Documento di Valutazione dei Rischi
Documento di Valutazione dei Rischi - D.V.R.
Il Documento di valutazione dei rischi GENERALE (DVR), redatto ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., ha lo scopo di effettuare la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori e predisporre le adeguate misure di prevenzione e di protezione nonché di programmare le misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.
Il documento è formato da una relazione sulla valutazione di tutti i rischi individuati durante l'attività lavorativa, in cui sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa.
In particolare, all’interno del DVR generale sono valutati i rischi di natura stocastica, ossia quei rischi quali scivolamento, cadute a livello, rischi meccanici, elettrocuzione ecc. per cui non esistendo norme tecniche di riferimento, l’entità del rischio viene calcolata assegnando un opportuno valore alla probabilità di accadimento ed alla gravità del danno.
Mentre sono rimandate a relazioni/valutazioni specifiche, che fanno parte integrante del DVR, i rischi di natura specifica, come rumore, vibrazioni, chimico, movimentazione manuale dei carichi, ecc., in quanto occorrono norme tecniche (standard ISO, norme UNI, Linee guida) che contemplano opportuni algoritmi di calcolo per l’individuazione della classe di rischio.
Il Documento di valutazione dei rischi generale (DVR), contiene l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione; il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere; ed infine sono individuate le mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
Per la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi generale (DVR), il Datore di Lavoro può avvalersi del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) o di un consulente esperto nel settore che oltre ad affiancarlo in fase di valutazione dei rischi contribuisce a pianificare le misure di protezione e prevenzione.
Alla valutazione dei rischi dovrà collaborare anche il Medico Competente, che successivamente di occuperà di predisporre il protocollo di sorveglianza sanitaria, e il Responsabile dei Lavoratori (RLS) che deve essere consultato preventivamente sul contenuto della valutazione dei rischi e al quale va consegnata una copia per presa visione (art. 50, comma 1b e 5 del T.U.).
Normative di riferimento
art. 17-18 del D.Lgs. 81/08
Quali sono gli obblighi del Datore di Lavoro e quando redigere il documento di valutazione dei rischi generale - DVR?
Entro 90 giorni dall’inizio dell’attività, il Datore di Lavoro deve provvedere alla valutazione dei rischi.
La valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del DVR è un obbligo a carico del Datore di Lavoro che ha alle dipendenze almeno un lavoratore.
La normativa equipara il lavoratore assunto con contratto (indeterminato, determinato, co.co.co., ecc.) al:
Qual è la metodologia utilizzata per la valutazione dei rischi generale?
La valutazione dei rischi è stata strutturata ed attuata in modo da consentire di:
Le gerarchie e gli obiettivi delle misure di prevenzione protezione da adottare sono:
Classificazione dei fattori di rischio
La principale distinzione tra i fattori di rischio prevede una suddivisione in:
Criteri per l'individuazione dei fattori di rischio applicabili
L’individuazione dei fattori di rischio applicabili è stata effettuata secondo criteri derivanti dalle:
Il processo di individuazione dei fattori di rischio e di valutazione dei rischi adottato da Novasafe
Il processo di valutazione dei rischi viene realizzato attraverso i seguenti passaggi:
Analisi della attività e dei processi produttivi: vengono raccolte in dettaglio le informazioni riguardo le attività e le relative fasi di lavoro, le mansioni, gli ambienti, i macchinari e le attrezzature, le materie prime/semilavorati, gli scarti di lavorazione, gli impianti tecnologici, ogni altro centro di pericolo.
Identificazione dei pericoli: per ciascuno degli elementi elencati al punto precedente vengono identificati tutti i pericoli individuando i soggetti che potrebbero subire dei danni e con quali modalità.
Correlazione tra le informazioni raccolte: vengono correlate le informazioni in modo tale da associare ad ogni fase di lavoro che compone la relativa attività le seguenti informazioni ad essa correlate: ambienti, macchinari & attrezzature (ed ogni altro centro di pericolo), materie prime/semilavorati, scarti di lavorazione, impianti tecnologici, mansioni.
Determinazione del rischio: per ogni mansione elencata viene effettuata una stima del rischio associato a ciascun pericolo ad essa correlato, rimandando, dove necessario, ai risultati di analisi specifiche (ad es. valutazione rumore, vibrazioni, stress lavoro-correlato, chimico, biologico, incendio, movimentazione manuale dei carichi).
Identificazione del piano di miglioramento: a seguito della valutazione dei rischi viene stabilito un piano di miglioramento.
La valutazione dei rischi si sviluppa quindi attraverso la realizzazione di diverse attività di analisi:
La valutazione del rischio viene effettuata attraverso un metodo che prevede la stima di due fattori:
Nelle due tabelle che seguono sono indicati i criteri per l’assegnazione dei parametri “P” e “D” ai rischi in corso di valutazione.
Stima della probabilità di accadimento - P
Valore di P | Descrizione e criteri |
---|---|
4 molto alta |
Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori. Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata nella stessa Azienda o in aziende simili o in situazioni operative simili (consultare le fonti di dati su infortuni e malattie professionali, dell'Azienda, della USSL, dell'ISPESL, ecc.). |
3 alta |
Incidenti avvenuti o ipotizzabili non prevedibili e sufficienza dell’evento singolo a causare il danno. |
2 media |
La mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi. Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi. |
1 bassa |
incidenti avvenuti o ipotizzati non prevedibili e non sufficienza dell’evento singolo a causare il danno; incidenti avvenuti causati esclusivamente da manovre errate dell’operatore. |
Stima della gravità del danno - D
ENTITA’ DEGLI EFFETTI SU SALUTE E SICUREZZA | ||
---|---|---|
Valore | Descrizione e criteri | Descrizione e criteri quantitativi |
4 Gravissime |
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3 Gravi |
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2 Medie |
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1 Lievi |
La tabella seguente definisce il livello di Rischio R = P x D con una rappresentazione a matrice avente in ascisse la gravità del danno atteso e in ordinate la probabilità del suo verificarsi.
VALOREDI R | LIVELLO DI RISCHIO |
---|---|
1 – 2 | RISCHIO TRASCURABILE |
3 - 4 | RISCHIO BASSO |
6 - 9 | RISCHIO MEDIO |
12 - 16 | RISCHIO ALTO |
Sulla base dei risultati della valutazione dei rischi sono definite le misure di prevenzione e protezione adeguate (tecniche organizzative, procedurali, DPI, informazione, formazione e addestramento).
Per le tipologie di rischio (ad es. rischio rumore, vibrazioni, incendio, chimico, amianto, stress lavoro-correlato, ATEX, biologico, cancerogeno, movimentazione manuale dei carichi, movimenti ripetitivi, spinta & traino,gravidanza…) per i quali i criteri di valutazione sono stabiliti o da decreti che affrontano specificatamente le relative valutazioni (es. D.M. 10 marzo 1998, …) o dai titoli specifici del D.Lgs. 81/08, si utilizzano i criteri di valutazione del rischio indicati nei decreti stessi o in quelli ad essi collegati.
Quali sono i principali interventi di prevenzione e protezione dai rischi?
L’individuazione di tali misure di prevenzione e protezione dai rischi è effettuata considerando i seguenti criteri generali:
Le classi di rischio costituiscono la base per stabilire se è necessario migliorare i controlli e per definire la scala temporale per gli interventi. La classificazione delle attività e dei relativi rischi, rispetto alle risultanze della valutazione, ci porta dunque a stabilire le priorità di intervento.
Nella seguente tabella vengono indicati alcuni criteri di massima per la valutazione delle azioni di prevenzione e protezione da intraprendere in funzione della classe di rischio, fermo restando che la programmazione degli interventi dovrà rispondere ai criteri indicati nell’articolo 28 del D.Lgs. 81/08 e contenere l’indicazione dei tempi e delle risorse impiegate.
Priorità di intervento ed azioni da intraprendere in funzione della classe di rischio
VALOREDI R | LIVELLO DI RISCHIO | PRIORITA' DI INTERVENTO | AZIONE E TEMPISTICA |
---|---|---|---|
1 – 2 | RISCHIO TRASCURABILE | A | Non sono necessarie ulteriori azioni migliorative ad eccezione delle misure di controllo che garantiscono il mantenimento delle condizioni rilevate. |
3 - 4 | RISCHIO BASSO | B | Predisporre gli strumenti necessari a minimizzare il rischio ed a verificare l’efficacia delle azioni preventivate. Azioni di mantenimento e/o migliorative da programmare nel medio - lungo termine con orizzonte temporale massimo di 12 mesi |
6 - 9 | RISCHIO MEDIO | C | Programmare con urgenza interventi correttivi tali da eliminare le anomalie che portano alla determinazione di livelli di rischio non accettabili. Azioni correttive e/o migliorative da programmare nel breve-medio termine con orizzonte temporale massimo di 6 mesi |
12 - 16 | RISCHIO ALTO | D | Azioni correttive urgenti con tempi di intervento immediati. Intervenire immediatamente sulla fonte di rischio provvedendo a sospendere le lavorazioni sino al raggiungimento di livelli di rischio accettabili |
Sarà condotta una gestione a regime con verifiche e controlli periodici relativamente ai seguenti aspetti:
Sempre:
Periodicamente:
Per il miglioramento dei livelli di sicurezza si potrà prevedere di attuare inoltre le seguenti misure:
Quando aggiornare il documento di valutazione dei rischi generale?
Non è prevista una scadenza predefinita. Il Documento di valutazione dei rischi generale (DVR) e gli eventuali allegati (DVR specifici)devono essere mantenuti aggiornati e rappresentativi della reale situazione dell’azienda. Questo significa che in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità, aggiornando le misure di prevenzione.
Sanzioni per inadempimenti
Esistono diversi enti preposti a diversi tipi di controlli che possono richiedere di visionare il DVR, quali per esempio l’ASL, l’INPS, l’INAIL, piuttosto che i Vigli del Fuoco e che possono addebitare sanzioni cha vanno da un minimo di 3.000 fino ad un massimo di 15.000 Euro di ammenda al datore di Lavoro e pene detentive fino a otto mesi. Inoltre la mancata redazione del DVR, se reiterata, può comportare anche la sospensione dell’attività imprenditoriale.