Cassazione Penale n. 18437/2025: Omessa manutenzione e movimentazione carichi

La Cassazione Penale, Sez. IV, sentenza 18437 del 16 maggio 2025 si è pronunciata su un caso di infortunio grave causato da:

  • Omessa manutenzione di presse piegatrici non più idonee all’uso

  • Assenza di misure organizzative adeguate a ridurre i rischi della movimentazione manuale di carichi

Il caso: i fatti accertati

Un lavoratore aveva tentato di piegare manualmente una lamiera in acciaio da 60 kg, con dimensioni e spessore superiori alla capacità della pressa disponibile. Durante le operazioni di raddrizzatura con un palanchino metallico, la lamiera scivolò provocandogli lesioni personali gravi.

La responsabilità contestata

Il datore di lavoro, titolare della Carpentiere Meridionali Srl, era stato condannato per:

  • Violazione dell’art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08, per omessa manutenzione delle attrezzature

  • Violazione dell’art. 168, comma 2, D.Lgs. 81/08, per mancata adozione di misure organizzative idonee a prevenire i rischi connessi alla movimentazione manuale dei carichi

Le motivazioni del ricorso

Il ricorrente ha contestato la sentenza di appello per:

  1. Contraddittorietà della motivazione riguardo al presidio di sicurezza omesso, tra barre metalliche installate dopo l’incidente e barriere protettive ritenute necessarie dalla Corte.

  2. Omessa valutazione delle procedure aziendali che prevedevano l’uso di carriponte con ganci magnetici, e non la movimentazione manuale.

  3. Condotta abnorme della vittima, che avrebbe agito in modo eccentrico rispetto alle procedure di sicurezza.

  4. Mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), nonostante l’adempimento delle prescrizioni ASL e il pagamento dell’oblazione.

  5. Mancata concessione delle attenuanti generiche, pur in presenza di condotte successive idonee a ridurre l’offensività.

La decisione della Corte

La Cassazione ha dichiarato estinto il reato per prescrizione, evidenziando:

  • L’intervenuta prescrizione del reato commesso nel 2016.

  • L’assenza di motivazioni illogiche o manifeste violazioni di legge da parte dei giudici di merito.

  • La non necessità di approfondire ulteriormente il merito in presenza di causa estintiva.


Conclusioni tecniche

Questa sentenza conferma che:

  • La manutenzione regolare delle attrezzature di lavoro è un obbligo inderogabile.

  • Le misure organizzative per la movimentazione manuale devono includere mezzi idonei (es. carriponte, paranchi magnetici) ed escludere prassi manuali non sicure.

  • La condotta abnorme del lavoratore può essere valutata, ma non esclude la responsabilità datoriale in caso di violazioni organizzative o strutturali.