Cosa cambia dal 1 Gennaio 2021 per il registro di carico scarico
Articolo 190 (Registri di carico e scarico) come viene modificato dall’articolo 1, comma 18, del D.Lgs 3 settembre 2020, n. 116.
Articolo 190 (Registri di carico e scarico) come viene modificato dall’articolo 1, comma 18, del D.Lgs 3 settembre 2020, n. 116
Viene riformulato con alcune modifiche l’art. 190 Registro di carico e scarico:
In estrema sintesi
Il comma 1 riporta in maniera estesa l’elenco dei soggetti obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico. Tali soggetti erano finora indicati con un richiamo all’articolo 189, comma 3. L’operazione di scrittura estesa dei soggetti obbligati è adottata in quanto ritenuta funzionale a garantire la completa chiarezza del testo che, con il mero richiamo all’articolo 189, comma 3, in passato ha creato alcuni dubbi interpretativi sulla platea dei soggetti tenuti all’adempimento e dei soggetti esonerati;
Il comma 2 prevede la delega per la definizione del modello mediante il decreto previsto all’articolo 188-bis, comma 1, facendo salvi, nelle more dell’adozione del citato decreto, i modelli attualmente in uso;
Il comma 3 conferma le tempistiche per le annotazioni precisando comunque che:
- per i soggetti che effettuano attività di raccolta e trasporto l’annotazione va effettuata almeno entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all’impianto di destino; la precedente formulazione - che era riferita alla data di trasporto - non era chiara circa il momento di decorrenza dell’obbligo di annotazione, tra la data di avvio del trasporto o la data di arrivo all’impianto;
- per i commercianti, intermediari e consorzi, l’annotazione va effettuata almeno entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all’impianto di destino;
Il comma 5 riproduce fedelmente l’esonero per gli imprenditori agricoli e per le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi;
Il comma 6 riformula in maniera più chiara la disposizione del collegato ambientale (legge 221 del 28 dicembre 2015) che all’articolo 69 ha disciplinato disposizioni in materia di gestione di rifiuti speciali per alcune attività economiche (parrucchieri, tatuatori, estetiste, imprenditori agricoli). Per analogia nel comma è stata aggiunta la categoria manicure e pedicure;
Il comma 7, per quanto riguarda la possibilità di tenuta dei registri di carico e scarico da parte delle organizzazioni di categoria, estende l’applicazione della previsione (prima riferita a 10 tonnellate di rifiuti non pericolosi ed a 2 tonnellate di rifiuti pericolosi), in 20 tonnellate di rifiuti non pericolosi e 4 tonnellate di rifiuti pericolosi;
Con il comma 10 viene modificata la tempistica per la durata di conservazione dei registri da cinque a tre anni;
Il comma 11 riporta il contenuto dell’articolo 230 (rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture) comma 4, qui spostato per ragioni di appartenenza di materia.
Per conoscere le atre modifiche del D.Lgs 3 settembre 2020, n. 116 in materia di rifiuti e imballaggi consulta anche:
Nuovo decreto rifiuti D. Lgs. 116/20. Importanti cambiamenti nella gestione dei rifiuti dal 26 Settembre 2020
SCARICA IL PDF DEL D.LGS. 116/20
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