Sicurezza sul lavoro: approvato dal Consiglio dei Ministri il nuovo Decreto-Legge con misure urgenti per la tutela e la prevenzione
Il provvedimento introduce interventi per rafforzare la cultura della sicurezza, migliorare i controlli e tutelare la salute nei luoghi di lavoro
Il provvedimento nasce dal confronto con il mondo sindacale e le imprese, con l’obiettivo di dare una risposta concreta al drammatico bilancio degli infortuni mortali che secondo i dati INAIL si attesta sul numero di 681 vittime nei primi otto mesi dell’anno considerando avvenimenti in occasione di lavoro ed in itinere.
Il Decreto Legge 159/2025 del 31/10/2025 segna una nuova fase per la prevenzione aziendale, con l’obiettivo di contrastare l’aumento degli infortuni e rafforzare i controlli nei cantieri, negli appalti e nei subappalti. Le misure introdotte stabiliscono, infatti, nuovi obblighi per datori di lavoro, imprese esecutrici e subappaltatrici, e prevedono strumenti aggiuntivi per la formazione, la vigilanza e la sanzione, con l’intento di promuovere la cultura della sicurezza all’interno delle aziende e unità produttive.
Le principali novità
Il nuovo decreto legge prevede incentivi per le imprese virtuose e potenziamento della vigilanza:
Art. 3 “Disposizioni in materia di attività di vigilanza in materia di appalto e subappalto di badge di cantiere e di patente a crediti”:
- Introdotto il badge elettronico obbligatorio per il personale impiegato in appalti e subappalti, inizialmente nei cantieri edili e successivamente estendibile ad altri settori a rischio.
- La tessera digitale sarà collegata al Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL) e generata automaticamente per i lavoratori e le lavoratrici assunti tramite la piattaforma.
- L’Ispettorato Nazionale del Lavoro rafforzerà la vigilanza sulle imprese in subappalto.
- In materia di patente a crediti, sono previste sanzioni più elevate e maggiori decurtazioni dei punti in caso di violazioni.
- La notifica preliminare dei cantieri dovrà ora indicare anche le imprese che operano in subappalto.
Art. 5 “Interventi in materia di prevenzione e di formazione”:
- Introduzione dell’obbligo di aggiornamento periodico degli RLS anche nelle imprese con meno di 15 dipendenti.
- L’attività di formazione dovrà essere registrata nel fascicolo elettronico del lavoratore o della lavoratrice e nel fascicolo sociale e lavorativo, collegati al SIISL.
- Prorogato al 31 dicembre 2026 il termine per la revisione delle procedure di accertamento su alcol e tossicodipendenza.
- Ribadito l’obbligo per il datore di lavoro di mantenere in efficienza e igiene i DPI.
Art. 6 “Accordo Stato-Regioni su soggetti accreditati alla formazione”:
- Entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto, la Conferenza Stato Regioni dovrà aggiornare i criteri di accreditamento dei soggetti formatori in materia di salute e sicurezza.
Art. 7 “Tutela assicurativa INAIL e rafforzamento delle misure di sicurezza per gli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro”:
- La copertura assicurativa dell’INAIL si estende agli infortuni in itinere di studenti e studentesse in alternanza scuola-lavoro.
- I lavori a rischio alto sono esclusi dalle convenzioni con le istituzioni scolastici.
Art. 10 “Disposizioni in materia di norme UNI”:
- Sostituito il riferimento “British Standard OHSAS 18001:2007” con “norma UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024”.
- Le norme tecniche UNI dovranno essere consultabili gratuitamente, favorendo l’accesso alle buone pratiche di sicurezza.
Art. 14 “Disposizioni per favorire l’occupazione e la sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa”:
- Dal 1° aprile 2026 il SIISL diventa il canale centrale per l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.
Art. 15 “Rafforzamento della cultura della prevenzione e tracciamento dei mancati infortuni”:
- Prevista l’adozione di linee guida per il tracciamento e l’analisi dei “mancati infortuni” (near-miss).
Art. 17: “Sorveglianza sanitaria e promozione della salute”:
- Le visite di sorveglianza sanitaria vengono conteggiate nell’orario di lavoro (escluse quelle pre‐assuntive).
- Promozione del medico competente su campagne di screening oncologici.
- Introduzione di visita medica "mirata" nei casi di ragionevole sospetto di assunzione di alcol o stupefacenti per attività ad alto rischio.
- Entro 12 mesi devono essere emanati i requisiti delle strutture del medico competente.
Art. 18: “Organizzazioni di volontariato della protezione civile”:
- Introdotto l’art. 3-bis per l’applicazione della normativa sulla salute e sicurezza anche alle organizzazioni di volontariato della protezione civile, stabilendo definizioni, formazione, informazione, addestramento, sorveglianza sanitaria e DPI.
- Le sedi associative e i luoghi di esercitazione non sono assimilati a “luoghi di lavoro” ai fini dell’applicazione del D.Lgs. 81/08.
Le altre misure del Decreto 159/2025
- Art. 1 “Autorizzazione per la revisione delle aliquote di oscillazione e dei contributi in agricoltura da parte dell’INAIL”
- Art. 2 “Disposizioni in materia di Rete del lavoro agricolo di qualità”
- Art. 4 “Potenziamento dell’Ispettorato nazionale del lavoro e del contingente in extra-organico del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro”
- Art. 8 “Erogazione di borse di studio ai superstiti di deceduti per infortunio sul lavoro o per malattie professionali”
- Art. 9 “Modifica all’articolo 10 della legge 5 maggio 1976, n. 248, in materia di adeguamento dei limiti di età per l’assegno di incollocabilità erogata dall’INAIL”
- Art. 11 “Anticipazioni di cassa tra le gestioni assicurative amministrate dall’INAIL”
- Art. 12 “Disposizioni in materia di personale medico dell’INAIL”
- Art. 13 “Disposizioni per l’efficientamento e la semplificazione dei controlli in materia di lavoro, legislazione sociale e salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”
- Art. 16 “Attività di prevenzione e vigilanza dei dipartimenti di prevenzione territoriali del Servizio sanitario nazionale in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”
- Art. 19 “Misure urgenti per il personale assunto con contratti di lavoro stipulati ai sensi dell’articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”
- Art. 20 “Proroga dello stato di emergenza dichiarato in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato per le ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatisi dal 29 ottobre 2023 nel territorio delle province di Massa Carrara e Lucca”
Importante! Il Decreto-Legge n. 159 del 31 ottobre 2025 ha carattere provvisorio e dovrà essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni. Solo dopo la conversione verrà pubblicata la versione definitiva del Testo Unico aggiornata. Fino ad allora il contenuto del decreto può ancora subire modifiche, integrazioni o soppressioni di articoli durante l’iter parlamentare.