Il Documento di valutazione dei rischi GENERALE (DVR), redatto ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., ha lo scopo di effettuare la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori e predisporre le adeguate misure di prevenzione e di protezione nonché di programmare le misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

Il documento è formato da una relazione sulla valutazione di tutti i rischi individuati durante l'attività lavorativa, in cui sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa.

In particolare, all’interno del DVR generale sono valutati i rischi di natura stocastica, ossia quei rischi quali scivolamento, cadute a livello, rischi meccanici, elettrocuzione ecc. per cui non esistendo norme tecniche di riferimento, l’entità del rischio viene calcolata assegnando un opportuno valore alla probabilità di accadimento ed alla gravità del danno.
Mentre sono rimandate a relazioni/valutazioni specifiche, che fanno parte integrante del DVR, i rischi di natura specifica, come rumore, vibrazioni, chimico, movimentazione manuale dei carichi, ecc., in quanto occorrono norme tecniche (standard ISO, norme UNI, Linee guida) che contemplano opportuni algoritmi di calcolo per l’individuazione della classe di rischio.

Documento di valutazione dei rischi GENERALE

Il Documento di valutazione dei rischi generale (DVR), contiene l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione; il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere; ed infine sono individuate le mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Per la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi generale (DVR), il Datore di Lavoro può avvalersi del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) o di un consulente esperto nel settore che oltre ad affiancarlo in fase di valutazione dei rischi contribuisce a pianificare le misure di protezione e prevenzione.

Alla valutazione dei rischi dovrà collaborare anche il Medico Competente, che successivamente di occuperà di predisporre il protocollo di sorveglianza sanitaria, e il Responsabile dei Lavoratori (RLS) che deve essere consultato preventivamente sul contenuto della valutazione dei rischi e al quale va consegnata una copia per presa visione (art. 50, comma 1b e 5 del T.U.).

Normative di riferimento

art. 17-18 del D.Lgs. 81/08

Quali sono gli obblighi del Datore di Lavoro e quando redigere il documento di valutazione dei rischi generale - DVR?

Entro 90 giorni dall’inizio dell’attività, il Datore di Lavoro deve provvedere alla valutazione dei rischi.
La valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del DVR è un obbligo a carico del Datore di Lavoro che ha alle dipendenze almeno un lavoratore.

La normativa equipara il lavoratore assunto con contratto (indeterminato, determinato, co.co.co., ecc.) al:

  • socio lavoratore di cooperativa o di società che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso: ovvero anche i soci (escluso il Datore di Lavoro) che svolgono un’attività all’interno dell’organizzazione
  • tirocinante o stagista (con o senza retribuzione)
  • allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici

Qual è la metodologia utilizzata per la valutazione dei rischi generale?

La valutazione dei rischi è stata strutturata ed attuata in modo da consentire di:

  • identificare i luoghi di lavoro
  • identificare gli impianti
  • identificare i macchinari, le attrezzature, gli utensili e le apparecchiature
  • identificare le materie prime, i prodotti chimici, i preparati, gli scarti di lavorazione
  • analizzare le attività ordinarie, straordinarie e le situazioni di emergenza
  • tenere conto di soggetti terzi che possono avere accesso ai luoghi di lavoro
  • identificare i pericoli e le fonti potenziali di rischio, presenti in tutte le fasi lavorative di ogni area aziendale
  • individuare i soggetti esposti, direttamente o indirettamente, anche a pericoli particolari
  • stimare i rischi, considerando adeguatezza e affidabilità delle misure di tutela già in atto
  • definire le misure di prevenzione e protezione, atte a cautelare i lavoratori, secondo le gerarchie qui sotto specificate

Le gerarchie e gli obiettivi delle misure di prevenzione protezione da adottare sono:

  • eliminazione dei rischi
  • riduzione dei rischi (privilegiando interventi alla fonte)
  • programmazione delle azioni di prevenzione e protezione con priorità derivanti da:
    • gravità dei danni
    • probabilità di accadimento
    • numero di lavoratori esposti
    • complessità delle misure di intervento (prevenzione, protezione, ecc.) da adottare

Classificazione dei fattori di rischio

La principale distinzione tra i fattori di rischio prevede una suddivisione in:

  • Rischi per la sicurezza o di natura infortunistica: sono quelli responsabili del potenziale verificarsi di incidenti o infortuni, ovvero di danni o menomazioni fisiche subite dai lavoratori in conseguenza di un impatto fisico-traumatico di diversa natura (meccanica, elettrica, chimica, termica, etc.). Le cause di tali rischi sono da ricercare, almeno nella maggioranza dei casi, in un non idoneo assetto delle caratteristiche di sicurezza inerenti: l’ambiente di lavoro, le macchine e/o le apparecchiature utilizzate, le modalità operative, l’organizzazione del lavoro, etc.
  • Rischi per la salute di tipo igienico – ambientali: sono quelli responsabili della potenziale progressiva compromissione dell’equilibrio biologico dei lavoratori addetti a lavorazioni che comportano l’esposizione a fattori di rischio, di natura chimica, fisica e biologica, con seguente esposizione del personale addetto. Le cause di tali rischi sono da ricercare nella insorgenza di non idonee condizioni igienico - ambientali dovute alla presenza di fattori ambientali di rischio generati dalle lavorazioni (caratteristiche del processo e/o delle apparecchiature) e da modalità operative.
  • Rischi per la sicurezza e la salute di tipo trasversale: sono individuabili all’interno della complessa articolazione che caratterizza il "rapporto" tra l’operatore e "l’organizzazione del lavoro" in cui è inserito. Si tratta quindi di rapporti riferiti a interazioni di tipo ergonomico, psicologico e organizzativo.

Criteri per l'individuazione dei fattori di rischio applicabili

L’individuazione dei fattori di rischio applicabili è stata effettuata secondo criteri derivanti dalle:

  • Leggi e normative cogenti della Repubblica Italiana
  • Norme di buona tecnica (CEI, UNI, ISO ecc.)
  • Linee Guida (rif. Art. 2 co. 1 lett. z del D.Lgs 81/08)
  • Fonti di letteratura tecnica specializzata

Il processo di individuazione dei fattori di rischio e di valutazione dei rischi adottato da Novasafe

Il processo di valutazione dei rischi viene realizzato attraverso i seguenti passaggi:

Analisi della attività e dei processi produttivi: vengono raccolte in dettaglio le informazioni riguardo le attività e le relative fasi di lavoro, le mansioni, gli ambienti, i macchinari e le attrezzature, le materie prime/semilavorati, gli scarti di lavorazione, gli impianti tecnologici, ogni altro centro di pericolo.

Identificazione dei pericoli: per ciascuno degli elementi elencati al punto precedente vengono identificati tutti i pericoli individuando i soggetti che potrebbero subire dei danni e con quali modalità.

Correlazione tra le informazioni raccolte: vengono correlate le informazioni in modo tale da associare ad ogni fase di lavoro che compone la relativa attività le seguenti informazioni ad essa correlate: ambienti, macchinari & attrezzature (ed ogni altro centro di pericolo), materie prime/semilavorati, scarti di lavorazione, impianti tecnologici, mansioni.

Determinazione del rischio: per ogni mansione elencata viene effettuata una stima del rischio associato a ciascun pericolo ad essa correlato, rimandando, dove necessario, ai risultati di analisi specifiche (ad es. valutazione rumore, vibrazioni, stress lavoro-correlato, chimico, biologico, incendio, movimentazione manuale dei carichi).

Identificazione del piano di miglioramento: a seguito della valutazione dei rischi viene stabilito un piano di miglioramento.

La valutazione dei rischi si sviluppa quindi attraverso la realizzazione di diverse attività di analisi:

  • Un’analisi sistematica del processo produttivo nella quale vengono individuate e analizzate le diverse attività, ordinarie e straordinarie, al fine di identificare i pericoli
  • Un’analisi strutturale che tiene conto delle caratteristiche delle zone di lavoro, delle macchine, degli impianti e delle attrezzature utilizzate nelle diverse attività
  • Eventuali indagini analitiche specifiche per la determinazione dell’esposizione dei lavoratori a rischi derivanti da agenti chimici, fisici e biologici. (livelli di esposizione a sostanze, rumore, movimentazione manuale dei carichi ecc.)
  • Un’analisi delle misure di prevenzione e protezione adottate sia di carattere tecnico che organizzativo e gestionale

La valutazione del rischio viene effettuata attraverso un metodo che prevede la stima di due fattori:

  • probabilità “P” di accadimento di un evento pericoloso
  • gravità del danno atteso “D” riflette gli aspetti sanitari del danno stesso e fa riferimento alla reversibilità o meno del danno (funzione del numero di persone coinvolte e delle conseguenze sulle persone in base a eventuali conoscenze statistiche o a previsioni ipotizzabili)

Nelle due tabelle che seguono sono indicati i criteri per l’assegnazione dei parametri “P” e “D” ai rischi in corso di valutazione.

Stima della probabilità di accadimento - P

Valore di P Descrizione e criteri
4
molto alta
Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori. Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata nella stessa Azienda o in aziende simili o in situazioni operative simili (consultare le fonti di dati su infortuni e malattie professionali, dell'Azienda, della USSL, dell'ISPESL, ecc.).
3
alta
Incidenti avvenuti o ipotizzabili non prevedibili e sufficienza dell’evento singolo a causare il danno.
2
media
La mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi. Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi.
1
bassa
incidenti avvenuti o ipotizzati non prevedibili e non sufficienza dell’evento singolo a causare il danno; incidenti avvenuti causati esclusivamente da manovre errate dell’operatore.

Stima della gravità del danno - D

ENTITA’ DEGLI EFFETTI SU SALUTE E SICUREZZA
Valore Descrizione e criteri Descrizione e criteri quantitativi
4
Gravissime
  • Morte
  • lesioni irreversibili
  • perdita totale di funzioni
  • Patologie / lesioni che possono portare alla morte o a invalidità permanenti superiori al 30%.
3
Gravi
  • lesioni difficilmente reversibili
  • lesioni lentamente reversibili
  • perdita parziale di funzioni
  • Patologie / lesioni che possono portare invalidità permanenti tra il 10e il 30 %.
2
Medie
  • lesioni reversibili
  • esposizione cronica con effetti reversibili
  • infortuni con assenze dal lavoro da 30 a 60 giorni.
  • Patologie che possono portare invalidità permanenti fino al 10%.
1
Lievi
  • lesioni rapidamente reversibili
  • esposizione con effetti reversibili
  • infortuni con assenze dal lavoro fino a 30 giorni.
  • Stadi di disagio, discomfort o patologie reversibili.

La tabella seguente definisce il livello di Rischio R = P x D con una rappresentazione a matrice avente in ascisse la gravità del danno atteso e in ordinate la probabilità del suo verificarsi.

Documento di valutazione dei rischi GENERALE

VALOREDI R LIVELLO DI RISCHIO
1 – 2 RISCHIO TRASCURABILE
3 - 4 RISCHIO BASSO
6 - 9 RISCHIO MEDIO
12 - 16 RISCHIO ALTO

Sulla base dei risultati della valutazione dei rischi sono definite le misure di prevenzione e protezione adeguate (tecniche organizzative, procedurali, DPI, informazione, formazione e addestramento).

Per le tipologie di rischio (ad es. rischio rumore, vibrazioni, incendio, chimico, amianto, stress lavoro-correlato, ATEX, biologico, cancerogeno, movimentazione manuale dei carichi, movimenti ripetitivi, spinta & traino,gravidanza…) per i quali i criteri di valutazione sono stabiliti o da decreti che affrontano specificatamente le relative valutazioni (es. D.M. 10 marzo 1998, …) o dai titoli specifici del D.Lgs. 81/08, si utilizzano i criteri di valutazione del rischio indicati nei decreti stessi o in quelli ad essi collegati.

Quali sono i principali interventi di prevenzione e protezione dai rischi?

L’individuazione di tali misure di prevenzione e protezione dai rischi è effettuata considerando i seguenti criteri generali:

  • Eliminare, ove possibile, il pericolo alla fonte (ad esempio sostituendo una sostanza pericolosa con una meno pericolosa)
  • Dove non è possibile eliminare la fonte del pericolo, intervenire allo scopo di ridurre il rischio
  • Adattare le operazioni da svolgere alle capacità tecnico-operative del personale
  • Utilizzare le possibilità offerte dallo sviluppo tecnologico
  • Introdurre procedure gestionali e operative con specifici riferimenti alla sicurezza e alla tutela della salute dei lavoratori, sia per i processi di erogazione che per i processi di servizio (ad esempio la manutenzione programmata di impianti e attrezzature) e individuare i relativi interventi formativi ed informativi degli operatori
  • Adottare misure di protezione collettiva
  • Adottare dispositivi di protezione individuale solo come ultima alternativa, qualora non fossero attuabili misure alternative

Le classi di rischio costituiscono la base per stabilire se è necessario migliorare i controlli e per definire la scala temporale per gli interventi. La classificazione delle attività e dei relativi rischi, rispetto alle risultanze della valutazione, ci porta dunque a stabilire le priorità di intervento.

Nella seguente tabella vengono indicati alcuni criteri di massima per la valutazione delle azioni di prevenzione e protezione da intraprendere in funzione della classe di rischio, fermo restando che la programmazione degli interventi dovrà rispondere ai criteri indicati nell’articolo 28 del D.Lgs. 81/08 e contenere l’indicazione dei tempi e delle risorse impiegate.

Priorità di intervento ed azioni da intraprendere in funzione della classe di rischio

VALOREDI R LIVELLO DI RISCHIO PRIORITA' DI INTERVENTO AZIONE E TEMPISTICA
1 – 2 RISCHIO TRASCURABILE A Non sono necessarie ulteriori azioni migliorative ad eccezione delle misure di controllo che garantiscono il mantenimento delle condizioni rilevate.
3 - 4 RISCHIO BASSO B Predisporre gli strumenti necessari a minimizzare il rischio ed a verificare l’efficacia delle azioni preventivate.
Azioni di mantenimento e/o migliorative da programmare nel medio - lungo termine con orizzonte temporale massimo di 12 mesi
6 - 9 RISCHIO MEDIO C Programmare con urgenza interventi correttivi tali da eliminare le anomalie che portano alla determinazione di livelli di rischio non accettabili. Azioni correttive e/o migliorative da programmare nel breve-medio termine con orizzonte temporale massimo di 6 mesi
12 - 16 RISCHIO ALTO D Azioni correttive urgenti con tempi di intervento immediati.
Intervenire immediatamente sulla fonte di rischio provvedendo a sospendere le lavorazioni sino al raggiungimento di livelli di rischio accettabili

Sarà condotta una gestione a regime con verifiche e controlli periodici relativamente ai seguenti aspetti:

  • Nuovi luoghi di lavoro: realizzare da subito in corrispondenza ai requisiti minimi
  • Nuove attrezzature: introdurle, da subito, adeguate e sicure installandole comeda indicazioni del costruttore
  • Modifiche significative di layout: integrare la valutazione del rischio con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, medico competente e rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
  • Nuove assunzioni
    • valutare l'idoneità specifica alla mansione
    • destinare il nuovo assunto a compiti adeguati
    • informare, formare e addestrare il nuovo assunto
    • fornire al nuovo assunto idonei dispositivi di protezione individuale (DPI)

Sempre:

  • Permettere al RLS di verificare le condizioni di sicurezza
  • Consultare il RLS nei casi specificatamente previsti dal D.Lgs. 81/2008 (ad esempio nella progettazione dei contenuti dei corsi di informazione, formazione ed addestramento per i lavoratori, o per quanto riguarda la valutazione dei rischi)

Periodicamente:

  • Convocare incontri con responsabile del servizio di prevenzione e protezione, medico competente e rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e redigere il relativo verbale
  • Provvedere affinché gli impianti, i macchinari e le attrezzature siano periodicamente sottoposti a manutenzione e controlli secondo sia quanto indicato nei rispettivi libretti di uso e manutenzione e quanto richiesto dalle norme di buona tecnica e dalla normativa vigente, allo scopo di verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.

Per il miglioramento dei livelli di sicurezza si potrà prevedere di attuare inoltre le seguenti misure:

  • scelta di prodotti chimici sempre meno pericolosi
  • scelta di attrezzature di lavoro sempre più ergonomiche ed adeguate alle esigenze lavorative
  • disposizione ottimale (ai fini della sicurezza) delle macchine in lavorazione
  • organizzazione dei posti di lavoro
  • scelta di Dispositivi di Protezione Individuali che garantiscano livelli di sicurezza sempre più elevati
  • far sì che tutte le macchine ed attrezzature siano sempre dotate di protezioni tali da impedire l'accesso dell'operatore, durante le lavorazioni, alle parti mobili delle stesse. Tali protezioni devono essere provviste di un dispositivo che impedisca di rimuovere o aprire la protezione stessa, quando l'attrezzatura/macchinario di lavoro è in moto, o provochi l'arresto dell'attrezzatura/macchinario all'atto dell'apertura della protezione. Inoltre, non deve essere consentito l'avviamento delle lavorazioni se la protezione non è nella posizione corretta
  • Sistemazione dei luoghi, degli ambienti e delle attrezzature di lavoro esistenti e programma di controllo e manutenzione degli stessi
  • Valutazione preventiva dei RISCHI ogni qualvolta verranno introdotte nuove attrezzature o nuove sostanze o comunque modificati i regimi di esposizione
  • Controlli periodici degli impianti, delle attrezzature, delle sostanze e dei dispositivi di protezione individuali a garanzia che tutti i processi vengano svolti in conformità alle specifiche di sicurezza
  • Definizione di istruzioni scritte per l’utilizzo corretto delle attrezzature di lavoro
  • Periodica informazione, formazione e addestramento dei lavoratori sui rischi lavorativi e sui modi per prevenirli
  • Controllo sanitario periodico, ove prescritto, per prevenire l’insorgenza di eventuali malattie professionali
  • Procedure per la gestione dell’emergenza per fronteggiare le situazioni anomale con l’intento di minimizzare i danni alle persone ed al patrimonio aziendale
  • Procedure per la disciplina dei lavori affidati ad imprese esterne per garantire che i lavori stessi vengano svolti in condizioni di sicurezza, previa compilazione e sottoscrizione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), quando necessario
  • Attuazione della sorveglianza sanitaria o aggiornamento del protocollo medico

Quando aggiornare il documento di valutazione dei rischi generale?

Non è prevista una scadenza predefinita. Il Documento di valutazione dei rischi generale (DVR) e gli eventuali allegati (DVR specifici)devono essere mantenuti aggiornati e rappresentativi della reale situazione dell’azienda. Questo significa che in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità, aggiornando le misure di prevenzione.

Sanzioni per inadempimenti

Esistono diversi enti preposti a diversi tipi di controlli che possono richiedere di visionare il DVR, quali per esempio l’ASL, l’INPS, l’INAIL, piuttosto che i Vigli del Fuoco e che possono addebitare sanzioni cha vanno da un minimo di 3.000 fino ad un massimo di 15.000 Euro di ammenda al datore di Lavoro e pene detentive fino a otto mesi. Inoltre la mancata redazione del DVR, se reiterata, può comportare anche la sospensione dell’attività imprenditoriale.