L’art.37 del D.Lgs. 81/08 prevede l’obbligo da parte del datore di lavoro di assicurare idonea formazione ai lavoratori in relazione all’attività svolta; formazione che assume carattere prioritario nell’ambito dei lavori in quota e dell’uso dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) di III categoria, obbligatoriamente utilizzati qualora non sia stato possibile per motivi tecnici adottare idonee misure di protezione collettiva.

L’art. 107 del D.Lgs. 81/08 definisce i lavori in quota come quelle attività lavorative che espongono il lavoratore al rischio di caduta da una altezza superiore a due metri rispetto ad un piano stabile (ne sono quindi compresi anche le attività di scavo che prevedono profondità superiori a quella sopra indicata).
Poiché i lavori in quota espongono il lavoratore a un rischio infortunio molto alto, una formazione adeguata assume una rilevanza particolare.

Normative di riferimento

D. Lgs. 81/08 artt. 37, 77


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