Diisocianati: cosa prevede la restrizione REACH n.74

La restrizione n.74 del regolamento REACH impone limiti precisi sull’immissione in commercio e sull’uso professionale dei diisocianati. Dal 24 agosto 2023, è vietato utilizzare diisocianati in concentrazione >0,1% senza una specifica formazione obbligatoria rivolta a:

  • Lavoratori dipendenti

  • Lavoratori autonomi

  • Supervisori e preposti

Inoltre, i fornitori devono apporre in etichetta la dicitura obbligatoria:

A partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata”.


L’impatto sanitario e normativo

Secondo la Commissione Europea:

  • Oltre 4 milioni di lavoratori sono esposti ai diisocianati

  • Si stimano 5.000 nuovi casi/anno di malattie professionali correlate

La procedura normativa, avviata dalla Germania nel 2016 presso l’ECHA, ha portato all’adozione del Regolamento (UE) 2020/1149, che modifica l’Allegato XVII del REACH (Reg. 1907/2006), introducendo la restrizione n.74.

A complemento, la Direttiva (UE) 2024/869 ha fissato per la prima volta valori limite di esposizione professionale (VLEP):

  • 6 µg/m³ (media su 8 ore)

  • 12 µg/m³ (STEL, 15 minuti)

Questi valori, espressi come gruppo funzionale NCO, saranno obbligatori dal 2029, con limiti transitori più permissivi fino al 31/12/2028.


Formazione obbligatoria: livelli, durata e validità

L’INAIL chiarisce che la formazione sui diisocianati deve essere erogata da figure qualificate in salute e sicurezza sul lavoro e documentata con esito positivo. È articolata su tre livelli progressivi:

  1. Formazione generale

    • Obbligatoria per tutti gli usi

    • Include: classificazione di pericolo, effetti sanitari, caratteristiche chimico-fisiche, gestione del rischio

  2. Formazione intermedia

    • Per attività come verniciatura a spruzzo, applicazioni a rullo/pennello, immersione, colata, manipolazione all’aperto

  3. Formazione avanzata

    • Per usi ad alto rischio: fonderie, manutenzione, manipolazione a temperature >45 °C, spruzzo all’aperto senza ventilazione

Durata e aggiornamento:
La formazione deve essere rinnovata ogni 5 anni.

Può essere riconosciuta come formazione specifica ai sensi del D.Lgs. 81/08 e come aggiornamento per lavoratori e preposti secondo l’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011.


Sanzioni e controlli: cosa rischia chi non è in regola

Il mancato rispetto della formazione obbligatoria comporta sanzioni rilevanti:

  • D.Lgs. 133/2009:
    Arresto fino a 3 mesi o ammenda da 40.000 a 150.000 euro

  • D.Lgs. 81/2008:
    Sanzioni ulteriori per mancata o inadeguata formazione

La vigilanza è affidata agli organi ispettivi previsti dall’Accordo Stato-Regioni, con controlli sull’intera catena di fornitura.


Conclusioni operative per aziende e tecnici

Per garantire la conformità alla REACH 74, i datori di lavoro, fornitori e consulenti in materia di sicurezza devono:

  • Verificare la presenza di diisocianati >0,1% nei prodotti utilizzati

  • Programmare e documentare la formazione del personale

  • Assicurarsi che le etichette riportino le diciture obbligatorie

  • Integrare le nuove disposizioni nei DVR e nei piani formativi aziendali



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