COVID19 – Le responsabilità civili e penali sul luogo di lavoro
Responsabilità civile
Il lavoratore colpito da Covid-19 che intenda rivalersi del risarcimento dei danni derivante dall’aver contratto la malattia sul luogo di lavoro dovrà citare il datore di lavoro provando:
- Che il contagio è avvenuto inequivocabilmente all’interno del luogo di lavoro;
- Di aver subito danni di rilevante entità dall’infezione presentando una perizia del medico legale.
Il datore di lavoro che viene citato in giudizio, potrà difendersi comprovando:
- Di aver istituito e applicato in azienda i protocolli per la prevenzione del contagio da Covid19
- Che il dipendente ha tenuto un comportamento tale da aggravare le conseguenze derivanti dal contagio (es. non ha rispettato la quarantena)
L’assicurazione INAIL esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro. Può rimane tuttavia la responsabilità civile laddove una sentenza penale stabilisca che l’infortunio sia avvenuto per un fatto imputabile alle figure addette alla sorveglianza: Datore di lavoro/dirigente, RSPP (potenziale responsabilità per colpa professionale), medico competente (omessa valutazione se non applica la sorveglianza sanitaria), preposto (omessa vigilanza sui DPI).
Responsabilità penale
Di seguito si riportano gli articoli del Codice Penale imputabili al Datore di Lavoro:
Art. 437 Codice Penale. Chiunque ometta di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro (li rimuove o li danneggia) è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni.
Art. 451 Codice Penale. Chiunque, per colpa, omette di collocare o rimuovere o rendere inservibili apparecchi o altri mezzi destinati all’estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con multa da €103 a €516.
Art. 589 Codice Penale. Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da 2 a 7 anni.
Art. 590 Codice Penale. Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a 3 mesi o con la multa fino a € 309. Se la lesione è grave la pena aumenta. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da 3 mesi a 3 anni e multa fino a €2.000.
Responsabilità penale del datore di lavoro (Delegato e Dirigenti) D. lgs 81/08:
Art. 17: Obblighi del DDL non delegabili
Art. 18: Obblighi del DDL e del dirigente
Art.28 Valutazione dei Rischi
Art.36 Informazione dei Lavoratori
Art.37 Formazione dei lavoratori
Responsabilità professionale del RSPP per il mancato assolvimento dei propri compiti, stabiliti art. 33 D. lgs 81/08:
- a) individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
- b) elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
- c) elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- d) proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- e) partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
- f) fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36.
Responsabilità penale del Medico Competente, art. 25 D. lgs 81/08:
- a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. […]
- b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
Responsabilità penale del Preposto, art.19 D. lgs 81/08:
- a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonchè delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti.
Responsabilità penale del lavoratore, art.20 D. lgs 81/08:
- a) […]
- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- c) […]
- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione
- e) […]