2007.

    • L’attestato di formazione posseduto riguardava esclusivamente l’uso di carrelli elevatori.

  3. Mancata consegna del manuale d’uso

    • L’operatore non aveva ricevuto indicazioni scritte sulle procedure corrette in caso di blocco dello scarto.

  4. Comportamento del lavoratore

    • La condotta dell’operatore, pur imprudente, non è stata considerata abnorme, poiché rientrante nelle sue mansioni ordinarie e prevedibile per il tipo di attività svolta.


Principi giuridici ribaditi

Valutazione dei rischi completa (art. 28 D.Lgs. 81/08)
Il DVR deve analizzare tutti i rischi correlati all’uso delle attrezzature, indicando misure tecniche e procedurali di prevenzione.

Obblighi del datore di lavoro
La responsabilità non è esclusa nemmeno in presenza di comportamenti imprudenti del lavoratore, a meno che siano totalmente eccentrici rispetto alle mansioni.

Formazione mirata e addestramento specifico
L’assenza di formazione riferita al macchinario specifico e la mancata consegna del manuale costituiscono violazioni gravi degli obblighi prevenzionistici.


Decisione finale della Cassazione

  • Ricorso respinto per quanto riguarda la responsabilità.

  • Accolto parzialmente per errore sulla pena: l’art. 590 c.p. prevede pena alternativa (reclusione o multa) e non congiunta.

  • Rinviato alla Corte d’Appello per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio.


Implicazioni operative per HSE Manager e RSPP

  • Verifica immediata dei macchinari: tutte le protezioni previste dal costruttore devono essere installate.

  • Formazione specifica per ogni attrezzatura: non limitarsi a corsi generici.

  • Aggiornamento continuo del DVR: integrare sempre indicazioni su dispositivi di sicurezza mancanti o non installati.

  • Procedure chiare per interventi in caso di blocchi o anomalie: definire lock-out/tag-out per garantire la sicurezza operativa.


Conclusioni

Questa sentenza conferma l’orientamento consolidato della Cassazione: la prevenzione non ammette omissioni, nemmeno minime, e la responsabilità datoriale è sempre ancorata a una gestione tecnica e organizzativa rigorosa.



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