Redazione del Documento di Valutazione dei Rischi generale e dei rischi specifici: rischio biologico
Per agente biologico si intende qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni, come definito dall’art.267, Titolo X, D. Lgs.81/08.
Normative di riferimento
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Testo Unico della sicurezza sul lavoro”
Il datore di lavoro ha l’obbligo di valutazione del rischio biologico ai sensi dell’art. 271 D. Lgs 81/08 e tiene conto di tutte le caratteristiche dell’agente biologico e delle modalità lavorative, applica i principi di buona prassi microbiologica e adotta le misure preventive e protettive.
Un elenco esemplificativo di attività lavorative che possono comportare la presenza di agenti biologici ai sensi dell’allegato XLIV del D.Lgs. 81/08 sono:

- Attività in industrie alimentari: produzione per biotrasformazione (vino, birra, formaggi, zuccheri, ecc.), produzione di microrganismi selezionati, laboratori di microbiologia per prove di saggio (ricerca patogeni);
- Attività nell’agricoltura: fertilizzazione colture, uso di microrganismi azotofissatori, inoculazione micorrize, sviluppo nuove sementi, uso di antiparassitari microbici: batteri, funghi, virus;
- Attività nelle quali vi è contatto con gli animali e/o con prodotti di origine animale (zootecnica e veterinaria);
- Attività nei servizi sanitari, comprese le unità di isolamento e post mortem;
- Attività nei laboratori clinici, veterinari e diagnostici, esclusi i laboratori di diagnosi microbiologica;
- Attività in impianti di smaltimento rifiuti e di raccolta di rifiuti speciali potenzialmente infetti;
- Attività negli impianti per la depurazione delle acque di scarico;
- Attività nell’industria mineraria: recupero metalli; uso di microrganismi per la concentrazione dei metalli da soluzioni acquose;
- Attività nell’industria chimica: produzione per biotrasformazione di composti vari (detersivi, prodotti concia cuoio);
- Attività nell’industria farmaceutica: ricerca e produzione vaccini, ricerca e produzione farmaci, processi di biotrasformazione, separazione, concentrazione, centrifugazione e produzione di sostanze derivate, ricerca e produzione nuovi kit diagnostici, prove biologiche (su animali e su cellule)
La metodologia adottata è concettualmente basata sul metodo "a matrice" ampiamente utilizzato. La valutazione del rischio [R] è in generale effettuata tenendo conto dell'entità dell'evento dannoso [E] e della probabilità di accadimento dello stesso [P]. Dalla relazione [P] x [E] scaturisce un valore [R] che esprime il livello di rischio presente in quell'attività stante le condizioni che hanno portato a determinare [P] e [E].
L'Entità del danno [E] è la quantificazione (stima) del potenziale danno derivante da un fattore di rischio dato. Nel caso specifico l'entità del danno [E] può essere individuato con il gruppo di appartenenza dell’agente biologico, potenzialmente presente nell'attività lavorativa, secondo la classificazione dei microrganismi dell’Allegato XLVI del D.Lgs. 81/08.
GRUPPO | DESCRIZIONE DELL'ENTITA' DEL DANNO | VALORE |
---|---|---|
Gruppo 1 | Agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani | 1 |
Gruppo 2 | Agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche | 2 |
Gruppo 3 | Agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l’agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche | 3 |
Gruppo 4 | Agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche | 4 |
Quando sono individuati più agenti biologici appartenenti a differenti gruppi di pericolosità, di norma, è inserito nell’algoritmo il valore più elevato a titolo cautelativo. In alternativa, qualora non siano noti gli agenti biologici effettivamente presenti, il valore che è attribuito a [E] viene desunto dalla seguente tabella che riporta in base alla matrice della sorgente in oggetto i gruppi di agenti biologici potenzialmente presenti.
MATRICE DELLA SORGENTE | GRUPPO |
---|---|
Alimenti di origine animale | 2,3 |
Alimenti di origine vegetale | 2 |
Acque a bassa contaminazione | 2,3 |
Acque ad alta contaminazione | 2,3 |
Superfici | 2,3 (**) |
Aria ambienti confinati | 2,3 (**) |
Clinica/ Rifiuti ospedalieri | 2,3 (4) |
Rifiuti indifferenziati | 2,3 |
Varie | 2,3 |
(**) Taluni agenti classificati nel gruppo 3 ed indicati con doppio asterisco (**) nell’elenco allegato possono comportare un rischio di infezione limitato perché normalmente non sono veicolati dall’aria.
La Probabilità di accadimento [P] è la quantificazione (stima) della probabilità che il danno, derivante da un fattore di rischio dato, effettivamente si verifichi. Essa può assumere un valore sintetico tra 1 e 4, secondo la seguente gamma di soglie di probabilità di accadimento:
PROBABILITA’ DI ACCADIMENTO | VALORE |
---|---|
Bassissima | 1 |
Bassa | 2 |
Media | 3 |
Alta | 4 |
A determinare la probabilità di infezione concorrono numerosi fattori, che sono stati analizzati singolarmente ed inseriti nel seguente algoritmo
[P] = [C] · [(F1+F2+F3+F4+F5+F6+1)/7]
dove:
C è la Contaminazione presuntiva delle materie utilizzate;
F rappresenta l'influenza di una serie di Fattori lavorativi quali le caratteristiche ambientali, quantità e frequenza delle manipolazioni di campioni, procedure adottate, buone pratiche, utilizzo di DPI, formazione ecc.
Il Rischio [R], quindi, è la quantificazione della combinazione della probabilità di accadimento di un evento dannoso e della entità delle sue conseguenze.
Secondo l’art.272, Titolo X, D.Lgs.81/08, in tutte le attività per le quali la valutazione del rischio biologico evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro attua misure tecniche, organizzative e procedurali, per evitare ogni esposizione degli stessi ad agenti biologici.
In particolare, il datore di lavoro:
- evita l’utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo di attività lavorativa lo consente;
- limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al rischio di agenti biologici;
- progetta adeguatamente i processi lavorativi, anche attraverso l’uso di dispositivi di sicurezza atti a proteggere dall’esposizione accidentale ad agenti biologici;
- adotta misure collettive di protezione oppure misure di protezione individuali qualora non sia possibile evitare l’esposizione;
- adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro;
- usa il segnale di rischio biologico
(rappresentato nell’allegato XLV D.Lgs.81/08), e altri segnali di avvertimento appropriati;
- elabora idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana ed animale;
- definisce procedure di emergenza per affrontare incidenti;
- verifica la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al di fuori del contenimento fisico primario, se necessario o tecnicamente realizzabile;
- predispone i mezzi necessari per la raccolta, l’immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in condizioni di sicurezza, mediante l’impiego di contenitori adeguati ed identificabili eventualmente dopo idoneo trattamento dei rifiuti stessi;
- concorda procedure per la manipolazione ed il trasporto in condizioni di sicurezza di agenti biologici all’interno e all’esterno del luogo di lavoro.

Il datore di lavoro assicura misure igieniche atte a garantire ai lavoratori servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché di lavaggi oculari e antisettici per la pelle, indumenti protettivi o altri indumenti idonei da riporre in posti separati dagli abiti civili, i dispositivi di protezione individuale ove non siano mono uso, siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione.
Inoltre, nei luoghi in cui c’è rischio di esposizione è vietato assumere cibi e bevande, fumare, conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a bocca e applicare cosmetici.
Qualora l’esito della valutazione del rischio ne rilevi la necessità, il datore di lavoro, in accordo col medico competente, adotta misure protettive e applica la sorveglianza sanitaria. Istituisce inoltre il registro degli esposti, in cui vengono iscritti i lavoratori addetti ad attività comportanti uso di agenti del gruppo 3 o 4 per essere monitorati.
Come riportato all’art.278, D.Lgs. 81/08, il datore di lavoro ha inoltre l’obbligo di informare e formare i lavoratori sui rischi per la salute dovuti agli agenti biologici, sulle precauzioni da prendere per evitare l’esposizione, sulle misure igieniche da osservare, sulla funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di protezione individuale, sulle procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del gruppo 4, sul modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurne al minimo le conseguenze.
Il documento deve essere aggiornato con periodicità triennale e qualora i luoghi di lavoro, le attrezzature o l’organizzazione del lavoro abbiano subito modifiche, ampliamenti, trasformazioni rilevanti o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenziano la necessità.
Il datore di lavoro e i dirigenti sono puniti:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli articoli 270, commi 1 e 4, 271, comma 2, 272, 273, comma 1, 274, commi 2 e 3, 275; 276, 278, 279, commi 1, 2, e 280, commi 1 e 2;
b) con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 800 a 2.000 euro per la violazione degli articoli 269, commi 1, 2 e 3, e 277, comma 2;
c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione dell’articolo 280, commi 3 e 4.
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