Redazione del Documento di Valutazione dei Rischi generale e dei rischi specifici: agenti cancerogeni-mutageni

agenti cancerogeni-mutageni

Il titolo IX capo II del D.Lgs.81/08 definisce come agente cancerogeno:

  • una sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena di categoria 1 A o 1 B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio
  • una sostanza, miscela o procedimento menzionati all'Allegato XLII del D.Lgs. 81/08, nonché sostanza o miscela liberata nel corso di un processo e menzionata nello stesso allegato

Lo stesso capo definisce agente mutageno una sostanza o miscela corrispondente ai criteri di classificazione come agente mutageno di cellule germinali di categoria 1 A o 1 B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008.

Normative di riferimento

- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, "Testo Unico della sicurezza sul lavoro".
- Regolamento CE n. 1272 del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (Classification Labelling Packaging - CLP);
- Circolare MLPS 30 giugno 2011 (Prot. 15/VI/0014877/MA001.A001) recante le prime indicazioni applicative da parte della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro;
- Decreto Legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 “Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose"

L’art. 236 del D.Lgs 81/08 stabilisce che il datore di lavoro ha l’obbligo di valutare l’esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni tenendo conto, in particolar modo, delle lavorazioni, della loro durata, della frequenza, dei quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni prodotti o utilizzati, della loro concentrazione, della capacità degli stessi di penetrare nell’organismo per le diverse vie di assorbimento. Il datore di lavoro dovrà inoltre indicare il numero di lavoratori esposti o potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni e mutageni adottando di conseguenza eventuali misure preventive e protettive

In alternativa alla misurazione dell’agente chimico è possibile, e largamente praticato, l’uso di sistemi di valutazione del rischio basati su relazioni matematiche denominate “algoritmi”. Gli algoritmi (o modelli) sono procedure che assegnano un valore numerico ad una serie di fattori o parametri che intervengono nella determinazione del rischio pesando tutti i contributi. Affinché un algoritmo possa essere considerato applicabile, è necessario che possegga le seguenti caratteristiche:

  • individuazione precisa dei fattori che determinano il rischio
  • individuazione precisa del peso dei fattori di rischio
  • essere descritto da funzione matematica che correla tutti i fattori tra loro
  • individuazione della scala dei valori dell’indice in funzione del livello del rischio

I fattori individuati vengono quindi inseriti in una relazione matematica semplice, la quale fornisce un indice numerico che assegna non tanto un valore assoluto di rischio, ma permette di inserire il valore individuato in una “scala numerica del rischio” permettendo di individuare così una gradazione dell’importanza del valore dell’indice calcolato.

Il modello utilizzato è quello presentato dalla Regione Emilia Romagna e finora vi hanno aderito le Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana e Veneto.

Il rischio R per le valutazioni del rischio derivanti dall'esposizione ad agenti chimici pericolosi è il prodotto del pericolo P per I’esposizione E (Hazard x Exposure).

R = P x E

Il pericolo P, rappresenta l'indice di pericolosità intrinseca di una sostanza o di un preparato, che nell'applicazione di questo modello viene identificato o con le frasi di rischio R, che sono utilizzate nella classificazione secondo la Direttiva Europea 67/548/CEE e successive modifiche o con le frasi o indicazioni di pericolo H che sono utilizzate nella classificazione secondo i criteri dell’Allegato I del Regolamento (CE) 1272/2008 e successive modificazioni (Regolamento CLP).

Ad ogni frase R è stato assegnato un punteggio (score) tenendo conto dei criteri di classificazione delle sostanze e dei preparati pericolosi, indicati nei Decreti Legislativi 52/1997 e 65/2003.

Ad ogni frase o codice di pericolo H è stato assegnato un punteggio (score) tenendo conto del significato delle disposizioni relative alla classificazione e all’etichettatura delle sostanze e delle miscele pericolose di cui all’Allegato I del Regolamento (CE) 1272/2008 e successive modificazioni.

Il pericolo P rappresenta quindi la potenziale pericolosità di una sostanza, indipendentemente dai livelli a cui le persone sono esposte (pericolosità intrinseca), assegnando i valori maggiori alla via di assorbimento inalatorio e diminuendoli per la via cutanea e mucose, fino ai valori più bassi assegnati per la via di assorbimento per ingestione.

L'esposizione E rappresenta il livello di esposizione dei soggetti nella specifica attività lavorativa.

Il rischio R, determinato secondo questo modello, tiene conto dei parametri di cui all'articolo 223 comma 1 del D.Lgs. 81/2008:

  • per il pericolo P sono tenuti in considerazione le proprietà pericolose e l'assegnazione di un valore limite professionale, mediante il punteggio assegnato
  • per l'esposizione E si sono presi in considerazione: tipo, durata dell'esposizione, le modalità con cui avviene l'esposizione, le quantità in uso, gli effetti delle misure preventive e protettive adottate

Il rischio R, in questo modello, può essere calcolato separatamente per esposizioni inalatorie e per esposizioni cutanee:

Rinal = P x Einal

Rcute = P x Ecute

Nel caso in cui per un agente chimico pericoloso siano previste contemporaneamente entrambe le vie di assorbimento, il rischio R cumulativo (Rcum)è ottenuto tramite il seguente calcolo:

Rcum = radice quadrata di Rinal² + Rcute²

Gli intervalli di variazione di R sono:

0,1 ≤ Rinal ≤ 100

1 ≤ Rcute ≤ 100

1 ≤ Rcum ≤ 141

In osservanza dell’art.237 del D.Lgs.81/08, il datore di lavoro attua delle misure di prevenzione limitando i quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni in modo che non siano superiori alle necessità delle lavorazioni, limitando al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni o mutageni, programmando le lavorazioni in modo che non vi sia emissione di agenti cancerogeni o mutageni, misurando gli agenti cancerogeni o mutageni per individuare precocemente le esposizioni anomale, provvedendo alla regolare e sistematica pulitura dei locali, delle attrezzature e degli impianti, elaborando procedure per i casi di emergenza che possono comportare esposizioni elevate, assicurando che gli agenti cancerogeni o mutageni siano conservati, manipolati, trasportati in condizioni di sicurezza, assicurando che la raccolta e l’immagazzinamento avvengano in condizioni di sicurezza, fornendo i Dispositivi di Protezione Individuali adeguati ai lavoratori, informando i lavoratori sui rischi specifici per la loro salute e sicurezza e sulle modalità di protezione, attuando la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti.

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L’art.243 del D.Lgs. 81/08 stabilisce inoltre che i lavoratori esposti ad agenti cancerogeni o mutageni siano iscritti in un registro in cui deve essere indicata l’attività svolta, l’agente cancerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il valore dell’esposizione a tale agente. Detto registro è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione a Protezione (RSPP) ed i Rappresentanti per la Sicurezza hanno accesso a detto registro.

Le annotazioni individuali contenute nel registro e le cartelle sanitarie e di rischio elaborate dal Medico Competente sono conservate dal datore di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall’ISPESL fino a quarant’anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti cancerogeni o mutageni.

Il documento deve essere aggiornato con periodicità triennale e qualora i luoghi di lavoro, le attrezzature o l’organizzazione del lavoro abbiano subito modifiche, ampliamenti, trasformazioni rilevanti o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenziano la necessità.

Sanzioni penali a carico del datore di lavoro e del dirigente:
a) arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli articoli 235, 236 (comma 1, 2, 3, 4, 5), 237, 238, 239 (comma 1, 2 e 4), 242 (comma 1, 2, 5, lett.b),
b) sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione art. 243 (comma 3, 4, 5, 6 e 8)

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