DURC di congruità per le imprese non edili
Il Ministero del Lavoro chiarisce quando il DURC di congruità è obbligatorio e cosa cambia per le aziende non edili che operano nei cantieri
Con la risposta all’Interpello n. 4/2025 del 17 ottobre 2025, il Ministero del Lavoro ha fornito un importante chiarimento sull’applicazione del DURC di congruità alle imprese che non svolgono attività edile in modo prevalente, ma che possono essere coinvolte in lavori ricadenti nel perimetro del cantiere.
Il quesito, presentato dalla Federazione nazionale imprese elettroniche ed elettrotecniche (ANIE), riguardava l’obbligo o meno di richiedere il DURC di congruità e l’eventuale iscrizione alle Casse Edili/Edilcassa per le imprese non appartenenti al comparto edile.
QUADRO NORMATIVO: COS’È IL DURC DI CONGRUITÀ
Il DURC di congruità, introdotto dal Decreto Semplificazioni (D.L. 76/2020) e disciplinato dal D.M. 143/2021, verifica che l’incidenza della manodopera impiegata nei lavori edili sia coerente con il valore dell’opera.
Si applica esclusivamente ai lavori edili, pubblici e privati, avviati dal 1° novembre 2021.
DURC DI CONGRUITÀ E ISCRIZIONE ALLA CASSA EDILE: QUANDO SONO OBBLIGATORI?
Le conclusioni cui giunge il Ministero sono dunque le seguenti:
- Per le imprese che svolgono prevalentemente attività edile è previsto sia l’obbligo di richiedere il rilascio del DURC di congruità per i lavori edili svolti nel cantiere, sia quello di iscrizione ad una Cassa Edile/Edilcassa
- Per le imprese che svolgono prevalentemente attività non edile sussiste solo l’obbligo di richiedere il DURC di congruità per i lavori edili eventualmente svolti nel cantiere ma non l’obbligo di iscrizione ad una Cassa Edile/Edilcassa.
- Cassa Edile/Edilcassa devono rilasciare il DURC di congruità alle aziende non edili senza imporre loro alcun obbligo di iscrizione, fermo restando l’obbligo, da parte di dette imprese, di corrispondere eventuali costi del servizio.
Schema riepilogativo:
- Imprese edili: obbligo di DURC di congruità e iscrizione alla Cassa Edile;
- Imprese non edili: DURC di congruità obbligatorio per i lavori edili eventualmente realizzati nel cantiere; iscrizione alla Cassa Edile non obbligatoria.
COLLEGAMENTO CON IL D.LGS. 81/08: IMPATTI OPERATIVI NEI CANTIERI
Pur non richiamando espressamente il Testo Unico D. lgs 81/08, il DURC di congruità ha ricadute dirette sull’accesso al cantiere e sulla gestione della sicurezza:
- senza DURC di congruità l’impresa non può essere ammessa in cantiere;
- L’iscrizione a Cassa Edile è richiesta solo alle imprese che svolgono edilizia in modo prevalente
- rappresenta uno strumento contro il lavoro irregolare e incide sulla qualificazione dell’impresa.
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