26 Feb - 2021

VACCINI, MISURE DI PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO

La pandemia da Covid19 ha stimolato profonde riflessioni sul sistema di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro. Ad oggi il tema caldo per eccellenza riguarda il nuovo strumento ora disponibile per ridurre i contagi: il vaccino. Sono tante le domande che emergono nei luoghi di lavoro: i lavoratori sono obbligati a vaccinarsi? Un’eventuale obbligatorietà dovrebbe riguardare tutti o solo i lavoratori più esposti? Come comportarsi in azienda con lavoratori che non vogliono vaccinarsi? Con la normativa attuale sono licenziabili?

Iniziamo dicendo che ad oggi non esiste normativa o previsione normativa sull’obbligo di vaccinazione per i lavoratori.

I vaccini compaiono nel D. Lgs 81/08 all’art. 279 comma 2, lettera “a)” che stabilisce quanto segue: il datore di lavoro adotta misure di prevenzione e protezione fra le quali “la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all’agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente”.

La prima considerazione che emerge riguarda la messa a disposizione dei vaccini. I vaccini contro il Covid19 sono affidati al sistema pubblico, pertanto il datore di lavoro non avrebbe comunque la possibilità di avere disponibilità di vaccini.

Alla lettera “b)” dello stesso articolo è previsto l’allontanamento temporaneo del lavoratore secondo le procedure dell’art.42, il quale regola l’inidoneità alla mansione specifica: se un lavoratore, dopo essersi sottoposto a visita medica, viene giudicato non idoneo alla mansione dal medico competente, dovrà essere ricollocato ad una mansione alternativa che presenti un profilo di rischio più basso. Se ciò non è possibile, potrà essere temporaneamente allontanato dal lavoro.

Il datore di lavoro che intenda avvalersi del licenziamento del lavoratore che non vuole vaccinarsi intraprende un percorso ad ostacoli in quanto dovrà dimostrare che non esistono nella sua azienda misure alternative idonee e ragionevolmente sufficienti per contrastare il Covid19 (es. introduzione e messa a disposizione dei DPI, distanziamento, corretta igiene delle mani, misure organizzative come ad esempio lo smart working ecc…) e dovrà inoltre tentare di ricollocare tale lavoratore ad altra mansione.

Ad oggi, in mancanza di una legge che preveda l’obbligo di vaccinazione, un licenziamento legittimo è difficilmente configurabile.

Facciamo adesso un esempio di un caso pratico: durante un colloquio di lavoro, il datore di lavoro può chiedere al candidato se si è sottoposto a vaccino o se ha intenzione di farlo?

L’art.5 e l’art. 8 dello Statuto dei Lavoratori vietano accertamenti sanitari da parte del datore di lavoro sui lavoratori, anche durante la fase dell’assunzione.

L’art. 41 del D.Lgs 81/08 parla di visita medica preventiva. Pertanto, è il medico competente la figura chiave che assume un ruolo strategico e che riterrà idoneo o non idoneo il lavoratore.

L’art.32 della Costituzione stabilisce che nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizioni di legge (es: il vaccino contro il tetano, di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 292, modificata dalla legge 20 marzo 1968, n. 419). Ricordiamo che ad oggi, nel momento in cui scriviamo, questa disposizione di legge non esiste.

Visto che la materia è in continua evoluzione, questo articolo subirà sicuramente altri aggiornamenti.

 

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