In alternativa alla misurazione dell’agente chimico è possibile, e largamente praticato, l’uso di sistemi di valutazione del rischio basati su relazioni matematiche denominate “algoritmi”. Gli algoritmi (o modelli) sono procedure che assegnano un valore numerico ad una serie di fattori o parametri che intervengono nella determinazione del rischio pesando tutti i contributi. Affinché un algoritmo possa essere considerato applicabile, è necessario che possegga le seguenti caratteristiche:
- individuazione precisa dei fattori che determinano il rischio;
- individuazione precisa del peso dei fattori di rischio;
- essere descritto da funzione matematica che correla tutti i fattori tra loro;
- individuazione della scala dei valori dell’indice in funzione del livello del rischio.
I fattori individuati vengono quindi inseriti in una relazione matematica semplice, la quale fornisce un indice numerico che assegna non tanto un valore assoluto di rischio, ma bensì permette di inserire il valore individuato in una “scala numerica del rischio” permettendo di individuare così una gradazione dell’importanza del valore dell’indice calcolato.
Il modello utilizzato più utilizzato è il MovaRisch , presentato dalla Regione Emilia Romagna e finora vi hanno aderito le seguenti Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana e Veneto.
Il rischio R per le valutazioni del rischio derivanti dall'esposizione ad agenti chimici pericolosi è il prodotto del pericolo P per I’esposizione E (Hazard x Exposure).
R = P x E
Il pericolo P, rappresenta l'indice di pericolosità intrinseca di una sostanza o di un preparato, che nell'applicazione di questo modello viene identificato con le frasi o indicazioni di pericolo H che sono utilizzate nella classificazione secondo i criteri dell’Allegato I del Regolamento (CE) 1272/2008 e successive modificazioni (Regolamento CLP).
Ad ogni frase o codice di pericolo H è stato assegnato un punteggio (score) tenendo conto del significato delle disposizioni relative alla classificazione e all’etichettatura delle sostanze e delle miscele pericolose di cui all’Allegato I del Regolamento (CE) 1272/2008 e successive modificazioni.
Il pericolo P rappresenta quindi la potenziale pericolosità di una sostanza, indipendentemente dai livelli a cui le persone sono esposte (pericolosità intrinseca), assegnando i valori maggiori alla via di assorbimento inalatorio e diminuendoli per la via cutanea e mucose, fino ai valori più bassi assegnati per la via di assorbimento per ingestione.
L'esposizione E rappresenta il livello di esposizione dei soggetti nella specifica attività lavorativa.
Il rischio R, determinato secondo questo modello, tiene conto dei parametri di cui all'articolo 223 comma 1 del D.Lgs. 81/2008:
- per il pericolo P sono tenuti in considerazione le proprietà pericolose e l'assegnazione di un valore limite professionale, mediante il punteggio assegnato;
- per l'esposizione E si sono presi in considerazione: tipo, durata dell'esposizione, le modalità con cui avviene l'esposizione, le quantità in uso, gli effetti delle misure preventive e protettive adottate.
Il rischio R, in questo modello, può essere calcolato separatamente per esposizioni inalatorie e per esposizioni cutanee:
Rinal = P x Einal
Rcute = P x Ecute
Nel caso in cui per un agente chimico pericoloso siano previste contemporaneamente entrambe le vie di assorbimento, il rischio R cumulativo (Rcum) è ottenuto tramite il seguente calcolo:
Rcum = radice quadrata di Rinal2 + Rcute2
Gli intervalli di variazione di R sono:
0,1 ≤ Rinal ≤ 100
1 ≤ Rcute ≤ 100
1 ≤ Rcum ≤ 141