Dall’8 agosto 2026 le piscine pubbliche e private destinate a un’utenza pubblica devono garantire che prese di aspirazione e sistemi di ricircolo impediscano fenomeni di aspirazione a effetto ventosa. In Toscana questa verifica si integra con gli obblighi già previsti per il Responsabile della Piscina, l’autocontrollo e la manutenzione dell’impianto.

La novità è stata introdotta dall’art. 4-bis del D.L. 26 giugno 2026, n. 108, inserito in sede di conversione dalla Legge 4 agosto 2026, n. 142, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 7 agosto 2026. Le modifiche introdotte dalla legge di conversione sono efficaci dal giorno successivo alla pubblicazione.

Cosa prevede il nuovo articolo 4-bis

La nuova disposizione riguarda il sistema di ricircolo per la depurazione dell’acqua e, in particolare:

  • griglie di fondo;
  • bocchettoni di aspirazione;
  • prese collegate al sistema di ricircolo;
  • altri componenti utilizzati per l’aspirazione dell’acqua.

L’obiettivo è evitare che la forza generata dall’aspirazione possa provocare l’intrappolamento del corpo o di una sua parte contro una presa.

L’art. 4-bis, comma 2, del D.L. 108/2026 stabilisce inoltre che, in caso di violazione, sia disposta la chiusura immediata dell’impianto fino all’adempimento degli obblighi previsti. Il comma 3 mantiene fermi tutti gli ulteriori obblighi già vigenti in materia di gestione, manutenzione e sicurezza delle piscine.

Cosa cambia in pratica

AspettoNuovo requisito / verificaAzione consigliata
Prese di aspirazioneDevono impedire fenomeni di aspirazione a effetto ventosaVerifica tecnica di griglie e bocchettoni
Sistema di ricircoloDeve operare in condizioni di sicurezzaControllare portate, pompe e configurazione dell’impianto
ComponentiDevono essere integri e correttamente installatiVerificare fissaggi, deterioramenti e sostituzioni
DocumentazioneDeve consentire di dimostrare le condizioni di sicurezzaRecuperare schemi, conformità e dati tecnici
ManutenzioneDeve essere programmata e documentataAggiornare registro e piano degli interventi
Gestione anomalieIl rischio deve essere gestito tempestivamenteDefinire procedure e responsabilità


Quali piscine sono interessate

L’art. 4-bis, comma 1, del D.L. 108/2026 si applica alle piscine pubbliche o private destinate a un’utenza pubblica, comprese quelle ad uso collettivo. Rientrano quindi, in linea generale:

  • piscine pubbliche e impianti sportivi;
  • piscine di alberghi e strutture ricettive;
  • piscine di agriturismi;
  • campeggi e villaggi turistici;
  • residence;
  • palestre e centri sportivi;
  • circoli e altre strutture con piscina destinata alla clientela, agli ospiti o a una collettività.

Per le strutture toscane è necessario considerare anche la classificazione prevista dalla L.R. Toscana 9 marzo 2006, n. 8 e dal relativo D.P.G.R. 23/R/2010, con le successive modifiche.

Non basta controllare la griglia di fondo

Il nuovo requisito non dovrebbe essere gestito come una semplice verifica visiva. È opportuno effettuare una valutazione tecnica e documentale dell’intero sistema di aspirazione e ricircolo, coinvolgendo, quando necessario, manutentori e professionisti qualificati. Tra gli elementi da verificare:

  • numero e posizione delle prese di aspirazione;
  • caratteristiche delle griglie;
  • presenza di componenti danneggiati o mancanti;
  • corretto fissaggio di griglie e bocchettoni;
  • portata delle pompe;
  • configurazione delle linee di aspirazione;
  • possibilità di intercettazione dell’impianto;
  • eventuali sistemi per limitare il rischio di effetto ventosa;
  • documentazione tecnica disponibile;
  • manutenzioni effettuate;
  • controlli da eseguire prima dell’apertura.

La disposizione nazionale stabilisce il risultato di sicurezza da garantire, senza individuare una singola soluzione tecnica valida per ogni piscina. La valutazione deve quindi tenere conto delle caratteristiche concrete dell’impianto.

Piscine in Toscana: il ruolo del Responsabile della Piscina

Per le piscine soggette alla normativa regionale toscana, la sicurezza dell’impianto rientra in un sistema di gestione già strutturato. L’art. 47 del D.P.G.R. Toscana 23/R/2010 individua tre figure principali:

  • Responsabile della Piscina;
  • assistente ai bagnanti, quando previsto;
  • addetto agli impianti tecnologici.

Il Responsabile della Piscina viene individuato attraverso un atto scritto di delega del titolare, controfirmato dalla persona incaricata. In assenza dell’atto, la funzione rimane in capo al titolare della piscina. Non va quindi confuso con l’assistente ai bagnanti o con l’addetto agli impianti tecnologici: sono figure diverse, con compiti differenti ma necessariamente coordinati.

Cosa deve gestire il Responsabile della Piscina

L’art. 49 del D.P.G.R. 23/R/2010 stabilisce che il Responsabile garantisca la corretta gestione degli elementi funzionali della piscina sotto il profilo igienico-sanitario, tecnologico e organizzativo. Tra gli adempimenti principali rientrano:

Valutazione dei rischi e autocontrollo

Devono essere individuati:

  • potenziali pericoli igienico-sanitari;
  • punti critici;
  • misure preventive;
  • limiti di riferimento;
  • modalità di monitoraggio;
  • azioni correttive;
  • modalità di verifica e riesame.

Il nuovo rischio connesso alle prese di aspirazione rende quindi opportuno verificare anche la coerenza della documentazione interna con l’attuale configurazione dell’impianto.

Registro delle manutenzioni

Deve essere disponibile un registro degli interventi di manutenzione. La verifica di griglie, bocchettoni, pompe e sistemi di ricircolo dovrebbe quindi essere documentata, così come eventuali interventi di ripristino o adeguamento.

Registro dei controlli dell’acqua

Il Responsabile deve mantenere aggiornate le registrazioni relative ai controlli dell’acqua, comprese le analisi di laboratorio e le informazioni sul funzionamento del ricircolo. Il D.P.G.R. 23/R/2010 richiede espressamente anche la registrazione della lettura delle strumentazioni per il controllo del ricircolo.

Regolamento della piscina

Deve inoltre essere esposto il regolamento interno con le informazioni richieste dalla normativa regionale, tra cui:

  • capienza massima;
  • profondità delle vasche;
  • orari di accesso;
  • presenza o assenza dell’assistente ai bagnanti;
  • dispositivi di allarme;
  • riferimenti del Responsabile della Piscina;
  • indicazioni relative al primo soccorso.

Analisi dell’acqua nelle piscine stagionali

Per le piscine stagionali soggette alla specifica disciplina regionale, anche i controlli dell’acqua devono essere pianificati in tempo utile prima dell’apertura. Il testo aggiornato del D.P.G.R. 23/R/2010 prevede, nei casi disciplinati dalla disposizione, controlli da effettuare almeno quindici giorni prima dell’apertura stagionale e comunque nei trenta giorni antecedenti l’apertura. La programmazione delle analisi deve comunque essere inserita nel sistema di autocontrollo della piscina, tenendo conto delle caratteristiche dell’impianto e della valutazione dei rischi.

Cosa dovrebbe fare oggi chi gestisce una piscina

Per le strutture interessate dal Decreto Sport 2026 è consigliabile non limitarsi alla verifica della sola griglia. Una verifica completa dovrebbe comprendere almeno:

  1. controllo tecnico delle prese di aspirazione;
  2. verifica delle caratteristiche del sistema di ricircolo;
  3. controllo della documentazione disponibile;
  4. verifica delle manutenzioni eseguite;
  5. aggiornamento delle procedure di controllo;
  6. verifica dell’incarico del Responsabile della Piscina;
  7. aggiornamento del piano di autocontrollo;
  8. verifica dei registri;
  9. programmazione delle analisi dell’acqua.

L’obiettivo è poter dimostrare che la piscina viene gestita attraverso un sistema programmato, verificato e documentato, non soltanto attraverso controlli occasionali.

Il servizio NovaSafe per la gestione delle piscine

NovaSafe supporta strutture ricettive, impianti sportivi e altre organizzazioni nella gestione tecnica e documentale delle piscine, con particolare riferimento agli obblighi previsti dalla normativa della Regione Toscana.

Il servizio può comprendere:

  • assunzione dell’incarico di Responsabile della Piscina;
  • sopralluogo iniziale;
  • verifica della documentazione tecnica;
  • valutazione dei rischi igienico-sanitari;
  • predisposizione o aggiornamento del piano di autocontrollo;
  • predisposizione dei registri;
  • verifica del regolamento e della cartellonistica;
  • coordinamento con manutentori e addetti agli impianti;
  • verifica documentale di griglie, bocchettoni e sistemi di ricircolo;
  • programmazione dei controlli;
  • campionamenti e analisi dell’acqua tramite laboratorio;
  • gestione delle eventuali non conformità;
  • assistenza nei rapporti con gli organi di vigilanza.

Il Decreto Sport 2026 rappresenta quindi anche l’occasione per verificare che impianto, documentazione e organizzazione siano effettivamente allineati.


FAQ – Decreto Sport 2026 e sicurezza delle piscine

Da quando si applicano i nuovi requisiti contro l’effetto ventosa?

Le disposizioni introdotte dall’art. 4-bis del D.L. 108/2026, inserite dalla Legge 142/2026, sono efficaci dall’8 agosto 2026, giorno successivo alla pubblicazione della legge di conversione nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 7 agosto 2026. Non è quindi opportuno rinviare la verifica dell’impianto alla successiva apertura stagionale.

Quali piscine devono rispettare il nuovo requisito?

La norma riguarda le piscine pubbliche o private destinate a un’utenza pubblica, comprese quelle ad uso collettivo. Sono quindi interessate, ad esempio, piscine di strutture ricettive, agriturismi, campeggi, residence, palestre, centri sportivi e circoli, oltre agli impianti natatori pubblici.

È sufficiente controllare che la griglia di fondo sia presente?

No. La disposizione riguarda il sistema di ricircolo e le prese di aspirazione nel loro complesso. È quindi opportuno valutare griglie, bocchettoni, portate, pompe, configurazione delle linee, stato dei componenti e documentazione disponibile. La verifica deve consentire di accertare che non possano prodursi pericolosi fenomeni di aspirazione a effetto ventosa.

Cosa succede se l’impianto non garantisce le condizioni di sicurezza?

L’art. 4-bis, comma 2, del D.L. 108/2026 prevede, in caso di violazione del requisito, la chiusura immediata dell’impianto fino all’adempimento degli obblighi previsti. Per questo è utile intervenire preventivamente, verificando sia le condizioni tecniche sia le evidenze documentali disponibili.

Chi è il Responsabile della Piscina in Toscana?

Ai sensi dell’art. 47 del D.P.G.R. Toscana 23/R/2010, il Responsabile della Piscina viene individuato mediante un atto scritto di delega del titolare, controfirmato dalla persona incaricata. Se tale atto manca, la funzione rimane in capo al titolare. Il Responsabile garantisce la corretta gestione igienico-sanitaria, tecnologica e organizzativa dell’impianto.

NovaSafe può assumere l’incarico di Responsabile della Piscina?

NovaSafe può supportare le strutture toscane nella gestione documentale e organizzativa della piscina, compresa l’assunzione dell’incarico ove ne ricorrano i requisiti, la predisposizione dell’autocontrollo, i registri, il coordinamento delle manutenzioni e la programmazione delle analisi dell’acqua.


Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio.

Per predisporre una verifica mirata è utile conoscere:

  • la piscina appartiene a un albergo, agriturismo, residence, impianto sportivo o altra struttura?
  • è già stato formalmente individuato il Responsabile della Piscina?
  • disponete della documentazione tecnica relativa a ricircolo, griglie e bocchettoni di aspirazione?

Contatta NovaSafe per una verifica della piscina e per ricevere informazioni sul servizio di Responsabile della Piscina e sulle analisi dell’acqua.