Redazione del Documento di Valutazione dei Rischi da esposizone a campi elettromagnetici - CEM

Campi Elettromagnetici

L’art. 207 del D.Lgs. 81/08 definisce “campi elettromagnetici” i campi magnetici statici e campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo di frequenza inferiore o pari a 300 GHz.

E' importante identificare e valutare tutte le fonti di CEM nell'ambiente lavorativo. Queste possono includere apparecchiature elettriche, sistemi di comunicazione wireless, macchinari industriali, e qualsiasi altra fonte di radiazioni elettromagnetiche.

Il capo VI fornisce le disposizioni per la protezione dai rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli effetti nocivi a breve termine conosciuti nel corpo umano derivanti dalla circolazione di correnti indotte e dall'assorbimento di energia, nonché da correnti di contatto. Il capo IV non riguarda la protezione da eventuali effetti a lungo termine e i rischi risultanti dal contatto con i conduttori in tensione.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di valutare e calcolare i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori (art. 209 D. Lgs 81/08).

Normative di riferimento

- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, "Testo Unico della sicurezza sul lavoro";
- Raccomandazione 1999/519/CE;
-Norma CEI EN 504999 “Procedura per la valutazione dell’esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici”

Quali sono gli obblighi del datore di lavoro e quando elaborare la valutazione specifica del rischio campi elettromagnetici CEM?

Il datore di lavoro valuta e, quando necessario,misura o calcola i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori (art. 209 D. Lgs 81/08).

In base all’art. 209 D. Lgs. 81/08, il datore di lavoro adotta le buone prassi individuate dalla Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l’igiene del lavoro o, in alternativa, quelle del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI), tenendo conto dei livelli di emissione indicati dai fabbricanti delle attrezzature.

Qualora i valori di azioni vengano superati, il datore di lavoro elabora ed applica un programma d’azione che comprende provvedimenti intesi a prevenire esposizioni superiori ai valori limite.

Qual è la metodologia utilizzata per la valutazione del rischio campi elettromagnetici CEM?

La metodologia applicata per la valutazione dei rischi derivanti dall'esposizione a campi elettromagnetici è quella definita dal titolo VIII, capo IV, D.Lgs. 81/08. La valutazione viene effettuata in conformità alle norme europee standardizzate del Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC).

In primo luogo, devono essere individuate le aree in cui vengono superati i livelli di riferimento per la popolazione generale, di cui alla Raccomandazione 1999/519/CE. Tali aree andranno delimitate per prevenire l’accesso accidentale ai soggetti sensibili. Uno dei principali riferimenti utilizzabili ai fini della valutazione del rischio per i lavoratori esposti a campi elettromagnetici è la Norma CEI EN 504999“Procedura per la valutazione dell’esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici”.
Essa prevede una prima fase di intervento, detta valutazione iniziale, che consiste in un censimento dei luoghi e delle attrezzature di lavoro. Queste devono essere classificate in base a criteri che riguardano la possibilità che possano essere superati i livelli di riferimento per la popolazione.

In particolare vengono considerati “conformi a priori”:

  • tutte le apparecchiature che non sono in grado di emettere campi di intensità superiore ai livelli di riferimento per la popolazione sono considerate conformi a priori alla norma (denominate anche Sorgenti Giustificabili);
  • tutti i luoghi di lavoro in cui sono rispettati i livelli di riferimento per la popolazione sono considerati anch’essi conformi a priori.

Nei luoghi di lavoro, ove siano presenti solo attrezzature conformi a priori, la valutazione del rischio si conclude sostanzialmente con il censimento iniziale. Mentre nei luoghi di lavoro dove siano presenti apparati capaci di emettere campi di intensità superiore ai livelli di riferimento per la popolazione la norma indica, invece, come necessaria una procedura di valutazione ulteriore.

Nell'ambito della valutazione del rischio viene prestata particolare attenzione ai seguenti elementi:

  • il livello, lo spettro di frequenza, la durata e il tipo dell'esposizione
  • i valori limite di esposizione e i valori di azione
  • tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio
  • qualsiasi effetto indiretto quale:
    • interferenza con attrezzature e dispositivi medici elettronici(compresi stimolatori cardiaci e altri dispositivi impiantati);
    • rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici in campi magnetici statici con induzione magnetica superiore a 3 m
    • innesco di dispositivi elettro-esplosivi(detonatori)
  • incendi ed esplosioni dovuti all'accensione di materiali infiammabili provocata da scintille prodotte da campi indotti, correnti di contatto o scariche elettriche
  • l’esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici
  • la disponibilità di azioni di risanamento volte a minimizzare i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici
  • per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria, comprese le informazioni reperibili in pubblicazioni scientifiche
  • sorgenti multiple di esposizione
  • esposizione simultanea a campi di frequenze diverse

In base al titolo VIII, capo IV del D. Lgs. 81/08 vengono stabiliti i valori limite da rispettare, così come riportati nell’Allegato XXXVI, lettera A, tabella 1:

Intervallo di frequenza Densità di corrente per capo e tronco J SAR mediato sul corpo intero SAR localizzato su capo e tronco SAR localizzato sugli arti Densità di potenza
  [mA/m2] [W/kg] [W/kg] [W/kg] [W/m2]
Fino a 1 Hz 40 - - - -
1 Hz - 4 Hz 40/f - - - -
4 Hz - 1000 Hz 10 - - - -
1000 Hz - 100 kHz f/100 - - - -
100 kHz - 10 MHz f/100 0,4 10 20 -
10 MHz - 10 GHz - 0,4 10 20 -
10 GHz - 300 GHz - - - - 50

Note:
f è la frequenza in Hertz.
I valori limite di esposizione per la densità di corrente si prefiggono di proteggere dagli effetti acuti, risultanti dall’esposizione, sui tessuti del sistema nervoso centrale nella testa e nel torace. I valori limite di esposizione nell’intervallo di frequenza compreso fra 1 Hz e 10 MHz sono basati sugli effetti nocivi accertati sul sistema nervoso centrale. Tali effetti acuti sono essenzialmente istantanei e non v’è alcuna giustificazione scientifica per modificare i valori limite di esposizione nel caso di esposizioni di breve durata. Tuttavia, poiché i valori limite di esposizione si riferiscono agli effetti nocivi sul sistema nervoso centrale, essi possono permettere densità di corrente più elevate in tessuti corporei diversi dal sistema nervoso centrale a parità di condizioni di esposizione.
Data la non omogeneità elettrica del corpo, le densità di corrente dovrebbero essere calcolate come medie su una sezione di un cm2 perpendicolare alla direzione della corrente.
Per le frequenze fino a 100 kHz, i valori di picco della densità di corrente possono essere ottenuti moltiplicando il valore efficace rms per (2)1/2.

Campi Elettromagnetici

Per le frequenze fino a 100 kHze per i campi magnetici pulsati, la massima densità di corrente associata agli impulsi può essere calcolata in base ai tempi di salita/discesa e al tasso massimo di variazione dell’induzione magnetica. La densità di corrente indotta può essere confrontata con il corrispondente valore limite di esposizione. Per gli impulsi di durata tp la frequenza equivalente per l’applicazione dei limiti di esposizione va calcolata come f = 1/(2tp).

Tutti i valori di SAR devono essere ottenuti come media su un qualsiasi periodo di 6 minuti.
La massa adottata per mediare il SAR localizzato è pari a ogni 10 g di tessuto contiguo. Il SAR massimo ottenuto in tal modo costituisce il valore impiegato per la stima dell’esposizione. Si intende che i suddetti 10 g di tessuto devono essere una massa di tessuto contiguo con proprietà elettriche quasi omogenee. Nello specificare una massa contigua di tessuto, si riconosce che tale concetto può essere utilizzato nella dosimetria numerica ma che può presentare difficoltà per le misurazioni fisiche dirette. Può essere utilizzata una geometria semplice quale una massa cubica di tessuto, purché le grandezze dosimetriche calcolate assumano valori conservativi rispetto alle linee guida in materia di esposizione.

Per esposizioni pulsate nella gamma di frequenza compresa fra 0,3 e 10 GHz e per esposizioni localizzate del capo, allo scopo di limitare ed evitare effetti uditivi causati da espansione termoelastica, si raccomanda un ulteriore valore limite di esposizione. Tale limite è rappresentato dall’assorbimento specifico (SA) che non dovrebbe superare 10 mJ/kg calcolato come media su 10 g di tessuto.
Le densità di potenza sono ottenute come media su una qualsiasi superficie esposta di 20 cm2 e su un qualsiasi periodo di 68/f 1,05 minuti (f in GHz) per compensare la graduale diminuzione della profondità di penetrazione con l’aumento della frequenza. Le massime densità di potenza nello spazio, mediate su una superficie di 1 cm2, non dovrebbero superare 20 volte il valore di 50 W/m2.
Per quanto riguarda i campi elettromagnetici pulsati o transitori o in generale per quanto riguarda l’esposizione simultanea a campi di frequenza diversa, è necessario adottare metodi appropriati di valutazione, misurazione e/o calcolo in grado di analizzare le caratteristiche delle forme d’onda e la natura delle interazioni biologiche, tenendo conto delle norme armonizzate europee elaborate dal CENELEC.

Quali sono i principali interventi di prevenzione e protezione?

Qualora i lavoratori non siano esposti a campi elettromagnetici che superano i valori limite di esposizione, il datore di lavoro attua i seguenti interventi di prevenzione volti a mantenere i valori sotto il limite di esposizione:

  • tenere conto di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione ai campi elettromagnetici
  • tenere conto della scelta di attrezzature che emettano campi elettromagnetici di intensità inferiore, tenuto conto del lavoro da svolgere
  • tenere conto delle misure tecniche per ridurre l’emissione dei campi elettromagnetici, incluso se necessario l’uso di dispositivi di sicurezza, schermature o di analoghi meccanismi di protezione della salute
  • tenere conto degli appropriati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, dei luoghi e delle postazioni di lavoro
  • tenere conto della progettazione e della struttura dei luoghi e delle postazioni di lavoro
  • tenere conto della limitazione della durata e dell’intensità dell’esposizione
  • tenere conto della disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuale

Qualora i lavoratori siano esposti a campi elettromagnetici che superano i valori limite di esposizione, vengono attuati i seguenti interventi:

Campi Elettromagnetici
  • segnalare con apposita segnaletica i luoghi in cui i lavoratori sono esposti a campi elettromagnetici che superano i valori di azione e limitarne l’accesso
  • sottoporre i lavoratori interessati a tempestivo controllo medico

Quando aggiornare il documento di valutazione del rischio campi elettromagnetici CEM?

Il documento deve essere aggiornato ogni 4 anni(art. 181 comma 2, D. Lgs. 81/08) e qualora i luoghi di lavoro, le attrezzature o l’organizzazione del lavoro abbiano subito modifiche, ampliamenti, trasformazioni rilevanti o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenziano la necessità.

Sanzioni per inadempimenti

Sanzioni penali a carico del datore di lavoro:
a) arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli articoli 209 comma 1 e 5;
b) arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli articoli 209 comma 2 e 4.

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