Il caso: infortunio su macchina troncatrice e assenza di formazione

La vicenda giudiziaria trae origine da un grave infortunio accaduto il primo giorno di lavoro a un operaio appena assunto, che ha riportato l’amputazione della mano sinistra mentre utilizzava una troncatrice. La macchina era affidata a un collega esperto, ma la vittima, approfittando dell’assenza di quest’ultimo, ha operato in autonomia, senza aver ricevuto alcuna formazione o informazione sui rischi.

Il Tribunale di Nocera Inferiore aveva assolto il datore di lavoro, ritenendo il comportamento del lavoratore abnorme e imprevedibile, tale da interrompere il nesso causale tra la violazione datoriale e l’infortunio.


L'intervento della Cassazione: l'obbligo formativo resta inderogabile

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22843 del 17 giugno 2025, ha accolto il ricorso del Pubblico Ministero, annullando la sentenza di assoluzione. Il principio sancito è chiaro: l’assenza di formazione e informazione ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.lgs. 81/2008 determina la responsabilità penale del datore di lavoro, anche quando il lavoratore affianca un collega esperto.

La Corte ha evidenziato come il comportamento del lavoratore, sebbene imprudente, non fosse così eccentrico o imprevedibile da escludere la responsabilità datoriale. Infatti:

  • l’attività svolta rientrava nel ciclo operativo previsto per quella mansione;

  • l’uso del macchinario era prevedibile, trattandosi di un contesto di lavoro ordinario;

  • mancavano formazione, informazione e sorveglianza attiva da parte del datore.


Area di rischio e principio di prevedibilità: i limiti della condotta abnorme

La pronuncia ribadisce l'importanza del concetto di "area di rischio", secondo il quale il datore di lavoro è tenuto a prevenire anche le condotte imprudenti dei lavoratori che rientrano nel perimetro prevedibile delle attività assegnate.

La Corte ha richiamato una consolidata giurisprudenza in tema di responsabilità per infortuni sul lavoro:

  • La condotta del lavoratore è da ritenersi "abnorme" solo se totalmente imprevedibile, fuori dalle mansioni o radicalmente diversa dalle modalità operative attese.

  • La mera imprudenza o iniziativa autonoma, all'interno del ciclo produttivo e in assenza di formazione, non esclude la responsabilità del datore di lavoro.

In sintesi, il datore di lavoro deve:

  • garantire la formazione specifica prima dell’uso di qualsiasi attrezzatura pericolosa;

  • fornire informazioni dettagliate sui rischi correlati alle mansioni;

  • vigilare sull’effettiva applicazione delle procedure di sicurezza;

  • documentare ogni attività formativa, anche in fase di pre-assunzione.




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