Redazione del Documento di Valutazione dei Rischi generale e dei rischi specifici: rischio amianto

La presenza di manufatti in cemento-amianto (meglio conosciuto come "eternit", dal nome del principale prodotto commerciale) genera apprensione e preoccupazione in considerazione dei rischi per la salute che possono derivare dall'esposizione a fibre di amianto in essi contenute. Occorre tenere presente che il rischio dipende dalla probabilità di rilascio di fibre di amianto in aria e/o nel suolo, probabilità che risulta legata allo stato di conservazione del manufatto stesso, in particolare alla sua compattezza.

Rischio amianto

La valutazione del rischio di esposizione alla polvere proveniente dall'amianto e dai materiali contenenti amianto (MCA), come previsto all'art. 249, comma 1, D.Lgs. 81/08, è effettuata al fine di stabilire la natura e il grado dell'esposizione e le misure preventive e protettive da attuare.

Se si deve determinare il grado d’esposizione di un lavoratore bisogna effettuare un campionamento dell’aria respirata (nella zona di respirazione) dal lavoratore e successivamente effettuare la corrispondente misurazione.

Come indicato dall’art. 247 del D. Lgs. 81/08, con il termine amianto vengono designati i seguenti silicati fibrosi:

a) l’actinolite d’amianto, n. CAS 77536-66-4;
b) la grunerite d’amianto (amosite), n. CAS 12172-73-5;
c) l’antofillite d’amianto, n. CAS 77536-67-5;
d) il crisotilo, n. CAS 12001-29-5;
e) la crocidolite, n. CAS 12001-28-4;
f) la tremolite d’amianto, n. CAS 77536-68-6.

Al fine di garantire il rispetto del valore limite, il datore di lavoro effettua periodicamente la misurazione della concentrazione di fibre di amianto nel luogo di lavoro e ne riporta i risultati nella valutazione dei rischi.

Normative di riferimento

- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, "Testo Unico della sicurezza sul lavoro".
- D.M. 6 settembre 1994, "Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto".
- Legge 27 marzo 1992, n. 257 “Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto” (pubblicata sul Suppl.Ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1992)
- Circolare MLPS del 25 gennaio 2011, "Lettera circolare in ordine all'approvazione degli Orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI) all'amianto nell'ambito delle attività previste dall'art. 249, commi 2 e 4, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106" (Prot. 15/SEGR/0001940).

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