Redazione del Documento di Valutazione dei Rischi generale e dei rischi specifici: rischio amianto

Rischio amianto

La presenza di manufatti in cemento-amianto (meglio conosciuto come "eternit", dal nome del principale prodotto commerciale) genera apprensione e preoccupazione in considerazione dei rischi per la salute che possono derivare dall'esposizione a fibre di amianto in essi contenute. Occorre tenere presente che il rischio dipende dalla probabilità di rilascio di fibre di amianto in aria e/o nel suolo, probabilità che risulta legata allo stato di conservazione del manufatto stesso, in particolare alla sua compattezza.

La valutazione del rischio di esposizione alla polvere proveniente dall'amianto e dai materiali contenenti amianto (MCA), come previsto all'art. 249, comma 1, D.Lgs. 81/08, è effettuata al fine di stabilire la natura e il grado dell'esposizione e le misure preventive e protettive da attuare.

Se si deve determinare il grado d’esposizione di un lavoratore bisogna effettuare un campionamento dell’aria respirata (nella zona di respirazione) dal lavoratore e successivamente effettuare la corrispondente misurazione.

Come indicato dall’art. 247 del D. Lgs. 81/08, con il termine amianto vengono designati i seguenti silicati fibrosi:

a) l’actinolite d’amianto, n. CAS 77536-66-4;
b) la grunerite d’amianto (amosite), n. CAS 12172-73-5;
c) l’antofillite d’amianto, n. CAS 77536-67-5;
d) il crisotilo, n. CAS 12001-29-5;
e) la crocidolite, n. CAS 12001-28-4;
f) la tremolite d’amianto, n. CAS 77536-68-6.

Al fine di garantire il rispetto del valore limite, il datore di lavoro effettua periodicamente la misurazione della concentrazione di fibre di amianto nel luogo di lavoro e ne riporta i risultati nella valutazione dei rischi.

Normative di riferimento

- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, "Testo Unico della sicurezza sul lavoro".
- D.M. 6 settembre 1994, "Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto".
- Legge 27 marzo 1992, n. 257 “Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto” (pubblicata sul Suppl.Ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1992)
- Circolare MLPS del 25 gennaio 2011, "Lettera circolare in ordine all'approvazione degli Orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI) all'amianto nell'ambito delle attività previste dall'art. 249, commi 2 e 4, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106" (Prot. 15/SEGR/0001940).

Dal momento in cui viene rilevata la presenza di materiali contenenti amianto in un edificio, è necessario che sia messo in atto un programma di controllo e manutenzione al fine di ridurre al minimo l'esposizione degli occupanti. Tale programma implica mantenere in buone condizioni i materiali contenenti amianto, prevenire il rilascio e la dispersione secondaria di fibre, intervenire correttamente quando si verifichi un rilascio, verificare periodicamente le condizioni dei materiali contenenti amianto.

Nello specifico il Datore di Lavoro deve:

  • Nominare un Responsabile tecnico con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto
  • Fornire una corretta informazione agli occupanti dell'edificio sulla presenza di amianto nello stabile, sui rischi potenziali e sui comportamenti da adottare
  • Valutare il rischio di esposizione alla polvere proveniente dall'amianto e dai materiali contenenti amianto (MCA) previste per le attività lavorative di cui all'art. 246, D.Lgs. 81/08 che comportano, o che possono comportare, per i lavoratori, esposizione ad amianto quali manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate

Nei casi di esposizioni sporadiche e di debole intensità e a condizione che risulti chiaramente dalla valutazione dei rischi che il valore limite di esposizione all’amianto non è superato nell’aria dell’ambiente di lavoro, non si applicano gli articoli 250, 251, comma 1, 259 e 260, comma 1, nelle seguenti attività:

  • brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili
  • rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate ad una matrice
  • incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato
  • sorveglianza e controllo dell’aria e prelievo dei campioni ai fini dell’individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale

La valutazione dell’esposizione al rischio amianto avviene tramite :

Rischio amianto

1 La misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell’aria del luogo di lavoro al fine di garantire il rispetto del valore limite fissato dall’art. 254D.Lgs 81/08 di 0,1 fibre per centimetro cubo di aria, misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore. Il campionamento deve essere rappresentativo della concentrazione nell’aria della polvere proveniente dall’amianto e deve essere effettuato previa consultazione dei lavoratori.

Il valore limite dell’esposizione all’amianto è fissato a 0,1 fibre per centimetro cubo di aria, misurato come media ponderata nelle otto ore lavorative. Qualora tale valore limite venga superato, il datore di lavoro adotta al più presto le misure appropriate. Una volta attuate, dovrà provvedere nuovamente a una nuova valutazione della concentrazione di fibre di amianto nell’aria.

L’iter della valutazione consiste in:

  • Analisi del campione prelevato da parte di laboratori qualificati ai sensi del decreto del Decreto Ministeriale del 14/05/1996
  • Conteggio delle fibre di amianto effettuato tramite microscopia a contrasto di fase. Si prendono in considerazione unicamente le fibre che abbiano una lunghezza superiore a cinque micrometri e una larghezza inferiore a tre micrometri e il cui rapporto lunghezza/larghezza sia superiore a 3:1, come previsto dall’art. 253 del D.Lgs. 81/08
  • Redazione del documento di valutazione del rischio amianto con elaborazione dei dati e principali misure di prevenzione e protezione da applicare con le relative scadenze
Rischio amianto

2 La Valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto a cui si applica l'indice di valutazione Amleto DGR Toscana 14 febbraio 2017, n. 7, corredata da un rapporto che contiene i seguenti elementi:

  • documentazione fotografica
  • valutazione della presenza di fibre libere sulla superficie della copertura
  • valutazione della friabilità del materiale
  • valutazione della presenza di stalattiti e di materiale polverulento in grondaia
  • acquisizione delle informazioni riguardanti l'edificio
  • elaborazione dei dati raccolti in fase di sopralluogo con l'ausilio di algoritmi riconosciuti
  • valutazione dell'eventuale presenza di edifici scolastici o di strutture sanitarie in prossimità dell'edificio
  • produzione relativo giudizio tecnico

Il rapporto deve essere trasmesso alla USL competente e da cui potrà scaturire la necessità di:

  • intervenire con un'operazione di bonifica/isolamento
  • rimuovere e smaltire il manufatto

É fatto obbligo al datore di lavoro di applicare le seguenti disposizioni:

Rischio amianto
  • Notifica delle attività che possono comportare esposizione ad amianto (Art. 250, D.Lgs. 81/08)
  • Adozione di misure di prevenzione e protezione per ridurre la concentrazione di polvere d'amianto nell'aria (Art. 251, D.Lgs. 81/08)
  • Adozione di misure igieniche(Art. 252, D.Lgs. 81/08) quali ad esempio: delimitare i luoghi di lavoro in cui si svolgono tali attività, predisporre aree specifiche che consentano ai lavoratori di mangiare e bere senza rischio di contaminazione da amianto
  • Controllo dell'esposizione mediante periodica misurazione della concentrazione delle fibre di amianto nei luoghi di lavoro (Art. 253, D.Lgs. 81/08)
  • Verifica del non superamento dei valori limite di esposizione (Art. 254, D.Lgs. 81/08)
  • Misure di prevenzione e protezione specifiche per operazioni lavorative particolari (Art. 255, D.Lgs. 81/08)
  • Piano di lavoro per lavori di demolizione o rimozione dell'amianto(Art. 256 D.Lgs. 81/08)
  • Adeguati DPI e indumenti da lavoro. L’utilizzo dei DPI deve essere intervallato da periodi di riposo adeguati. Gli indumenti da lavoro devono essere riposti in un luogo separato da quello destinato agli abiti civili. Sia i DPI che gli indumenti devono essere ripuliti dopo ogni utilizzo
  • Adeguata informazione dei lavoratori (Art. 256, D.Lgs. 81/08)
  • Formazione sufficiente e adeguata dei lavoratori ad intervalli regolari (Art. 258, D.Lgs. 81/08)
  • Sorveglianza sanitaria(Art. 259, D.Lgs. 81/08)
  • Registro degli esposti nel caso di superamento dei valori limite (Art. 260, D.Lgs. 81/08) e invio di tale registro agli organi di vigilanza

La verifica annuale dello stato di conservazione dei manufatti in cemento-amianto deve essere effettuata annualmente mentre le misurazioni ogni 3 anni, o con frequenza più breve mano a mano che ci avviciniamo al valore limite di esposizione.

Il documento andrà aggiornato periodicamente e ogni qualvolta si verifichino modifiche che possono comportare un mutamento significativo dell’esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall’amianto o dai materiali contenenti amianto.

Il datore di lavoro è punito:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli articoli 223, commi 1, 2 e 3, 236, commi 1, 2, 3, 4 e 5, e 249, commi 1 e 3;
b) con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione dell’articolo 223, comma 6.

Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli articoli 225, 226, 228, commi 1, 3, 4 e 5, 229, comma 7, 235, 237, 238, comma 1, 240, commi 1 e 2, 241, 242, commi 1, 2 e 5, lettera b), 248, comma 1, 250, commi 1 e 4, 251, 252, 253, comma 1, 254, 255, 256, commi 1, 2, 3 e 4, 257, 258, 259, commi 1, 2 e 3, e 260, comma 1;
b) con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 227, commi 1, 2 e 3, 229, commi 1, 2, 3 e 5, 239, commi 1, 2 e 4, e 240, comma 3;
c) con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 800 a 2.000 euro per la violazione degli articoli 250, commi 2 e 3, e 256, commi 5 e 7;
d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione degli articoli 243, commi 3, 4, 5, 6 e 8, 253, comma 3, e 260, commi 2 e 3.

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