L’art.45 del D.Lgs. 81/08 prevede che il datore di lavoro prenda i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro. Il primo adempimento del datore di lavoro è quello di nominare gli addetti al primo soccorso e conseguentemente quello di garantire loro una adeguata formazione in materia. La formazione degli addetti andrà ripetuta con cadenza triennale.
In aggiunta, il Decreto Ministeriale n. 388 del 15/07/2003 descrive i contenuti minimi della formazione per gli addetti al primo soccorso e introduce una particolare classificazione aziendale. Per determinare il gruppo a cui appartiene l’azienda è necessario, sulla base del codice di tariffa INAIL, identificare il corrispondente indice di inabilità, reperibile sul sito INAIL. Di seguito riportiamo i criteri per la classificazione delle aziende nei gruppi A, B, C, per identificare il corretto corso di pronto soccorso da effettuare.
Gruppo A:
- aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all'art. 2, del D.Lgs. n. 334/1999, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del D.Lgs. n. 230/1995, aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal D.Lgs. 624/1996, lavori in sotterraneo di cui al DPR 1956, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;
- aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro (desumibili dalle statistiche nazionali INAIL del triennio precedente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale);
- aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.
Gruppo B: Aziende o Unità produttive con 3 o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A;
Gruppo C: Aziende o unità produttive con meno di 3 lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
La formazione dei lavori designati deve essere ripetuta con cadenza almeno triennale per quanto attiene alla capacità di intervento pratico.