Redazione del Documento di Valutazione dei Rischi generale e dei rischi specifici: agenti chimici pericolosi

Un agente chimico viene definito pericoloso quando soddisfa i criteri di classificazione come pericoloso in una delle classi di pericolo fisico o di pericolo per la salute di cui al regolamento CE 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, indipendentemente dal fatto che tali agenti chimici siano classificati nell'ambito di tale regolamento. Un agente chimico viene altresì definito pericoloso quando pur non essendo classificabile come pericoloso, comporta un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di sue proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui viene utilizzato o è presente sul luogo di lavoro, compresi anche quegli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale (Allegato XXXVIII, D.Lgs. 81/08).

Normative di riferimento

  • D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, " Testo Unico della sicurezza sul lavoro"
  • Reg. REACH
  • Reg. 828/2020
  • Reg. CLP

Quali sono gli obblighi del datore di lavoro e quando elaborare la valutazione specifica del rischio da agenti chimici pericolosi?

Secondo l’art.223 del D.Lgs.81/08, il datore di lavoro valuta preliminarmente l’eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti. Nella valutazione medesima il datore di lavoro include le attività, comprese la manutenzione e la pulizia, per le quali è prevedibile la possibilità di notevole esposizione o che, per altri motivi, possono provocare effetti nocivi per la salute e la sicurezza, anche dopo l’adozione di tutte le misure tecniche. Nel caso di un’attività nuova che comporti la presenza di agenti chimici pericolosi, la valutazione dei rischi e l’attuazione delle misure di prevenzione sono predisposte preventivamente. Tale attività comincia solo dopo che si sia proceduto alla valutazione dei rischi che essa presenta e all’attuazione delle misure di prevenzione.

Qual è la metodologia utilizzata per la valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi?

In alternativa alla misurazione dell’agente chimico è possibile, e largamente praticato, l’uso di sistemi di valutazione del rischio basati su relazioni matematiche denominate “algoritmi”. Gli algoritmi (o modelli) sono procedure che assegnano un valore numerico ad una serie di fattori o parametri che intervengono nella determinazione del rischio pesando tutti i contributi. Affinché un algoritmo possa essere considerato applicabile, è necessario che possegga le seguenti caratteristiche:

agenti chimici pericolosi
  • individuazione precisa dei fattori che determinano il rischio;
  • individuazione precisa del peso dei fattori di rischio;
  • essere descritto da funzione matematica che correla tutti i fattori tra loro;
  • individuazione della scala dei valori dell’indice in funzione del livello del rischio.

I fattori individuati vengono quindi inseriti in una relazione matematica semplice, la quale fornisce un indice numerico che assegna non tanto un valore assoluto di rischio, ma bensì permette di inserire il valore individuato in una “scala numerica del rischio” permettendo di individuare così una gradazione dell’importanza del valore dell’indice calcolato.

Il modello utilizzato più utilizzato è il MovaRisch , presentato dalla Regione Emilia Romagna e finora vi hanno aderito le seguenti Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana e Veneto.

Il rischio R per le valutazioni del rischio derivanti dall'esposizione ad agenti chimici pericolosi è il prodotto del pericolo P per I’esposizione E (Hazard x Exposure).

R = P x E

Il pericolo P, rappresenta l'indice di pericolosità intrinseca di una sostanza o di un preparato, che nell'applicazione di questo modello viene identificato con le frasi o indicazioni di pericolo H che sono utilizzate nella classificazione secondo i criteri dell’Allegato I del Regolamento (CE) 1272/2008 e successive modificazioni (Regolamento CLP).

Ad ogni frase o codice di pericolo H è stato assegnato un punteggio (score) tenendo conto del significato delle disposizioni relative alla classificazione e all’etichettatura delle sostanze e delle miscele pericolose di cui all’Allegato I del Regolamento (CE) 1272/2008 e successive modificazioni.

Il pericolo P rappresenta quindi la potenziale pericolosità di una sostanza, indipendentemente dai livelli a cui le persone sono esposte (pericolosità intrinseca), assegnando i valori maggiori alla via di assorbimento inalatorio e diminuendoli per la via cutanea e mucose, fino ai valori più bassi assegnati per la via di assorbimento per ingestione.

L'esposizione E rappresenta il livello di esposizione dei soggetti nella specifica attività lavorativa.

Il rischio R, determinato secondo questo modello, tiene conto dei parametri di cui all'articolo 223 comma 1 del D.Lgs. 81/2008:

  • per il pericolo P sono tenuti in considerazione le proprietà pericolose e l'assegnazione di un valore limite professionale, mediante il punteggio assegnato;
  • per l'esposizione E si sono presi in considerazione: tipo, durata dell'esposizione, le modalità con cui avviene l'esposizione, le quantità in uso, gli effetti delle misure preventive e protettive adottate.

Il rischio R, in questo modello, può essere calcolato separatamente per esposizioni inalatorie e per esposizioni cutanee:

Rinal = P x Einal

Rcute = P x Ecute

Nel caso in cui per un agente chimico pericoloso siano previste contemporaneamente entrambe le vie di assorbimento, il rischio R cumulativo (Rcum) è ottenuto tramite il seguente calcolo:

Rcum = radice quadrata di Rinal2 + Rcute2

Gli intervalli di variazione di R sono:

0,1 ≤ Rinal ≤ 100
1 ≤ Rcute ≤ 100
1 ≤ Rcum ≤ 141

Quali sono i principali interventi di prevenzione e protezione?

Gli artt.224 e 225 del D.Lgs. 81/08 stabiliscono le seguenti misure generali di prevenzione:

  • progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro;
  • fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione adeguate;
  • riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti;
  • riduzione al minimo della durata e dell’intensità dell’esposizione;
  • misure igieniche adeguate;
  • riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessità della lavorazione;
  • metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell’immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici
  • progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, nonché uso di attrezzature e materiali adeguati;
  • appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla fonte del rischio;
  • misure di protezione individuali, compresi i dispositivi di protezione individuali, qualora non si riesca a prevenire con altri mezzi l’esposizione;
  • sorveglianza sanitaria dei lavoratori

Il datore di lavoro garantisce inoltre che i lavoratori ricevano adeguata formazione e informazione sui rischi specifici come previsto dagli artt. 36 e 37 del D.Lgs 81/08.

Altre misure specifiche di prevenzione e protezione che possono essere riportate sul piano di miglioramento di un documento di valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi possono essere:

Misure tecniche Misure tecniche

  • Verificare periodicamente, mediante una ricerca di mercato, la possibilità di sostituire i prodotti chimici pericolosi con altri che, nelle condizioni di uso, non sono o sono meno pericolosi per la salute dei lavoratori.
  • Manutenzione ordinaria agli impianti e ai mezzi antincendio (semestrale)
  • Mantenere in efficienza gli impianti di aspirazione prevedendo delle manutenzioni periodiche
  • Verificare ogni due anni l’efficienza dell’impianto di aspirazione
  • Stoccare i prodotti chimici infiammabili in appositi armadietti chiusi provvisti di areazione necessaria ad evitare accumulo e concentrazione di vapori che possono dar luogo a fenomeni d'incendio
  • Predisporre, a portata di mano dei lavoratori, adeguate prese d’acqua corrente e installare uno o più impianti lavaocchi (kit lavaocchi)
  • Sentito il Medico competente, effettuare campionamento delle sostanze aerodisperse provenienti dalle attivita' lavorative:
    - se rimane un’incertezza sul livello di rischio delle singole sostanze, non risolvibile con altri mezzi
    -per verificare l’efficacia delle misure di prevenzione e protezione messe in atto, anche al fine di riclassificare il rischio

Misure procedurali Misure procedurali

  • Mantenere aggiornato l'archivio di tutte le schede sicurezza dei prodotti chimici utilizzati.
  • Istituire e adottare una procedura che descriva le modalita' di utilizzo, gestione, manipolazione dei prodotti chimici
  • Aggiornamento della valutazione del rischio CHIMICO ogni due anni
  • Istituire e adottare una procedura per la corretta tenuta e gestione delle SCHEDE DI SICUREZZA dei prodotti chimici

Misure organizzative Misure organizzative

  • Nominare e formare un responsabile per la tenuta, la gestione e l'aggiornamento delle SCHEDE DI SICUREZZA dei prodotti chimici

Dispositivi di protezione individuali Dispositivi di protezione individuali

  • Verificare periodicamente la dotazione, da parte dei lavoratori, dei DPI prescritti dalla valutazione dei rischi

Formazione Formazione, informazione, addestramento

  • Informazione e formazione specifica per i Lavoratori - rischio CHIMICO (art.227 Dlgs 81/08)
  • Addestramento all’utilizzo dei DPI di 3^ categoria

Sorveglianza Sanitaria Sorveglianza Sanitaria

  • Attuare la sorveglianza sanitaria obbligatoria per agenti chimici per le mansioni a cui è stato attribuito un rischio NON IRRILEVANE per la salute

Quando aggiornare il documento di valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi?

Il datore di lavoro aggiorna il documento di valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi ogni qualvolta sono modificate le condizioni che possono influire sull’esposizione (Es: introduzione di un nuovo prodotto chimico, significative modifiche sui quantitativi utilizzati, introduzione di nuove mansioni esposte ecc…). E’ buona prassi, e non un requisito previsto dalla norma, aggiornare il documento ogni due anni affinchè ci sia un monitoraggio periodico nella gestione del rischio chimico.

Sanzioni per inadempimenti

Sanzioni penali a carico del datore di lavoro e del dirigente:
- arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli articoli 223 (comma 1, 2, 3), 225, 226, 228 (comma 1, 3, 4, 5), 229 (comma 7);
-arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 223 (comma 6), 229 (comma 1, 2, 3, 5)

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