L’art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. ha introdotto per il Datore di Lavoro/ Committente l'obbligo di elaborare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, denominato DUVRI, al fine di valutare indicare le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze fra quelle attività affidate ad appaltatori e lavoratori autonomi (e loro eventuali subcontraenti) e quelle attività svolte dal Committente nello stesso luogo di lavoro.

La redazione del DUVRI viene effettuata quando vi è una concomitanza di soggetti che lavorano nello stesso ambiente di lavoro ovvero quando all’interno dei luoghi di lavoro del Committente sono svolte attività da una o più imprese che eseguono dei lavori.

Il fine di elaborare il DUVRI è quello di identificare i rischi presenti all’interno dell’impresa Committente e i rischi introdotti dalle imprese appaltatrici (o lavoratori autonomi) riguardo le aree di lavoro, le fasi di lavoro, i rischi specifici connessi all’attività oggetto di appalto, di somministrazione o di opera e attestare lo scambio di informazioni. L’impresa appaltatrice dovrà comunicare i rischi introdotti nell’ambiente in cui opererà, l’impresa Committente dovrà comunicare quali sono i rischi specifici propri dell’attività e individuare e valutare i rischi dovuti a possibili interferenze oltre che definire le misure di prevenzione/protezione e di emergenza adottate.Il DUVRI che sarà elaborato sarà poi condiviso e trasmesso ai destinatari.

É importante specificare che per rischi interferenziali si intendono tutti quei rischi derivanti da interferenze o sovrapposizioni correlate all’affidamento di attività all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nel momento in cui più operatori afferenti ad aziende diverse prestano la loro opera (contestualmente o meno) sullo stesso luogo di lavoro. È presumibile infatti che ogni prestatore d’opera apporti dei rischi sul luogo di lavoro connessi con la propria attività specifica e che questi rischi, sommati a quelli eventualmente apportati dagli altri attori, possano in qualche modo generare delle sovrapposizioni con un aumento del livello di rischio ed una diversa tipologia di pericolo presente sul sito.

Non sono rischi interferenti quelli specifici propri dell’attività del committente, degli appaltatori o dei lavoratori autonomi affidatari di attività interferenti.

Normative di riferimento

Art. 1655 Nozione - Codice Civile
L'appalto (2222 e seguenti) è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.

Art. 1662 Verifica nel corso di esecuzione dell'opera - Codice Civile
Il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato. Quando, nel corso dell'opera, si accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il committente può fissare un congruo termine entro il quale l'appaltatore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risoluto, salvo il diritto del committente al risarcimento del danno (1223, 1454, 2224).

Articolo 26 D. Lgs 81/08- Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione
Contratti di appalto: relazione tra un committente (pubblico o privato) ed un’impresa terza che riceve l’incarico per specifiche attività. Contatto d’opera: e attività definite dal contratto vengono svolte da un prestatore d’opera autonomo o dal titolare di una ditta.Contratti di somministrazione: il fornitore assicura prestazioni periodiche o continuative di cose o servizi.

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