06 Apr - 2021

COVID19 -LINEE DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DI UN CASO POSITIVO IN AZIENDA

Le linee d’indirizzo sotto riportate potranno essere di supporto alle Aziende per la gestione di eventuali casi positivi, in applicazione dell’art.10 del D. Lgs. 81/2008.

Le linee di indirizzo riguardano tutte le figure chiave della sicurezza: lavoratori, medico competente, datore di lavoro, Dipartimento di Prevenzione USL, RSPP e medico di medicina generale nel comune obiettivo di garantire la massima efficacia e tempestività nell'individuazione dei contatti stretti di un caso positivo nell’ambiente di lavoro e di salvaguardare la continuità dell’attività lavorativa.

LAVORATORE

Nel caso che il lavoratore presenti i sintomi similinfluenzali in azienda: assicurarsi che il lavoratore indossi una mascherina chirurgica ed invitarlo ad allontanarsi dall’azienda. Il lavoratore rientra al proprio domicilio e contatta il Medico di Medicina Generale.

Nel caso in cui il lavoratore presenti i sintomi mentre è a casa: resta a casa, avvisa immediatamente il datore di lavoro e si astiene dal recarsi al lavoro (e in qualsiasi altro luogo di vita esterno alla propria abitazione); informa il Medico di Medicina Generale che gli invierà la ricetta dematerializzata con cui prenotare il test direttamente sul sito internet https://prenotatampone.sanita.toscana.it/  

MEDICO DI MEDICINA GENERALE

Il Medico curante rilascia la ricetta medica dematerializzata necessaria per la prenotazione del test e il certificato di malattia.  Qualora il test dia esito positivo al COVID-19, nel caso che il lavoratore non già abbia provveduto, lo sollecita ad avvisare il datore di lavoro.

DATORE DI LAVORO

Qualora venga a conoscenza di un caso positivo in azienda, il datore di lavoro, provvede a:

- Individuare i contatti stretti (vedi paragrafo “Definizione di contatto stretto”) in azienda, in collaborazione con il Medico Competente e l’RSPP, avvisarli e acquisire nomi, residenza e un recapito telefonico, e il giorno/giorni in cui avrebbe avuto luogo il contatto, in modo da favorire la rapidità della presa in carico da parte del servizio di Igiene Pubblica e Nutrizione (IPN) competente per territorio e dell’emanazione dei relativi provvedimenti di quarantena. Tra i contatti stretti in azienda, oltre ai dipendenti, devono essere presi in considerazione anche persone esterne quali clienti, fornitori, lavoratori di aziende in appalto (pulizie, manutenzione, cooperati ve ecc.);

- effettuare una sanificazione straordinaria della postazione di lavoro e delle aree e spazi comuni dove il lavoratore stesso ha soggiornato, che deve essere effettuata come la sanificazione ordinaria, passando con cura un panno inumidito con alcool a 70° o varechina allo 0,1% di Cloro su tutte le superfici (maniglie,  porte,  finestre,  tavoli,  sedie,   tastiere,   mouse,  stampanti ,  telefono,   quadri  di  comando, pulsantiere, attrezzature di lavoro ecc.) sia nella postazione del lavoratore che in altre aree che abbia frequentato prima di mettersi in isolamento come pure negli spazi comuni: spogliatoi, area ristoro (macchinette del caffé) e bagni (dove si può usare la varechina allo 0,5%); ed eventualmente le macchine aziendali.   Un’attenzione   parti colare deve essere riservata agli impianti di ventilazione/condizionamento con sanificazione straordinaria dei filtri dei ventiltermoconvettori e delle bocchette degli impianti di climatizzazione.

Nel caso i lavoratori diagnosticati come “casi” e/o quelli individuati come “contatti ”  non ricevano in tempi brevi (max 2 gg) comunicazioni da parte dell'ASL, il datore di lavoro – anche per il tramite del medico competente – si attiva presso la ASL, anche per  il tramite del servizio di Prevenzione Igiene Sicurezza Luoghi di Lavoro (comunicando il nome del lavoratore risultato positivo, la sua residenza e un recapito telefonico e l'ultimo giorno di lavoro) per una rapida emanazione del provvedimento di  isolamento. Anche nel caso che in azienda si verifichino più casi collegati (ad esempio nello stesso reparto) è opportuno che le aziende informino l'ASL per concordare insieme le misure più appropriate per circoscrivere il focolaio.

MEDICO COMPETENTE

Supporta il datore di lavoro nella gestione delle misure di prevenzione anti -Covid e in particolare nella ricerca dei possibili contatti stretti in azienda, anche in collaborazione con l’RSPP.  Può effettuare direttamente i prelievi per i test molecolari e antigenici (DGRT 1371 del 2 novembre). Ad esempio, può provvedere ad effettuare i test molecolari o antigenici ai contatti stretti in decima giornata. Può farsi carico della sorveglianza attiva dei “contatti a basso rischio” (non soggetti a provvedimenti di quarantena da   parte dell’ASL), proponendo ad esempio misure quali lavoro a distanza, ulteriore “isolamento” nell’ambiente di lavoro, utilizzo di dpi più protettivi (FFP2) ecc.

Si raccomanda alle aziende di non assumere iniziative autonome, come far eseguire subito ai contatti individuati (o peggio a tutti i dipendenti) test molecolare (tampone) o test antigenico, che se effettuati prima dei tempi minimi previsti per la quarantena non avrebbero alcun significato.


CONTACT TRACING (tracciamento dei contatti di un caso COVID-19)

Il periodo temporale da considerare per il tracciamento dei contatti sono le 48 ore prima dell’esordio dei sintomi fino al momento dell’isolamento; oppure, se la persona non ha sintomi, le 48 ore prima di effettuare il tampone fino al momento dell’isolamento.  Qualora l’ultimo giorno di presenza al lavoro del lavoratore positivo fosse ancora precedente, non si individuano contatti in azienda.

DEFINIZIONE DI CONTATTO STRETTO (RIF. ORDINANZA RT N.96/20, ALL.A)

  • una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
  • una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
  • una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 m e di almeno 15 minuti;
  • una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei;
  • un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;
  • una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE UTILI AL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE SULLA MANSIONE SVOLTA DAL LAVORATORE-CASO

  • indicazione della mansione specifica (evitando qualifiche generiche come “operaio” o “impiegato”), della postazione/i di lavoro e dei locali dove si svolge;
  • indicare se il lavoratore-caso usufruisce di una mensa aziendale, o di uno spazio ristoro;
  • specificare se l’attività svolta consente di mantenere sempre il distanziamento interpersonale e

se consente di indossare una mascherina chirurgica (o presidio equivalente) durante l'intero turno di lavoro;

  • prevede accesso a magazzini, uffici, altri reparti;
  • prevede il contatto con soggetti esterni (ad es. clienti, fornitori), o viene svolta in parte all'esterno dell'azienda (es. addetti alle consegne);
  • prevede l’uso di mezzi aziendali usati da più operatori e/o se il lavoratore-caso compie spostamenti di lavoro su automezzi insieme ad altri colleghi.

RIAMMISSIONE IN COMUNITÀ DI CASI E CONTATTI

La circolare del Ministero della Salute 12 ottobre 2020 fornisce le nuove linee guida per gesti re il rientro in comunità delle varie tipologie di caso COVID-19 e dei relati vi contatti, modificando le indicazioni precedenti in materia di isolamento e quarantena.

In dettaglio:

  • casi positivi asintomatici: possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare (tampone naso-faringeo) negativo (10 giorni + tampone);
  • casi positivi sintomatici: possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi con un test molecolare (tampone naso-faringeo) negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + tampone);
  • casi positivi a lungo termine: sono le persone che pur non presentando più sintomi (fatta eccezione per le alterazioni del gusto e dell’olfatto che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) continuano a risultare positive al tampone molecolare per SARS-CoV-2. Possono interrompere l’isolamento dopo 21 giorni (dalla comparsa dei sintomi) purché asintomati ci da almeno una settimana.
  • Contatti stretti asintomatici: devono osservare un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso; oppure un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico  (“test rapido”) o test molecolare negativo effettuato il decimo giorno (14 giorni senza test oppure 10 giorni + test)

Mentre la fine della quarantena per i contatti stretti non conviventi non richiede un nuovo provvedimento dell’autorità sanitaria, la fine dell’isolamento per i casi positivi ed i loro conviventi richiede un provvedimento da parte del servizio di Igiene Pubblica.

Quarantena= restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione

Isolamento= separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità

CERTIFICATI DI MALATTIA

Il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, cosiddetto Cura Italia, ha equiparato la quarantena alla malattia. Il lavoratore, ai fini del riconoscimento della tutela, deve produrre il certificato di malattia attestante il periodo di quarantena, nel quale il medico dovrà indicare gli estremi del provvedimento emesso dall’operatore di Sanità Pubblica. Infine, in caso di malattia da Covid-19, il lavoratore deve farsi rilasciare il certificato di malattia dal proprio medico senza necessità di alcun provvedimento da parte dell’operatore di Sanità Pubblica.

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