Il Decreto Legislativo n. 135 del 4 settembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26 settembre 2024, è un provvedimento di grande rilevanza che recepisce la Direttiva (UE) 2022/431, con l’intento di aggiornare e rafforzare la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione a sostanze cancerogene, mutageni e tossiche per la riproduzione.
Con un’entrata in vigore prevista per l'11 ottobre 2024, il decreto si inserisce all'interno della strategia europea per la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, tenendo in considerazione anche le implicazioni ambientali e sociali delle attività lavorative.
Obiettivi del Decreto
Il principale obiettivo del D.Lgs. 135/2024 è quello di rafforzare la tutela dei lavoratori esposti a sostanze pericolose, ampliando il campo d'applicazione della legislazione preesistente. Il decreto rappresenta un avanzamento significativo nel garantire ambienti di lavoro più sani e sicuri, grazie a:
- Estensione della protezione ai lavoratori esposti a sostanze tossiche per la riproduzione, oltre a quelle cancerogene e mutagene.
- Definizione di valori limite di esposizione professionale e biologici per queste sostanze, sia con soglia che prive di soglia.
- Rafforzamento delle misure di sicurezza, introducendo nuovi obblighi per i datori di lavoro relativi alla valutazione dei rischi, alla formazione e alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti.
Novità e Modifiche al Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/08)
Il D.Lgs. 135/2024 apporta modifiche rilevanti al D.Lgs. 81/08, introducendo nuove categorie di agenti pericolosi e norme specifiche per la gestione dei rischi.
Una delle innovazioni principali è l'introduzione della definizione di “sostanza tossica per la riproduzione”: sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza tossica per la riproduzione di categoria 1A o 1B, secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008.
Inoltre, il decreto stabilisce nuovi valori limite di esposizione professionale per le sostanze tossiche per la riproduzione, distinguendo tra:
- Sostanze “prive di soglia”, per le quali non è previsto un livello di esposizione sicuro.
- Sostanze “con valore soglia”, per le quali vengono definiti limiti di esposizione che garantiscono la salute dei lavoratori.
Il D.Lgs. 135/2024 introduce anche l’allegato XLIII-bis, che riporta valori limite biologici obbligatori, misurabili attraverso l'analisi della concentrazione di agenti pericolosi nel corpo dei lavoratori, come il piombo. È previsto un abbassamento del limite per le lavoratrici in età fertile.
Obblighi per i Datori di Lavoro
Il D.Lgs. 135/2024 aggiorna gli obblighi per i datori di lavoro, puntando a migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro e a ridurre l'uso di sostanze tossiche per la riproduzione. Tra gli obblighi principali:
- Valutazione dei rischi: aggiornamento della valutazione dei rischi legati all'esposizione a sostanze pericolose, in linea con le nuove categorie introdotte dal decreto.
- Formazione e informazione dei lavoratori: i lavoratori devono ricevere formazione adeguata sui rischi connessi all'uso di sostanze tossiche, con aggiornamenti almeno ogni cinque anni o in caso di cambiamenti nei rischi.
- Sorveglianza sanitaria: monitoraggio della salute dei lavoratori esposti a sostanze pericolose, come definito nell'art. 234 “Definizioni” del D.Lgs. 81/08.
- Conservazione della documentazione: le aziende devono mantenere per almeno cinque anni il registro delle esposizioni e le cartelle sanitarie dei lavoratori, garantendo una tracciabilità dei rischi.
Categorie di classificazione secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)
La classificazione delle sostanze reprotossiche è un aspetto cruciale nella gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare per la protezione dei lavoratori esposti a agenti chimici. Le sostanze reprotossiche sono quelle che possono alterare la funzionalità del sistema riproduttivo umano e influenzare negativamente la salute del feto.
1. Sostanze tossiche per la riproduzione (Reprotossiche CLP)
Le sostanze sono classificate come tossiche per la riproduzione in base a due categorie principali:
- Categoria 1 (1A e 1B):
- 1A: Sostanze per le quali ci sono prove sufficienti di effetti avversi sulla riproduzione umano, basate su evidenze epidemiologiche o sperimentali.
- 1B: Sostanze per le quali ci sono indicazioni che possano causare effetti avversi sulla riproduzione umano, ma con prove limitate.
- Priva di soglia: Non esiste un livello di esposizione considerato sicuro.
- Categoria 2:
- Sostanze per le quali ci sono prove insufficienti per classificarle nella Categoria 1, ma che possono causare effetti avversi sulla riproduzione in base a dati preclinici o evidenze limitate.
- Con soglia: Un livello di esposizione può essere considerato sicuro.
2. Sostanze tossiche per la riproduzione lavoro (Reprotossiche lavoro)
Questa classificazione è utilizzata per indicare il rischio specifico associato all'esposizione lavorativa. Essa si riflette come segue:
- Categoria 1A, 1B: Include le sostanze che, in base alla valutazione del rischio lavorativo, presentano effetti avversi significativi sulla riproduzione e, quindi, necessitano di misure di protezione specifiche.
- Categoria 2: Riconosce sostanze che, pur avendo un potenziale effetto reprotossico, possono essere gestite tramite misure di controllo e prevenzione adeguate.
Etichetta e frasi H per Sostanze Reprotossiche
Le sostanze reprotossiche, secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP - Classification, Labelling and Packaging), devono essere etichettate con avvertenze specifiche riguardanti i rischi per la fertilità e lo sviluppo del feto.
L'etichetta deve includere il simbolo di pericolo appropriato e le seguenti avvertenze:
Categoria 1 (1A e 1B)
- Codice di pericolo: H360
- Descrizione:"Può nuocere alla fertilità o al feto."
- In caso di effetti specifici noti, deve essere indicato il tipo di effetto (es. malformazioni, ritardo nello sviluppo).
- Se accertato che nessun'altra via di esposizione comporta lo stesso pericolo, deve essere indicata la via di esposizione (es. inalazione, ingestione, contatto cutaneo).
Categoria 2
- Codice di pericolo: H361
- Descrizione:"Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto."
- Anche in questo caso, se ci sono effetti specifici noti, devono essere indicati.
- Devono essere fornite informazioni sulla via di esposizione, se rilevante.