Decreto Legislativo 31 dicembre 2025, n. 213: cosa cambia per la gestione del rischio amianto nei luoghi di lavoro
Il D.Lgs. 213/2025 recepisce la direttiva UE sull’amianto e rafforza gli obblighi per le aziende: individuazione preventiva, DVR, notifiche, limiti di esposizione, formazione e sorveglianza sanitaria.
Il Decreto Legislativo 31 dicembre 2025, n. 213, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 gennaio 2026, rappresenta un passaggio chiave nel rafforzamento della tutela dei lavoratori esposti al rischio amianto. Il provvedimento recepisce la Direttiva (UE) 2023/2668, aggiornando in modo significativo il Titolo IX, Capo III del D.Lgs. 81/2008 e introducendo obblighi più stringenti per datori di lavoro, imprese esecutrici e committenti.
L’obiettivo è chiaro: ridurre ulteriormente l’esposizione professionale all’amianto, allineando l’Italia alle migliori evidenze scientifiche e alle strategie europee di prevenzione, in particolare nel quadro del Piano europeo di lotta contro il cancro.
Perché un nuovo decreto sull’amianto
Nonostante il divieto di utilizzo introdotto dalla Legge 257/1992, l’amianto è ancora ampiamente presente:
- negli edifici realizzati prima del 1992;
- in infrastrutture industriali e civili;
- in attività di manutenzione, ristrutturazione, demolizione e bonifica.
Il legislatore europeo ha quindi ritenuto necessario rafforzare la prevenzione primaria, abbassando i limiti di esposizione e migliorando i sistemi di controllo, formazione e sorveglianza sanitaria. Il D.Lgs. 213/2025 è la risposta italiana a questa esigenza.
Campo di applicazione ampliato
Il decreto estende e chiarisce il campo di applicazione delle norme sull’amianto. Le disposizioni si applicano a tutte le attività lavorative in cui esiste un rischio di esposizione, incluse:
- manutenzioni e ristrutturazioni;
- demolizioni;
- rimozione e smaltimento di materiali contenenti amianto;
- bonifiche ambientali;
- attività estrattive e scavi in pietre verdi;
- interventi di emergenza (ad esempio incendi o eventi naturali estremi).
Questo approccio elimina molte zone grigie interpretative e rende più difficile “sottovalutare” il rischio amianto nelle attività non prettamente di bonifica.
Individuazione preventiva dell’amianto
Uno dei punti più rilevanti riguarda il rafforzamento dell’obbligo di individuazione preventiva dei materiali contenenti amianto.
Prima di avviare lavori di manutenzione, ristrutturazione o demolizione, il datore di lavoro deve:
- richiedere informazioni ai proprietari degli immobili;
- consultare registri e documentazione disponibile;
- in assenza di dati certi, far eseguire un accertamento da un operatore qualificato.
Il risultato dell’indagine deve essere acquisito prima dell’inizio dei lavori e condiviso, su richiesta, con altri datori di lavoro coinvolti. In caso di dubbio, la normativa sull’amianto si applica comunque in via prudenziale.
Valutazione del rischio e principio di priorità
Il decreto introduce un principio molto chiaro: la rimozione dell’amianto ha priorità rispetto ad altre soluzioni di gestione o manutenzione.
Nella valutazione del rischio il datore di lavoro deve:
- definire natura e grado dell’esposizione;
- privilegiare la rimozione dei materiali contenenti amianto, quando tecnicamente possibile;
- documentare le scelte effettuate all’interno del DVR.
Questo orientamento sposta l’attenzione dalla semplice “gestione del rischio” alla sua eliminazione alla fonte, in linea con i principi generali di prevenzione.
Notifica agli organi di vigilanza: più contenuti, più tracciabilità
La notifica preventiva agli organi di vigilanza diventa più strutturata e dettagliata. Deve includere, tra l’altro:
- ubicazione del cantiere;
- tipologia e quantità di amianto;
- attività e procedimenti adottati;
- elenco dei lavoratori coinvolti, formazione e sorveglianza sanitaria;
- durata dei lavori;
- misure di prevenzione e DPI utilizzati.
Un elemento di forte impatto operativo è l’obbligo di conservare la documentazione per 40 anni, in coerenza con i lunghi tempi di latenza delle patologie asbesto-correlate.
Nuovi limiti di esposizione e metodi di misurazione
Il valore limite di esposizione professionale viene confermato a 0,01 fibre/cm³ (TWA 8 ore), ma con un’importante evoluzione tecnica:
- fino al 20 dicembre 2029: microscopia ottica in contrasto di fase;
- dal 21 dicembre 2029: microscopia elettronica o metodi equivalenti, in grado di rilevare anche fibre più sottili.
In caso di superamento del valore limite, i lavori devono cessare immediatamente e possono riprendere solo dopo l’adozione di misure correttive adeguate.
DPI, decontaminazione e gestione dei rifiuti
Le misure di prevenzione vengono rese più puntuali:
- uso obbligatorio dei DPI delle vie respiratorie in caso di manipolazione attiva;
- processi progettati per evitare o ridurre al minimo la produzione di polveri;
- procedure di decontaminazione strutturate;
- raccolta e smaltimento rapido dei rifiuti contenenti amianto in imballaggi chiusi ed etichettati.
L’approccio è decisamente più operativo e meno “formale”: conta ciò che viene fatto realmente in cantiere.
Formazione e sorveglianza sanitaria
La formazione deve essere:
- specifica per mansione;
- adattata ai metodi di lavoro;
- integrata, per chi opera in demolizione o rimozione, con l’uso di attrezzature tecnologiche per il contenimento delle fibre.
La sorveglianza sanitaria è rafforzata, con controlli periodici almeno triennali e visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro, accompagnata da indicazioni sanitarie per il futuro.
Patologie asbesto-correlate e registri INAIL
Il decreto introduce l’Allegato XLIII-ter, che elenca in modo esplicito le patologie correlate all’amianto (asbestosi, mesotelioma, tumori polmonari, gastrointestinali, della laringe, delle ovaie e malattie pleuriche non maligne).
I casi confluiscono nei registri nazionali gestiti da INAIL, rafforzando il sistema di sorveglianza epidemiologica.
Cosa devono fare oggi le aziende
In sintesi, le aziende dovrebbero:
- aggiornare il DVR con un’analisi puntuale del rischio amianto;
- rivedere le procedure di individuazione preventiva;
- verificare notifiche, formazione e sorveglianza sanitaria;
- pianificare interventi di rimozione quando tecnicamente possibile;
- adeguare i sistemi di campionamento e monitoraggio.