DUVRI
Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze
L’art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. ha introdotto per il Datore di Lavoro/ Committente l'obbligo di elaborare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, denominato DUVRI
Al fine di valutare indicare le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze fra quelle attività affidate ad appaltatori e lavoratori autonomi (e loro eventuali subcontraenti) e quelle attività svolte dal Committente nello stesso luogo di lavoro.
La redazione del DUVRI viene effettuata quando vi è una concomitanza di soggetti che lavorano nello stesso ambiente di lavoro ovvero quando all’interno dei luoghi di lavoro del Committente sono svolte attività da una o più imprese che eseguono dei lavori.
Il fine di elaborare il DUVRI è quello di identificare i rischi presenti all’interno dell’impresa Committente e i rischi introdotti dalle imprese appaltatrici (o lavoratori autonomi) riguardo le aree di lavoro, le fasi di lavoro, i rischi specifici connessi all’attività oggetto di appalto, di somministrazione o di opera e attestare lo scambio di informazioni. L’impresa appaltatrice dovrà comunicare i rischi introdotti nell’ambiente in cui opererà, l’impresa Committente dovrà comunicare quali sono i rischi specifici propri dell’attività e individuare e valutare i rischi dovuti a possibili interferenze oltre che definire le misure di prevenzione/protezione e di emergenza adottate.Il DUVRI che sarà elaborato sarà poi condiviso e trasmesso ai destinatari.
É importante specificare che per rischi interferenziali si intendono tutti quei rischi derivanti da interferenze o sovrapposizioni correlate all’affidamento di attività all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nel momento in cui più operatori afferenti ad aziende diverse prestano la loro opera (contestualmente o meno) sullo stesso luogo di lavoro. È presumibile infatti che ogni prestatore d’opera apporti dei rischi sul luogo di lavoro connessi con la propria attività specifica e che questi rischi, sommati a quelli eventualmente apportati dagli altri attori, possano in qualche modo generare delle sovrapposizioni con un aumento del livello di rischio ed una diversa tipologia di pericolo presente sul sito.
Non sono rischi interferenti quelli specifici propri dell’attività del committente, degli appaltatori o dei lavoratori autonomi affidatari di attività interferenti.
Normative di riferimento
Art. 1655 Nozione - Codice Civile
L'appalto (2222 e seguenti) è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.
Art. 1662 Verifica nel corso di esecuzione dell'opera - Codice Civile
Il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato. Quando, nel corso dell'opera, si accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il committente può fissare un congruo termine entro il quale l'appaltatore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risoluto, salvo il diritto del committente al risarcimento del danno (1223, 1454, 2224).
Articolo 26 D. Lgs 81/08- Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione
Contratti di appalto: relazione tra un committente (pubblico o privato) ed un’impresa terza che riceve l’incarico per specifiche attività. Contatto d’opera: e attività definite dal contratto vengono svolte da un prestatore d’opera autonomo o dal titolare di una ditta.Contratti di somministrazione: il fornitore assicura prestazioni periodiche o continuative di cose o servizi.
1 Effettuare una preliminare valutazione sull’obbligo di redazione del DUVRI relativamente ai lavori/servizi da affidare a contratto
Il primo passo che deve eseguire il Datore di lavoro / Committente, con riguardo alle attività da affidare, è valutare se queste rientrano nel campo di applicazione e d’obbligo di redazione del Documento Unico dei Valutazione dei Rischi da Interferenze-DUVRI.
Sono esclusi infatti dalla elaborazione del DUVRI le attività di natura intellettuale, le attività di mera fornitura di materiali o attrezzature ed in ogni caso tutti i lavori la cui durata non è superiore ai cinque uomini giorno in un arco temporale di un anno dalla data di inizio dei lavori.
Un’altra esclusione possibile è quando l’oggetto di appalto ricade nel campo dell’edilizia. Il DUVRI non si applica infatti ai cantieri temporanei e mobili, i quali fanno riferimento al Titolo IV del D.Lgs. 81/08 e prevedono per lavori con più di un’impresa esecutrice il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC). Per tutti gli interventi che rientrano nel campo di applicazione del Titolo IV del D.lgs. 81/08 e s.m.i. si rimanda al Piano Operativo di Sicurezza - POS - e Piano di Sicurezza e Coordinamento – PSC - i quali hanno contenuti minimi e caratteristiche che sono specifici e studiati appositamente per la valutazione dei rischi da interferenze lavorative nel settore dell’edilizia.
Il DUVRI deve essere comunque redatto anche quindi per attività di durata inferiore ai cinque giorni nei casi in cui i rischi di natura infortunistica non sono trascurabili:
Dall’agosto 2013 inoltre, con l’entrata in vigore del Decreto 69/13, meglio conosciuto come “Decreto del fare”, è stata introdotta l’esenzione del DUVRI per le attività considerate a basso rischio infortunistico.
2 Verificare i requisiti tecnico professionali delle imprese appaltatrici
Il Datore di lavoro /Committente indica agli operatori economici l’oggetto del contratto d’appalto o d’opera o di somministrazione e richiede loro i documenti per la verifica dell’idoneità tecnico professionale (Art. 26, comma 1, lett. a), punti 1) e 2). D.Lgs. n. 81/2008):
3 Scambiare le informazioni utili per la gestione dei rischi interferenziali
Il Datore di lavoro/ Committente può trasmettere in questa fase:
In alternativa, potrà essere trasmessa una bozza del DUVRI in cui siano raccolte le seguenti informazioni di dettaglio in materia di sicurezza, le quali dovranno riguardare:

Gli appaltatori o subappaltatori o subcontraenti, con riguardo agli adempimenti introdotti dall’ art. 26 c. 2 lett b) D.Lgs 81/08, forniscono al committente le seguenti informazioni (che possono essere desunti dal DVR aziendale oppure con documenti redatti ad hoc chiamati “informativa rischi” o POS):

Il personale occupato dall’impresa appaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore.
4 Elaborare il DUVRI, ove necessario
Ottenute le informazioni necessarie dall’impresa appaltatrice ed esaminata la reale possibilità di sovrapposizione o di contatto tra più attività presenti nello stesso ambiente di lavoro durante il medesimo arco temporale, si procederà all’elaborazione definitiva del DUVRI individuando le misure idonee ad eliminare o ridurre i rischi relativi alle interferenze (Art. 26, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008).
Al riguardo vengono definite le azioni a carico del committente e quelle a carico di ogni operatore economico.
Nella stesura del DUVRI il committente tiene conto anche di ogni subappalto, che gli appaltatori principali si impegnano a farsi autorizzare ed a comunicare al committente medesimo, in tempo utile.
In concreto, il committente redige il DUVRI attraverso i seguenti momenti di verifica: innanzitutto, esamina la reale possibilità di sovrapposizione o di contatto tra più attività presenti nello stesso ambiente di lavoro durante il medesimo arco temporale. Quindi, approfondisce l’analisi valutando la presenza di rischi indotti a terzi.Il committente, al fine di promuovere il coordinamento tra i datori di lavoro coinvolti, attiva un dialogo sulle misure da adottare.
In particolare:
5 Stimare i costi della sicurezza, relativamente alle interferenze
Il datore di lavoro/Committente stima i costi della sicurezza da interferenze, in analogia con quanto già previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 per i cantieri temporanei o mobili, con il metodo dettagliatamente specificato nell’allegato XV del medesimo provvedimento. Le voci da considerare come costo di sicurezza sono elencate al punto 4 del citato allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008, il quale va ritenuto un valido spartiacque che separa ciò che è costo di sicurezza inerente il DUVRI e ciò che, invece, non va considerato.
La stima dei costi delle interferenze tiene conto delle misure di prevenzione e protezione condivise e accettate dalle parti.
Un argomento spesso controverso e molto discusso è quello relativo all’imputazione e ai criteri di definizione dei costi per la sicurezza che, come previsto dalla normativa in vigore, devono essere esplicitati all’interno del contatto di appalto da ogni contraente e che devono riassumere l’importo economico derivante da tutti i costi sostenuti per la sicurezza da parte dell’impresa coinvolta, andando a costituire una parte del valore economico complessivo del contratto stesso.
Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI)deve essere redatto in conformità a quanto previsto dall’art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/08, relativo agli obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione. Secondo le disposizioni del suddetto decreto, l’elaborato comprende:
Nel documento quindi devono essere analizzati e valutati i rischi da interferenze correlati con le attività di ditte esterne.
Generalmente l’analisi viene effettuate mediante apposite check list allegate successivamente al DUVRI in cui sono considerati e valutati i rischi connessi con le interferenze fra le attività produttive presenti all’interno dello stabilimento, e le attività svolte dai lavoratori esterni (ai sensi dell’art.26 del D. Lgs 81/08) oltre che le misure adottate per eliminare o ridurre le interferenze.
Il DUVRI sarà utilizzato nell’ambito del coordinamento dell’appalto e ne rappresenterà il documento operativo di riferimento
Fra le possibili misure messe in atto per eliminare o ridurre i rischi interferenziali riportiamo i più comuni:
Nel momento in cui vengono introdotti nell’ambiente lavorativo dei rischi diversi da quelli normalmente presenti e valutati, occorre che tutti i lavorati esposti ne siano a conoscenza anche tramite i loro RLS/RLST.
É necessario revisionare e integrare il DUVRI ogni qualvolta, durante l’esecuzione dell’appalto, si manifesti l’esigenza di modificare le indicazioni precedentemente definite.
Il DUVRI va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, dei servizi e delle forniture e che va condiviso, inizialmente e progressivamente, con tutti gli attori coinvolti nell’appalto.
Mancata cooperazione sulla sicurezza e redazione del DUVRI (documento unico rischio interferenze) :Ammenda da € 2.000 a € 4.000.
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