DVR agenti chimici pericolosi
Documento di valutazione dei rischi da esposizione ad agenti chimici pericolosi
Redazione del Documento di Valutazione dei Rischi generale e dei rischi specifici: agenti chimici pericolosi
Un agente chimico viene definito pericoloso quando soddisfa i criteri di classificazione come pericoloso in una delle classi di pericolo fisico o di pericolo per la salute di cui al regolamento CE 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, indipendentemente dal fatto che tali agenti chimici siano classificati nell'ambito di tale regolamento. Un agente chimico viene altresì definito pericoloso quando pur non essendo classificabile come pericoloso, comporta un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di sue proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui viene utilizzato o è presente sul luogo di lavoro, compresi anche quegli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale (Allegato XXXVIII, D.Lgs. 81/08).
Normative di riferimento
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, " Testo Unico della sicurezza sul lavoro"
- Reg. REACH
- Reg. 828/2020
- Reg. CLP
Quali sono gli obblighi del datore di lavoro e quando elaborare la valutazione specifica del rischio da agenti chimici pericolosi?
Secondo l’art.223 del D.Lgs.81/08, il datore di lavoro valuta preliminarmente l’eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti. Nella valutazione medesima il datore di lavoro include le attività, comprese la manutenzione e la pulizia, per le quali è prevedibile la possibilità di notevole esposizione o che, per altri motivi, possono provocare effetti nocivi per la salute e la sicurezza, anche dopo l’adozione di tutte le misure tecniche. Nel caso di un’attività nuova che comporti la presenza di agenti chimici pericolosi, la valutazione dei rischi e l’attuazione delle misure di prevenzione sono predisposte preventivamente. Tale attività comincia solo dopo che si sia proceduto alla valutazione dei rischi che essa presenta e all’attuazione delle misure di prevenzione.
Qual è la metodologia utilizzata per la valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi?
In alternativa alla misurazione dell’agente chimico è possibile, e largamente praticato, l’uso di sistemi di valutazione del rischio basati su relazioni matematiche denominate “algoritmi”. Gli algoritmi (o modelli) sono procedure che assegnano un valore numerico ad una serie di fattori o parametri che intervengono nella determinazione del rischio pesando tutti i contributi. Affinché un algoritmo possa essere considerato applicabile, è necessario che possegga le seguenti caratteristiche:
I fattori individuati vengono quindi inseriti in una relazione matematica semplice, la quale fornisce un indice numerico che assegna non tanto un valore assoluto di rischio, ma bensì permette di inserire il valore individuato in una “scala numerica del rischio” permettendo di individuare così una gradazione dell’importanza del valore dell’indice calcolato.
Il modello utilizzato più utilizzato è il MovaRisch , presentato dalla Regione Emilia Romagna e finora vi hanno aderito le seguenti Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana e Veneto.
Il rischio R per le valutazioni del rischio derivanti dall'esposizione ad agenti chimici pericolosi è il prodotto del pericolo P per I’esposizione E (Hazard x Exposure).
R = P x E
Il pericolo P, rappresenta l'indice di pericolosità intrinseca di una sostanza o di un preparato, che nell'applicazione di questo modello viene identificato con le frasi o indicazioni di pericolo H che sono utilizzate nella classificazione secondo i criteri dell’Allegato I del Regolamento (CE) 1272/2008 e successive modificazioni (Regolamento CLP).
Ad ogni frase o codice di pericolo H è stato assegnato un punteggio (score) tenendo conto del significato delle disposizioni relative alla classificazione e all’etichettatura delle sostanze e delle miscele pericolose di cui all’Allegato I del Regolamento (CE) 1272/2008 e successive modificazioni.
Il pericolo P rappresenta quindi la potenziale pericolosità di una sostanza, indipendentemente dai livelli a cui le persone sono esposte (pericolosità intrinseca), assegnando i valori maggiori alla via di assorbimento inalatorio e diminuendoli per la via cutanea e mucose, fino ai valori più bassi assegnati per la via di assorbimento per ingestione.
L'esposizione E rappresenta il livello di esposizione dei soggetti nella specifica attività lavorativa.
Il rischio R, determinato secondo questo modello, tiene conto dei parametri di cui all'articolo 223 comma 1 del D.Lgs. 81/2008:
Il rischio R, in questo modello, può essere calcolato separatamente per esposizioni inalatorie e per esposizioni cutanee:
Rinal = P x Einal
Rcute = P x Ecute
Nel caso in cui per un agente chimico pericoloso siano previste contemporaneamente entrambe le vie di assorbimento, il rischio R cumulativo (Rcum) è ottenuto tramite il seguente calcolo:
Rcum = radice quadrata di Rinal2 + Rcute2
Gli intervalli di variazione di R sono:
0,1 ≤ Rinal ≤ 100
1 ≤ Rcute ≤ 100
1 ≤ Rcum ≤ 141
Quali sono i principali interventi di prevenzione e protezione?
Gli artt.224 e 225 del D.Lgs. 81/08 stabiliscono le seguenti misure generali di prevenzione:
Il datore di lavoro garantisce inoltre che i lavoratori ricevano adeguata formazione e informazione sui rischi specifici come previsto dagli artt. 36 e 37 del D.Lgs 81/08.
Altre misure specifiche di prevenzione e protezione che possono essere riportate sul piano di miglioramento di un documento di valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi possono essere:
Misure tecniche
Misure procedurali
Misure organizzative
Dispositivi di protezione individuali
Formazione, informazione, addestramento
Sorveglianza Sanitaria
Quando aggiornare il documento di valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi?
Il datore di lavoro aggiorna il documento di valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi ogni qualvolta sono modificate le condizioni che possono influire sull’esposizione (Es: introduzione di un nuovo prodotto chimico, significative modifiche sui quantitativi utilizzati, introduzione di nuove mansioni esposte ecc…). E’ buona prassi, e non un requisito previsto dalla norma, aggiornare il documento ogni due anni affinchè ci sia un monitoraggio periodico nella gestione del rischio chimico.
Sanzioni per inadempimenti
Sanzioni penali a carico del datore di lavoro e del dirigente:
- arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli articoli 223 (comma 1, 2, 3), 225, 226, 228 (comma 1, 3, 4, 5), 229 (comma 7);
-arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 223 (comma 6), 229 (comma 1, 2, 3, 5)
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