La nuova Norma CEI 11-27:2025 per i lavori elettrici
Tutte le novità sulla nuova norma per i lavori elettrici CEI 11-27:2025
Il Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) ha pubblicato la sesta edizione della norma CEI 11-27 “Lavori su impianti elettrici”, un documento di riferimento per la sicurezza nelle attività che comportano rischio elettrico.
La nuova versione, entrata in vigore il 1° novembre 2025, sostituisce la precedente edizione 2021, che resterà comunque applicabile fino al 29 maggio 2026 per consentire una transizione graduale.
Ambito di applicazione
La norma CEI 11-27 definisce le prescrizioni di sicurezza per i lavori su, vicino o connessi a impianti elettrici, inclusi i lavori sotto tensione fino a 1.000 V in corrente alternata e 1.500 V in corrente continua.
Le indicazioni si estendono anche ad attività non strettamente elettriche svolte in prossimità di parti attive non adeguatamente protette, in conformità con quanto previsto dal D.Lgs. 81/08.
Le principali novità della Norma CEI 11-27:2025
La nuova edizione recepisce integralmente la struttura della CEI EN 50110-1:2024-05, della quale rappresenta l’adattamento nazionale.
Tra le novità più significative figurano:
- Aggiornamento terminologico e allineamento alle definizioni europee;
- Revisione di acronimi e definizioni delle figure professionali coinvolte:
- GI (Gestore Impianto): è l’URI della norma del 2021, ha la responsabilità complessiva dell’impianto elettrico, è la persona che può decidere di far attuare gli interventi di manutenzione necessari, ed è quindi identificabile ad esempio nella proprietà, nella figura datoriale, titolare, ma può essere anche un soggetto terzo.
- RI (Responsabile dell’Impianto): si tratta della persona designata alla conduzione dell’impianto elettrico durante l’attività lavorativa
- GL (Gestore programmazione lavoro): il “vecchio” URL (Unità Responsabile del Lavoro), ossia la persona che programma e organizza il lavoro elettrico, è quindi sempre presente
- RLE (Responsabile del Lavoro elettrico): la figura che nell’edizione 2021 era PL (Preposto Lavori), persona che gestisce le attività e garantisce che vengano svolte in sicurezza.
- LAV (Lavoratore/lavoratrice): è la persona che svolge l’attività lavorativa
- Nuove definizioni di attività lavorativa, lavoro e supervisione;
- Maggiore dettaglio sulle distanze di lavoro (limite di prossimità, vicinanza, lavoro sotto tensione, ergonomica, distanza dell’apparecchiatura);
- Introduzione di due allegati informativi dedicati a:
- Pericoli degli archi elettrici (Arc Flash);
- Disposizioni di emergenza.
Formazione e aggiornamento del personale addetto
La norma conferma la suddivisione in quattro livelli formativi: 1A, 1B, 2A e 2B, corrispondenti ai percorsi per PAV, PES e PEI.
Le parti teoriche possono essere svolte in aula o in videoconferenza sincrona, mentre non è ammessa la modalità e-learning asincrona.
L’addestramento pratico deve invece essere effettuato in presenza.
La formazione deve essere aggiornata almeno ogni 5 anni, con un minimo di 4 ore di aggiornamento per ciascun ambito (fuori tensione/prossimità e sotto tensione), in coerenza con quanto previsto dal D. Lgs. 81/08.
Addestramento operativo
Come già presente nella versione del 2021, viene ribadito anche nella versione 2025 che il Datore/Datrice di Lavoro deve assicurare un addestramento operativo efficace, attraverso esercitazioni pratiche, affiancamento o simulazioni.
L’obiettivo è garantire che le persone addette ai lavori elettrici PES, PAV e PEI acquisiscano le competenze pratiche per applicare correttamente le procedure di sicurezza previste dalla norma.
Nuovi allegati informativi
- Allegato I – Pericoli degli archi elettrici
Introduce l’obbligo per il Datore/Datrice di Lavoro di considerare anche il rischio di arco elettrico nella valutazione dei rischi, con riferimento al rapporto tecnico CEI TR 78-25. - Allegato J – Disposizioni per l’emergenza
Fornisce esempi di procedure da adottare in caso di emergenza da parte di GI, da selezionare sulla base dell’analisi dei rischi e delle caratteristiche dell’impianto.